Visto il D. Lgs. 30.12.1992 n. 504, che ha istituito e disciplinato l’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), in vigore dall’anno 1993;

 

Visto, in particolare, l’articolo 6 del citato D. Lgs. 504/1992, concernente la determinazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

 

Evidenziato che il comma 1 del richiamato articolo 6 del D. Lgs. 504/1992 prevede che la delibera di determinazione delle aliquote di imposta deve essere adottata entro il 31 dicembre di ciascun anno per l’anno di imposta successivo;

 

Visto l’articolo 1 comma 169 della legge 27.12.2006, n. 296  “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)”, che prevede che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione  entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno 20.12.2007, che proroga al 31 marzo 2008 l’approvazione del bilancio di previsione 2008 da parte degli enti locali;

 

Ricordato che l’aliquota di imposta per la riscossione dell’I.C.I. deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e che la stessa può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale o di alloggi non locati, con la possibilità di definire un’aliquota agevolata in rapporto alle diverse tipologie di enti senza scopo di lucro;

 

Visto l’articolo 8 del D. Lgs. 504/1992 in base al quale dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, 103,29 euro, quale somma da rapportare al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Visto l’art. 1, commi 5 – 8 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008) che introduce un’ ulteriore detrazione in materia di ICI per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, comunque non superiore a € 200,00, pari ad un importo dell’1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato, ad eccezione di quelli di categoria A1, A8 e A9;

 

Vista la risoluzione n. 1 del Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 31 gennaio 2008, con la quale tra l’altro viene chiarito il concetto di abitazione principale, nonché l’ambito di applicazione dell’ulteriore detrazione;

 

Dato atto che, in base alla suddetta risoluzione, per abitazione principale si intende “l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo”, comprese le pertinenze stabilite dal regolamento comunale, mentre non si ricomprende “l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente , a condizione che la stessa non risulti locata, e “l’unità immobiliare concessa ad uso gratuito a parenti…”;

 

Visto l’articolo 1 comma 156 della legge 296/2006, il quale ha stabilito, mediante modifica dell’originario testo dell’art. 6 del 504/1992, che la competenza ad adottare le aliquote e detrazioni di imposta è del Consiglio Comunale e non più della Giunta;

 

Dato atto che la proposta di Bilancio di previsione 2008 è stata predisposta per un’ipotesi di gettito, compreso il rimborso statale dell’ulteriore detrazione, pari a 617.984,92 euro che si ritiene di poter conseguire - tenuto conto del gettito tendenziale 2007, dell’effetto espansivo connesso all’aumento della base imponibile per effetto delle attività di accertamento e per la naturale variabilità della base imponibile in relazione alla crescita del patrimonio immobiliare - con la determinazione delle seguenti aliquote e detrazioni:

 

-  aliquota ordinaria nella misura del 6,50 per mille

 

-  aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione secondaria e loro pertinenze;

 

-  aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore degli immobili adibiti a:

- abitazione principale e loro pertinenze;

-abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ascendenti in linea retta entro il primo grado se il parente vi ha stabilito la propria residenza e dietro presentazione di richiesta da redigere su apposito modulo;

 

Uditi i seguenti interventi:

-          il segretario comunale illustra il contenuto della deliberazione con la quale si confermano le aliquote I.C.I. e la detrazione per l’abitazione principale in vigore lo scorso anno;

-          il Cons. Mogliazzi ritiene eccessiva l’aliquota del 7 per mille sulle seconde case. A tale proposito propone di fare una verifica di quante presumibili seconde case figurano come abitazione principale, beneficiando in tal modo dell’aliquota ridotta e della relativa detrazione: il recupero di gettito che ne conseguirebbe potrebbe consentire di ridurre l’aliquota sulle seconde case;

-          il Cons. Vener ritiene eccessivamente elevate le aliquote del 6,5 e del 7 per mille, soprattutto alla luce dell’indirizzo politico generale che va nella direzione dell’abolizione dell’imposta. Oltretutto il gettito che consegue all’applicazione di tali aliquote è, a suo giudizio, male impiegato, essendo destinato a spese che non ritiene prioritarie anziché ad interventi significativi e necessari sul territorio, quali la sistemazione delle strade, delle valli,  per i quali negli ultimi tre anni si è fatto poco o nulla;

 

Visto il Regolamento comunale di applicazione dell’I.C.I approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 60 del 29/11/2000 e successive modificazioni;

 

Visto l’unito parere favorevole, espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267, dal responsabile del servizio finanziario sulla regolarità tecnica e contabile della proposta di deliberazione;

 

Visto il D Lgs 18.8.2000, n 267, nonché le vigenti disposizioni di legge con esso compatibili;

 

con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari (Cons. Mogliazzi, Montrasio, Rusconi, Vener (espressi per alzata di mano, essendo n.12 i consiglieri presenti e votanti

 

 

DELIBERA

 

 

1.      di confermare per l’anno di imposta 2008, per quanto esposto in premessa ed allo scopo di permettere il conseguimento del risultato di entrata pari a 617.984,92 euro, inserita nella proposta di Bilancio di previsione, le seguenti misure di aliquote e detrazioni dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.):

 

-          aliquota ordinaria nella misura del 6,50 per mille

 

-          aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione secondaria e loro pertinenze;

 

-          aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore degli immobili adibiti a:

-          abitazione principale e loro pertinenze;

-          abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ascendenti in linea retta entro il primo grado se il parente vi ha stabilito la propria residenza e dietro presentazione di richiesta da redigere su apposito modulo;

-          abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata

 

2.   di confermare in Euro 103,29 la detrazione per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e le relative pertinenze del soggetto passivo così come definita dalla normativa vigente nel rispetto dell’equilibrio di bilancio.”

 

3.      di dare atto che l’ulteriore detrazione, comunque non superiore a €. 200,00, prevista dalla Legge finanziaria 2008 in materia di ICI per l’unita immobiliare adibita ad abitazione principale, pari ad un importo dell’1,33 per mille della base imponibile ICI del fabbricato, non si applica:

 

a.    all’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

b.    all’unità immobiliare concessa ad uso gratuito a ascendenti e discendenti di primo grado.