DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 25.02.2010
Oggetto: Conferma aliquote I.C.I. per l’anno 2010
IL CONSIGLIO COMUNALE
- VISTO il D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni, relativo all’istituzione, a decorrere dall’anno 1993, dell’imposta comunale sugli immobili;
- VISTO il vigente Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
- VISTO l’art. 1, comma 156 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria per il 2007), che demanda al Consiglio Comunale la determinazione dell’aliquota I.C.I.;
- VISTO l’art. 54 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446, come integrato dagli artt. 53 e 54 della legge 23.12.2000 n. 388 (legge finanziaria 2001);
- VISTO l’art. 53, comma 16, della citata legge 388/2000, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001 n. 488 (legge finanziaria 2002), a norma del quale il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- CONSIDERATO che con D.M.I. del 17.12.2009 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione relativamente all’anno 2010 è fissato all’aprile 2010:
- RITENUTO, anche al fine della predisposizione del bilancio per l’esercizio 2010, di dover determinare l’aliquota I.C.I., ai sensi e nei limiti delle disposizioni di legge e di regolamento comunale;
- DATO ATTO che con Legge n. 126 del 24/07/2008 è stato convertito il Decreto Legge n. 93 del 27 maggio 2008, con il quale si stabiliva che l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di imposta, e le eventuali pertinenze ammesse dal regolamento I.C.I., sono state esentate, a decorrere dall’anno 2008, dall’imposta comunale sugli immobili;
- RITENUTO pertanto di confermare, per l’esercizio 2010, le aliquote già vigenti, approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 08.01.2009, salva la facoltà di successivo adeguamento, a norma del comma 1-bis dell’art. 54 del citato D.Lgs. n. 446/97 e ss.mm.ii, ove ne ricorrano i presupposti applicativi, nel seguente modo:
a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze così come stabilite dalle norme vigenti |
ESENTI (Legge n. 126/2008) ad eccezione di quelli di cui alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 di cui si conferma l’aliquota e la detrazione di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 12.03.2008 ( aliquota 4 per mille – detrazione Euro 115,00 ) |
b) Fabbricati non compresi nella tipologia di cui al punto a) |
5,75 per mille |
c) Aree edificabili |
5,75 per mille |
- UDITA l’esposizione dell’assessore Vismara Emilio;
- IL CONSIGLIERE di minoranza Martinelli fa presente che in alcuni comuni, in caso di concessione in uso dell’abitazione ai figli, non viene applicata l’ICI senza ulteriori adempimenti, mentre a Torno non si applica l’ICI solo in caso di concessione dell’abitazione in comodato gratuito ai familiari; suggerisce pertanto, al fine di alleggerire la pressione fiscale, di applicare anche la normativa dei predetti comuni;
- L’ASSESSORE Vismara precisa che i contratti di concessione in comodato gratuito ai familiari devono essere registrati all’Agenzia delle Entrate, per obbligo di legge;
- IL SINDACO fa presente che quanto evidenziato dal consigliere Martinelli è oggetto di regolamento comunale per l’applicazione dell’ICI;
- IL CONSIGLIERE Martinelli chiede di sapere se il regolamento può essere rivisto previo esame dell’apposita commissione;
- L’ASSESSORE Vismara precisa che le modifiche che si propongono al regolamento, non devono comunque essere in contrasto con la normativa statale che ha introdotto l’ICI e le sue modalità applicative da parte dei comuni;
- IL CONSIGLIERE Tagliabue dice che gli sarebbe piaciuto verificare le predette leggi ed il regolamento comunale e chiede di sapere a quanto ammonta per il comune di Torno il gettito dell’ICI relativo alla prima abitazione;
- L’ASSESSORE Vismara chiarisce che tale gettito è di 65.000,00/70.000,00 euro all’anno ed a ulteriore richiesta precisa quali sono le categorie catastali relative alla prima abitazione che comunque sono assoggettate all’ICI, benché adibite ad abitazione principale: A/1 – A/8 – A/9 (Ville, castelli ecc.);
- DOPO ampia discussione;
- VISTO il D.L. n. 112/2008 convertito con modificazione nella Legge n. 133/2008;
- VISTA
- VISTO il Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- VISTI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile resi dai responsabili dei servizi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. 267/2000;
- CON VOTI 9 favorevoli, 3 contrari (Malacrida, Martinelli, Tagliabue), resi nei modi di legge su n. 12 consiglieri presenti e 1 astenuto (Grasselli Edmea)
DELIBERA
1) di confermare per l’anno 2010, nella misura di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I. ) già vigenti per l’anno 2009, ed approvate con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 08.01.2009:
a) Fabbricati adibiti ad abitazione principale e relative pertinenze così come stabilite dalle norme vigenti |
ESENTI (Legge n. 126/2008) ad eccezione di quelli di cui alle categorie catastali A/1 - A/8 e A/9 di cui si conferma l’aliquota e la detrazione di cui alla deliberazione consiliare n. 3 del 12.03.2008 ( aliquota 4 per mille – detrazione Euro 115,00 ) |
b) Fabbricati non compresi nella tipologia di cui al punto a) |
5,75 per mille |
c) Aree edificabili |
5,75 per mille |
2) di dare atto che il gettito derivante dalla presente imposta verrà introitato nell’apposito capitolo di entrata nel Bilancio di previsione anno
3) di incaricare il funzionario responsabile del procedimento di procedere alla pubblicazione del contenuto del presente provvedimento sul sito ministeriale nonché di tutti i successivi adempimenti di competenza, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
4) di rendere la presente deliberazione, data l’urgenza, immediatamente esecutiva ai sensi dell’art.134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000, con successiva e separata analoga votazione.