Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 che dà la possibilità agli enti locali di deliberare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;
Visto l’art.1, comma 155 della Legge 23.12.2005 n.266 che proroga al 31.03.2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2006 da parte degli Enti Locali;
Ritenuta la necessità e l’opportunità di determinare, anche ai fini del pareggio del bilancio, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l’anno 2006;
Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 29.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;
Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge:
di stabilire per l’anno 2006, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I):
a) aliquota ordinaria nella misura del 6,50 per mille;
b) aliquota nella misura del 7 per mille per gli immobili adibiti ad abitazione secondaria e loro pertinenze;
c) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore degli immobili adibiti a:
· abitazione principale e loro pertinenze;
· abitazioni concesse in uso gratuito a parenti ascendenti in linea retta entro il primo grado se il parente vi ha stabilito la propria residenza e dietro presentazione di richiesta da redigere su apposito modulo;
· di far proprio il disposto dell’art.3, comma 56, Legge 662/96 il quale testualmente recita:”I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;
· detrazione di Euro 103,29 dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/96;