PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I per l'anno d'imposta 2011. Conferma

 

 

Estratto

 

 -    5    per mille – unità immobiliare adibita ad abitazione principale

-         6  per mille – altri immobili diversi dai precedenti

-         fabbricati ex rurali ubicati al di sopra della fascia del vincolo idrogeologico, come da strumento urbanistico vigente, che durante gli anni hanno subito delle sostanziali ristrutturazioni (rifacimento del tetto o pavimentazione o creazione di servizi igienici o perlinatura dei sottotetti ecc.) mediante il rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie comunali, perdendo quindi la caratteristica di stalla, cascina, fienile: aliquota I.C.I. 2,5 per mille;

-         fabbricati ex rurali ubicati al di sopra della fascia del vincolo idrogeologico, come da strumento urbanistico vigente, accatastati per Legge al catasto urbano, pur avendo mantenuto inalterata la caratteristica di ruralità (stalla, cascina, fienile) non essendo stati oggetto di interventi di ristrutturazione consistenti: aliquota I.C.I. 2,5  per mille;

-         fabbricati ex rurali rientranti nella fascia urbana non soggetta a vincolo idrogeologico che hanno mantenuto la caratteristica di ruralità (stalla, cascina, fienile): aliquota I.C.I. 5,8 per mille

 

fatta salva la possibilità di chiedere l’inabitabilità, essendo sprovvisti di servizi essenziali, ottenendo così la riduzione dell’imposta pari al 50% (equivalente al 2,9 per mille)

 

-         Riduzione o detrazione d’imposta, applicabile all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale viene confermata in Euro 103,29.

-         Ammissibilità  di detrazione per l’abitazione principale per le sue pertinenze nei limiti dell’importo che non ha trovato capienza in sede di tassazione dell’abitazione principale.

-         L’applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione stabilita per l’abitazione principale, alle abitazioni concesse in uso gratuito dal proprietario o dall’usufruttuario in uno o più dei seguenti casi, nonché della detrazione come sopra specificato al comma precedente: a) a parenti  in linea retta o collaterale  entro il grado non superiore al  quarto, maggiore di età; b) al coniuge legalmente  separato al quale sia stata assegnata con l’atto di separazione; c) ex coniuge al quale sia stata assegnata con l’atto di scioglimento del matrimonio o cessazione degli effetti civili del matrimonio.