Delibera di C.C. n. 2 del 20.04.2009
Il CONSIGLIO COMUNALE
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ultima quella stabilita dall’art. 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relativamente all’organo di competenza per l’approvazione dell’aliquota dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art.27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
Vista la Legge n. 203 del 22/12/2008"Legge finanziaria 2009";
Visto il D.L. 93/2008 convertito nella legge 126/08 con la quale si procedeva all'eliminazione dell'ici sulla prima casa;
Preso atto del divieto di aumentare i tributi nel triennio 2009/2011 introdotto dall'art.77 bis comma 30 del D.L. 112/08 convertito nella legge 133/08;
Richiamato il decreto del Ministero dell'Interno del 13/12/2008 che proroga al 31 marzo 2009 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2009 e l'ulteriore proroga al 31/05/09;
Ritenuto per l'anno 2009 di fissare le seguenti aliquote per la riscossione dell'imposta comunale sugli immobili:
- Per tutte le tipologie di immobili 6,5 per mille
Sono da considerare abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione, per abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro IV grado, maggiore età. 4,5 per mille
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267;
Con voti favorevoli n. 10 e n. 1 astenuti (sig.Fraquelli Mario), espressi per alzata di mano, essendo n. 11 i consiglieri presenti al momento della votazione , dei quali n. 10 i votanti, resi nei modi di legge
- Per tutte le tipologie di immobili 6,5 per mille
2 - Sono da considerare abitazioni principali con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta ed anche della detrazione, per abitazione concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro IV grado, maggiore età. 4,5 per mille