Visto l’art.1 comma 169 della Legge 27.12.2006 n.296 che testualmente recita: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;

 

Visto il Decreto Ministeriale del 30/11/2006 che proroga al 31.03.2007 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2007 da parte degli Enti Locali;

 

Ritenuta la necessità e l’opportunità di determinare, anche ai fini del pareggio del bilancio, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l’anno 2007;

 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 29.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la propria deliberazione n.7 del 06/03/2006 con la quale si procedeva alla determinazione dei valori medi di mercato delle aree fabbricabile ai fini dell’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili;

 

Udita la relazione dell’Ass. Achler;

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 1 comma 156, della Legge n.296 del 27/12/2006 (Finanziaria 2007);

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

 

con n. 8 voti favorevoli e n.4 contrari (Cons. Mogliazzi, Montrasio, Rusconi, Vener), espressi per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti;

 

D E L I B E R A

 

di confermare per l’anno 2007, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I):

 

a) aliquota ordinaria nella misura del 6,50 per mille;

 

b) aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione secondaria e loro pertinenze;

 

c) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore degli immobili adibiti a:

·        abitazione principale e loro pertinenze;

 

·        abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ascendenti in linea retta entro il primo grado se il parente vi ha stabilito la propria residenza e dietro presentazione di richiesta da redigere su apposito modulo;

 

 

·        di far proprio il disposto dell’art.3, comma 56, Legge 662/96 il quale testualmente recita:”I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;

 

·        detrazione di Euro 103,29 dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/96;

 

·        di dichiarare la presente deliberazione con n. 8 voti favorevoli e n. 4 contrari espressi per alzata di mano, essendo n. 12 i consiglieri presenti e votanti, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n.267.