OGGETTO: I.C.I. - CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L’ESERCIZIO 2005 – INDICAZIONI

                    PER L’INTRODUZIONE DI AGEVOLAZIONI DA PARTE DEL CONSIGLIO

                    COMUNALE.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso che con propria deliberazione n. 105 in data 30/12/2003 si approvavano le aliquote per l’autoliquidazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004 della misura del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e del 6 per mille per gli altri fabbricati;

 

Ritenuta la congruità del gettito per  gli equilibri di bilancio;

 

Considerato  pertanto opportuno confermare le predette aliquote anche per l’esercizio 2005;

 

Ritenuto peraltro che l’applicazione dell’imposta debba essere maggiormente articolata intervenendo con modifiche regolamentari  ad introdurre agevolazioni per le seguenti categorie: abitazioni di edilizia residenziale pubblica e convenzionata a proprietà indivisa;  famiglie a basso reddito; anziani o disabili ricoverati permanentemente in strutture residenziali; cittadini trasferiti all’estero per lavoro; unità immobiliari date in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado; baite e “roccoli” di montagna;

 

Visto il D. Lvo n. 504/1993

 

Acquisito  il parere ex art. 49 TUEL del Responsabile del Servizio Finanziario Dott. Gabriele Sancassani;;

 

Dato  che la presente deliberazione è urgente in quanto prodromica alla predisposizione del bilancio di esercizio 2005;

 

Con voti favorevoli unanimi dei presenti espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

Per le ragioni di cui in premessa;

1.      di confermare per l’esercizio 2005 le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili nella misura del 4 per mille per l’abitazione principale e relative pertinenze e del 6 per mille per gli altri fabbricati;

2.      di  incaricare gli Uffici della predisposizione di una proposta di modificazione del vigente regolamento comunale sull’ICI  da sottoporre all’approvazione del Consiglio Comunale finalizzata ad introdurre agevolazioni per le seguenti categorie: abitazioni di edilizia residenziale pubblica e convenzionata a proprietà indivisa;  famiglie a basso reddito; anziani o disabili ricoverati permanentemente in strutture residenziali; cittadini trasferiti all’estero per lavoro; unità immobiliari date in comodato gratuito a parenti entro il terzo grado o affini entro il secondo grado; baite e “roccoli” di montagna;

3.      con separata votazione, assunta ad unanimità dei voti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

OGGETTO: I.C.I. – MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO COMUNALE

 

                IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Relaziona l’Assessore al Bilancio, Dott.ssa Gariboldi, che illustra le modifiche apportare al Regolamento.

“Il Regolamento è passato in commissione, ora si deve riflettere sul valore delle aree fabbricabili. La discussione potrà avvenire analizzando articolo per articolo oppure dando il Regolamento per conosciuto e concentrandosi su eventuali problemi rilevanti”.

 

Uditi:

Parravicini: “Individuiamo e discutiamo gli aspetti più importanti”;

 

Cairoli: “Abbiamo visto la documentazione in Commissione ed abbiamo fatto un buon lavoro. Vedo però che negli atti ci sono delle discordanze tra il documento della Commissione e questo”;

 

Gariboldi: “I documenti in possesso del consigliere Cairoli sono forse la vecchia versione. È meglio dare lettura dell’altra versione. Sulle basi della relazione chiedo se i membri della commissione hanno qualche riflessione sul valore delle aree fabbricabili”;

 

Parravicini: “Abbiamo visto in Commissione gli argomenti tecnici, su alcune soluzioni politiche abbiamo trovato la collegialità in Commissione”;

 

Cairoli: “Per quanto riguarda il valore delle aree fabbricabili, sui maxicomparti ho l’unica mia perplessità. Abbiamo le aree C3 con indice di 0,6 mc/mq però con le perequazione si arriva oggi a oltre 1 mc/mq. Ripeto quindi qui quello che ho già detto in Commissione, il valore delle aree  C3 dovrebbe essere maggiore”;

 

Sindaco: “Non sono solo i C3 che hanno la perequazione ma anche altre zone e comunque questa non è gratuita perché richiede acquisizione di aree standard da cedere al Comune, aree che sono quindi diventate preziose e di conseguenza il loro valore aumenta”;

 

Cairoli: “E’  un meccanismo che lasciato al privato  senza mediazione del Comune  non è molto utile”;

 

Sindaco: “Il discorso è complesso, comunque il Comune non può svolgere attività immobiliare di mediazione; ribadisco comunque che i proprietari delle zone C3, per acquisire questi vantaggi volumetrici, devono spendere e non poco ”;

 

Gariboldi: “In generale, per quanto riguarda le aree fabbricabili, siamo in fase sperimentale, vediamo quali zone saranno veramente interessate. Vogliamo  contattare questi 188 contribuenti che versano per le aree fabbricabili per creare una banca dati precisa e poter controllare i valori. Speriamo di avere per il prossimo anno una miglior informazione sul quadro complessivo .vigente”.

 

Dopodiché,

 

Premesso che con deliberazione n. 6 dell’8.2.2000, successivamente integrata con deliberazione n. 12 del 11.3.2000, si adottava il regolamento per l’Imposta Comunale sugli Immobili, modificato  con successiva deliberazione n.  29 del 26.7.2000;

 

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 101 del 27/12/2004 con la quale si proponeva l’introduzione di agevolazioni per alcune categorie di contribuenti;

 

Visto il parere espresso dalla Commissione consiliare seconda sulla proposta di modifiche regolamentari  redatta in esecuzione dell’indirizzo della Giunta comunale;

 

Ritenuto:

-          che le categorie di beneficiari delle agevolazioni ivi previste meritino particolare tutela  versando in situazioni di disagio economico e/o sociale particolare;

-          che i valori proposti per definire i limiti di accertamento sulle aree fabbricabili sono congrui ed ampiamente favorevoli al contribuente in considerazione del fatto che il valore di mercato per il territorio di Albavilla è, nei listini commerciali, ricompreso tra i 150 e i 300 euro/mq.

 

Dato atto che l’introduzione di agevolazioni non comporta minor gettito in quanto compensato dall’adeguamento dei valori di mercato delle aree fabbricabili

 

Raccomandato agli uffici di dare la massima pubblicità alla nuova normativa e di redigere il testo coordinato del regolamento aggiornato;

 

Visto il parere espresso ai sensi dell’art. 49 TUEL dal Responsabile del Servizio Finanziario

 

Visto il D.Lgs. n. 503/93

 

Ravvisate ragioni urgenza nell’adozione del presente atto in quanto prodromico alla redazione del bilancio preventivo 2005;

 

Con voti 14 favorevoli, essendo 14 i consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.       di approvare le allegate proposte di modificazioni al vigente regolamento ICI, che costituiscono parte integrante del presente atto;

 

2.       di dare mandato agli Uffici perché diano alle nuove disposizioni la più ampia pubblicità presso i contribuenti e perché provvedano a redigere il testo coordinato del nuovo regolamento;

 

Dopodiché

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Premesso che occorre attribuire l’immediata eseguibilità al provvedimento di che trattasi;

 

Visto l’articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

 

Con voti 14 favorevoli, essendo 14 i consiglieri presenti e votanti, espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1.        di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

 

 

MODIFICHE AL VIGENTE REGOLAMENTO I.C.I.

- testo licenziato dalla Commissione seconda-

 

·        ART. 2:  eliminare “e di terreni agricoli” perché in esenzione (v. art. 4, lett. g);

·        ART. 3: alla luce del TUEL e dei termini assegnati dalle recenti leggi finanziarie, aggiornare il testo: " 1. le determinazioni delle aliquote e detrazioni di imposta sono approvate annualmente  entro il termine di approvazione del bilancio preventivo con deliberazione adottata, rispettivamente, dalla Giunta comunale e dal Consiglio comunale; 2. Nel caso di mancata adozione delle deliberazioni di cui al primo comma, vengono applicate nel nuovo esercizio le aliquote e le detrazioni  già in vigore”

·        NUOVO ARTICOLO 4: “DIVERSIFICAZIONE TARIFFARIA. L’aliquota può essere diversificata   con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati, o in relazione alla categoria catastale,  o alla rilevanza sociale dell’attività svolta nell’immobile”

·        Gli artt. 4 e 5 sono rinumerati rispettivamente “5” e “6”;

·        NUOVO ART. 7: “UNITA’ IMMOBILIARI EQUIPARATE ALL’ABITAZIONE PRINCIPALE. Sono equiparate all’abitazione principale:

1.      A) le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

b)      gli alloggi regolarmente assegnati dal Comune o dall’ALER;

c)      le unità immobiliari possedute a titolo di  proprietà o di usufrutto  da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate o date in uso a soggetti diversi da quelli indicati nel successivo comma 2;

d)      le unità immobiliari  possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate o date in uso a soggetti diversi da quelli indicati nel successivo comma 2;

2.      Sono altresì equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in uso gratuito perché le utilizzino come propria abitazione principale:

a)      ai parenti in linea retta e collaterale entro il terzo grado (genitori e figli, nonni e nipoti, zii e nipoti);

b)      al coniuge, ancorché separato o divorziato, purché si produca copia del verbale di udienza o della sentenza dalla quale risulti l’assegnazione della casa coniugale;

c)      agli affini entro il secondo grado (suoceri, generi e nuore, cognati).

Per fruire del presente beneficio il proprietario deve autocertificare all’Ufficio Tributi – entro la scadenza per il versamento della prima rata - la concessione a titolo gratuito dell’immobile, specificando i dati anagrafici e di codice fiscale del beneficiario e il grado di parentela o affinità tra di loro esistente.

3.      L’equiparazione di cui al secondo comma è limitata all’aliquota applicabile; pertanto non è applicabile l’ulteriore beneficio della detrazione per abitazione principale”

 

·        NUOVO ART. 8: “DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE.  1. Dalla imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o ad essa equiparata ai sensi dell’art. 7, comma 1, si detraggono, sino a concorrenza del suo ammontare, euro 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale utilizzo; se l’unità immobiliare  è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spessa a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale  la destinazione medesima si verifica;

2. L’importo di cui al primo comma del presente articolo è modificabile con deliberazione del Consiglio comunale;

3.      La detrazione di cui al precedente comma 1 viene elevata ad euro 150 a favore dei soggetti passivi che si trovino nelle seguenti condizioni:

a) reddito imponibile ISEE   non superiore a Euro 13.000 per nucleo, cui aggiungere euro 1.000 per ogni persona a carico ovvero euro  2.000 se la persona a carico è disabile. L’eventuale assegno di accompagnamento  non viene computato nella determinazione del reddito complessivo;

b) possesso, a qualunque titolo, nel territorio italiano della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale, eventualmente  comprensiva di pertinenze, fatta salva la facoltà, che competete al Responsabile di Area, di riconoscere con proprio provvedimento l’irrilevanza reddituale di quote ereditarie particolarmente frazionate in altri immobili nella zona di origine del soggetto passivo, purché non tenute a sua disposizione e non produttive di reddito da locazione od altro;

d)      classificazione dell’abitazione principale  nelle categorie catastali A/2, A/3, A/4, A/5, A/6;

e)      rendita catastale rivalutata dell’abitazione principale non superiore a euro 750.

4. Al fine di poter fruire della detrazione di cui  al precedente comma 3, il contribuente deve produrre, per ogni anno impositivo, apposita domanda entro il termine  previsto per il versamento della 1a rata di acconto dell’imposta, indicando i propri estremi anagrafici e fiscali e gli estremi  dell’abitazione e autocertificando la categoria  e la rendita catastale rivalutata. Alla domanda dovrà essere allegata l’attestazione ISEE.

5.. La detrazione di cui al precedente comma 1 può essere aumentata anche in riferimento ad altre categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico sociale individuate con deliberazione del Consiglio comunale.

 

·        ART. 9: ex art. 6

·        ART. 10: ex art. 7

·        ART. 11: ex art. 8.  Aggiungere quale ultimo comma: “A favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero o ristrutturazione di unità immobiliari in zona A, per il tempo di durata dei lavori e comunque per non oltre tre anni  dal loro inizio – con onere di documentare inizio e fine lavori -, si applica l’aliquota ridotta dell’ 1 per mille.

·        ART. 12: ex art. 9. :

-         Aggiungere quale penultimo comma: “Non sono considerati edificabili i terreni sui quali persiste – indipendentemente dall’azzonamento urbanistico – l’esercizio di attività diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura, all’allevamento di animali nonché alla trasformazione o all’alienazione dei prodotti agricoli quando rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura, a condizione che siano posseduti e condotti  da persone fisiche esercenti l’attività di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo a titolo principale, e soggette  al corrispondente obbligo per invalidità, vecchiaia e malattia.”

·        ART. 13: ex art. 10: sostituire l’intero articolo con il seguente: “

1.      Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al1° gennaio dell’anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all’indice di  edificabilità, alla destinazione d’uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione nonché ai prezzi medi rilevati sul mercato della vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.

2.      Non si fa luogo ad accertamento di maggior valore  nei casi in cui l’imposta comunale sugli immobili dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli  indicati nell’allegata Tabella “A”, che forma parte integrante del presente regolamento;

3.      Qualora il contribuente  abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella risultante  dall’applicazione dei valori  di cui al precedente comma 2,  non compete alcun rimborso  relativo all’eccedenza di imposta versata in quanto i valori tabellari hanno il mero scopo di limitare i poteri accertativi dell’Amministrazione comunale;

4.      I valori di cui alla allegata Tabella “A”  rappresentano un valore medio di stima. Qualora il contribuente li ritenga eccessivi rispetto a particolari e concrete caratteristiche  geometriche, fisiche o normative dell’area che ne comprimano la possibilità edificatoria ed il valore reale, fa constare quanto sopra definendo con  il Responsabile di Area, mediante atto di adesione da entrambi sottoscritto, il valore ritenuto congruo per  il computo dell’ICI  dovuta.

 

·        ART. 14: ex art. 11

·        ART. 15: ex art. 12

·        ART. 16: ex art. 13.:

1: al primo comma, sostituire “Stato” con “Comune”;

2: al secondo comma, sostituire il riferimento al termine IRPEF  con : “entro ilprimo semestre dell’anno successivo a quello nel quale la variazione è intervenuta”

4.      aggiungere il sesto comma: “nel caso di contitolarità sul medesimo immobile di diritti reali di più soggetti, la dichiarazione di variazione fatta da uno dei contitolari libera gli altri”

·        ART. 17: ex art. 14:

1.      Al terzo comma:  sostituire il riferimento alle lire con  0,50 centesimi;

2.      Aggiungere il settimo comma: “Per ragioni di economia procedurale, il versamento non è dovuto  se l’importo dell’ ICI dovuta per l’anno è inferiore ad euro 15”

·        ART. 18: ex art. 15

·        ART:19: ex art. 16: concludere con: “salve proroghe di legge”

·        ART. 20: ex art. 17

·        ART. 21: ex art. 18

·        ART. 22: ex art. 19

·        ART. 23: sostituire l’esercizio 2000 con l’esercizio 2005