COMUNE DI LURAGO MARINONE

PROVINCIA DI COMO

 

Codice Ente 10593

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N° 3

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).- DIFFERENZIAZIONE ALIQUOTA ANNO 2006 MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. ALIQUOTA AGEVOLATA PER IL RECUPERO DI IMMOBILI. -

 

 

            L'anno duemilasei, il giorno quattordici del mese di gennaio alle ore 12.00 nella sede comunale, si è riunita la Giunta Comunale, convocata nei modi e termini di legge.

            Risultano:

                                                                                                        presenti        assenti

VESCO Alessandro

Sindaco

 

AULETTA Francesco

Assessore Vicesindaco

 

BERLUSCONI Lidia

Assessore

 

MASCIOCCHI Ambrogio

Assessore

 

ROMANO Pasquale

Assessore

 

 

 

            Partecipa il Segretario Comunale, Dr. Antonino GRASSO.

 

 

            Il Signor dott. Alessandro VESCO, Sindaco, assunta la presidenza e riconosciuta la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

G.C. n. 3/14.01.2006/ml

Oggetto:       IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).- DIFFERENZIAZIONE ALIQUOTA ANNO 2006. MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER TALUNE CATEGORIE DI CONTRIBUENTI. ALIQUOTA AGEVOLATA PER IL RECUPERO DI IMMOBILI.-

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

                VISTI gli artt. 6 ed 8 del D. L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni;

                VISTO l'art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996 n. 662 che prevede la possibilità di maggiori detrazioni per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, considerando come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e a condizione che la stessa non risulti locata;

                RITENUTO doveroso, secondo criteri equitativi, fissare la detrazione spettante ai fini I.C.I.,come segue:

detrazione per l’abitazione principale

€.

103,29

Maggiore detrazione a favore delle seguenti classi più deboli: cassaintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupazione, nuclei famigliari composti da pensionati o lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo famigliare come sotto specificato e, a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A/1, A/7, A/8, A/9), sia l’unico immobile posseduto.

 

 

 

 

180,76

 

Numero dei componenti del nucleo famigliare

Reddito imponibile complessivo del nuleco famigliare

1

€.

14.000,00

2

18.000,00

Oltre

 

+ €. 864,00 per ogni ulteriore componente

                RITENUTO, altresì, opportuno fissare in e. 206,58  (Lit. 400.000.=) la detrazione a favore degli anziani di età superiore a 65 anni e dei disabili che abbiano acquisito la residenza in un istituto di ricovero;

                DATO ATTO che la detrazione massima di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

                VISTO l'art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 che prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

                VISTO il D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

                VISTO l’art. 1, comma 155, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 che proroga al 31 marzo 2006 il temine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2006;

                VISTO l’art. 53 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

                VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

                CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

I)   di differenziare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2006 come segue:

► nella misura del 5‰; per l’abitazione principale (prima casa) e relative pertinenze;

► nella misura del 6‰ per tutte le altre tipologie di immobili;

II)   di fissare la detrazione per l’imposta I.C.I.:

detrazione per l’abitazione principale

€.

103,29

 

Maggiore detrazione a favore delle seguenti classi più deboli: cassaintegrati, lavoratori in mobilità e disoccupazione, nuclei famigliari composti da pensionati o lavoratori dipendenti o lavoratori autonomi, a condizione che abbiano un reddito imponibile complessivo famigliare come sotto specificato e, a condizione che la loro abitazione principale (non classificata in categoria A/1, A/7, A/8, A/9), sia l’unico immobile posseduto.,.

 

 

 

 

180,76

 

Numero dei componenti del nucleo famigliare

Reddito imponibile complessivo del nuleco famigliare

1

€.

14.000,00

2

18.000,00

Oltre

 

+ €. 864,00 per ogni ulteriore componente

III)  di fissare, altresì, la detrazione in e. 206,58 (Lit. 400.000.=) a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

      L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

I soggetti interessati di cui al punto II) per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

         - nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

         - l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2005;

         - il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto II);

i soggetti interessati di cui al punto III) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

         - documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi.

         - dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla NON LOCAZIONE dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione;

      Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2005 all'Ufficio tributi del Comune - Via Castello, 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si  considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

         I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2006 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

         L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto Legislativo n. 504/92 oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente;

        IV) di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

        A/1 - Abitazioni di tipo signorile;              A/7 - Abitazioni in villini;

        A/8 - Abitazioni in ville;                              A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

V)     di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3‰  a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

         1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

         2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

VI)               di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. -