Visto l’art. 42 – coma 2 – lettera f) del D.Lgs 267/00, che testualmente recita “ istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;

 

Dato atto che, le aliquote in oggetto devono essere deliberate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non possono avere effetto prima del 1° gennaio successivo;

 

Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale al primo comma prevede “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo;

 

Considerato che con decreto del ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del tesoro è stato disposto lo slittamento al 28.02.2005 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2005 di province, comuni, e comunità montane;

 

Visto la legge 488 del 28 dicembre 2001 che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali comunali contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Dato pertanto atto che le tariffe in oggetto devono essere deliberate, perché abbiano effetto dal 1° gennaio 2005 entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2005;

 

Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:

 

1)      l’aliquota deve essere determinata nella misura non superiore al 4 per mille né inferiore al 7 per mille e puo’ essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;

2)      l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

3)      la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in  € 103,29;

4)      l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 540 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103.29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;

5)      limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita in misura superiore a € 258,23, in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;

6)      i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani io disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

7)      i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.

 

Dato atto che l’aliquota per il 2005 è stata fissata nella misura unica del 6 per mille;

 

Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati dal 25% ai fini I.C.I.;

 

D E L I B E R A

 

  1. di confermare, per l’anno 2005 l’aliquota del 6 per mille per l’imposta comunale sugli immobili;

 

  1. di indicare quale Responsabile del procedimento del presente atto la Sig.ra Lugli Serena Responsabile del Servizio Tributi, al quale viene assentito ampio mandato per l’assunzione di tutti gli atti esecutivi per l’attuazione concreta del presente provvedimento;

 

  1. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4 del citato D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267