Visto l’art. 42 – coma 2 – lettera f) del D.Lgs 267/00, che testualmente recita “ istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Dato atto che, le aliquote in oggetto devono essere deliberate non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione e non possono avere effetto prima del 1° gennaio successivo;
Visto l’art. 151 del D.Lgs. 267/2000 il quale al primo comma prevede “gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l’anno successivo;
Considerato che con decreto del ministero dell’Interno di concerto con il Ministero del tesoro è stato disposto lo slittamento al 28.02.2005 del termine per l’approvazione del Bilancio di previsione 2005 di province, comuni, e comunità montane;
Visto la legge 488 del 28 dicembre 2001 che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali comunali contestualmente alla data di approvazione del bilancio di previsione;
Dato pertanto atto che le tariffe in oggetto devono essere deliberate, perché abbiano effetto dal 1° gennaio 2005 entro la data di approvazione del bilancio di previsione 2005;
Dato inoltre atto delle seguenti disposizioni in ordine alla determinazione dell’aliquota e dell’imposta:
1) l’aliquota deve essere determinata nella misura non superiore al 4 per mille né inferiore al 7 per mille e puo’ essere diversificata entro tale limite, con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopo di lucro;
2) l’aliquota può essere determinata in misura ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivise, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
3) la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è fissata dal 1997 in € 103,29;
4) l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 540 per cento; in alternativa l’importo della detrazione di € 103.29 può essere elevato fino a € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, detta facoltà può essere esercitata anche con riferimento a categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico o sociale;
5) limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere stabilita in misura superiore a € 258,23, in tal caso non può essere stabilita un’aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione;
6) i Comuni possono considerare adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziani io disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
7) i comuni possono fissare aliquote agevolate anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo dei sottotetti. L’aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori.
Dato atto che l’aliquota per il 2005 è stata fissata nella misura unica del 6 per mille;
Dato atto che ai sensi dei commi 48 e 51 della legge 662/1996, le vigenti rendite catastali urbane sono rivalutate del 5% ed i redditi dominicali sono rivalutati dal 25% ai fini I.C.I.;