ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 7 DEL 12/02/2005

G.C. n. 7/12.02.2005/ml

Oggetto:     IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.).- DIFFERENZIAZIONE ALIQUOTA ANNO 2005. MAGGIORE DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE PER TALUNE CATEGORIE DI CITTADINI. ALIQUOTA AGEVOLATA PER IL RECUPERO DI IMMOBILI.-

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

                VISTI gli artt. 6 ed 8 del D. L.vo n. 504/1992 e successive modificazioni;

                VISTO l'art. 3, comma 56, della legge 23.12.1996 n. 662 che prevede la possibilità di maggiori detrazioni per anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, considerando come abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto e a condizione che la stessa non risulti locata;

                RITENUTO doveroso, secondo criteri equitativi, fissare la detrazione spettante ai fini I.C.I., per l'abitazione principale in e. 103,29 (Lit. 200.000.=) e in di e. 180,76 (Lit. 350.000.=) ai fini I.C.I. a favore di nuclei famigliari che siano provvisti di un reddito non superiore a e. 16.000,00);

                RITENUTO, altresì, opportuno fissare in e. 206,58  (Lit. 400.000.=) la detrazione a favore degli anziani di età superiore a 65 anni e dei disabili che abbiano acquisito la residenza in un istituto di ricovero;

                DATO ATTO che la detrazione massima di cui trattasi deve comunque essere rapportata al periodo dell'anno durante il quale si protrae la destinazione ad abitazione principale;

                VISTO l'art. 1, comma 5, della legge 27.12.1997, n. 449 che prevede la possibilità per i Comuni di fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti;

                VISTO il D.Lgs. n. 446/1997 e successive modificazioni;

                VISTO il D.L. 30 dicembre 2004, nr. 314 che, tra l’altro, proroga al 28 febbraio ’05 il temine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2005;

                VISTO l’art. 53 della Legge n. 388/2000 e successive modificazioni;

                VISTA la legge n. 311/2004;

                VISTO il parere favorevole sulla proposta di deliberazione di regolarità tecnica espresso dal responsabile del servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni;

                CON VOTI UNANIMI espressi nelle forme di legge;

D E L I B E R A

I)    di differenziare l'aliquota I.C.I. per l'anno 2005 come segue:

► nella misura del 5‰; per l’abitazione principale (prima casa);

► nella misura del 6‰ per gli altri immobili e aree fabbricabili;

II)   di fissare la detrazione per l’imposta I.C.I., per l'abitazione principale e. 103,29 (Lit. 200.000.=) e in di e. 180,76 (Lit. 350.000.=)  a favore dei soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:

      1a) Reddito complessivo lordo di importo non superiore a e. 16.000,00 annui. L'ammontare del reddito va riferito al 2004 ed all'intero nucleo familiare e deve essere costituito unicamente da redditi derivanti da pensione, da lavoro dipendente e da lavoro autonomo.

L'unità immobiliare abitata dei nuclei di cui al punto1a) deve essere l'unica di proprietà al 1° gennaio 2004, nel caso in cui detta unità sia goduta a titolo di usufrutto, uso o altro diritto reale, i componenti il nucleo familiare non devono possedere in proprietà alcun'altra unità immobiliare, esclusi il garage di pertinenza dell'abitazione e i redditi di terreni non edificabili;

III)  di fissare, altresì, la detrazione in e. 206,58  (Lit. 400.000.=) a favore di anziani o disabili che abbiano acquisito la residenza in istituto di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente;

      L'unità immobiliare per i soggetti di cui al punto III) deve essere posseduta dagli stessi a titolo di proprietà o di usufrutto e non deve essere locata;

I soggetti interessati di cui al punto II) per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita richiesta, nella forma dell'autocertificazione, contenente:

         - nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale;

         - l'ammontare del reddito lordo percepito nell'anno 2004;

         - il possesso degli altri requisiti richiesti di cui al precedente punto 1a;

i soggetti interessati di cui al punto III) o loro delegati, per avere diritto alla maggiore detrazione di cui sopra, devono presentare:

         - documentazione o autocertificazione comprovante l'indicazione della nuova residenza acquisita presso istituti di ricovero o sanitari in ricovero permanente negli stessi.

         - dichiarazione nella forma dell'autocertificazione, relativa alla NON LOCAZIONE dell'immobile posseduto a titolo di proprietà od usufrutto, per il quale si richiede la maggiore detrazione;

      Gli interessati alle agevolazioni, dovranno inviare la richiesta - autocertificazione corredata dalla prevista documentazione, a pena di decadenza, entro e non oltre il mese di maggio 2005 all'Ufficio tributi del Comune - Via Castello, 2 - mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto Ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si  considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

         I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno al momento del pagamento delle rate I.C.I. 2005 già tener conto della maggiore detrazione richiesta.

         L'Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto Legislativo n. 504/92 oltre alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria competente;

        IV) di escludere la detrazione per i gruppi e le categorie catastali dei fabbricati appartenenti alle categorie:

        A/1 - Abitazioni di tipo signorile;         A/7 - Abitazioni in villini;

        A/8 - Abitazioni in ville;                       A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

V)     di prevedere, ai sensi dell'art. 1, comma 5, della Legge 27.12.1997, n. 449, l'aliquota agevolata nella misura del 3‰ a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure l'utilizzo di sottotetti;

         1) che detta aliquota agevolata sarà applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di tali interventi e per la durata di anni tre dall'inizio dei lavori;

         2) i soggetti interessati, per avere diritto a tale agevolazione, dovranno presentare la concessione edilizia in forza della quale tali interventi saranno realizzati nonché la denuncia di inizio lavori.

VI)               di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. -