Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23.12.2000, n. 388 come modificato dall’art. 27, comma 8, della legge 28.12.2001, n. 448 che dà la possibilità agli enti locali di deliberare le aliquote dei tributi e le tariffe dei servizi entro il termine per l’approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.L. 30.12.2004, n. 314 convertito con modificazioni in Legge 01.03.2005, n. 26 che proroga al 31.03.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l’anno 2005 da parte degli Enti Locali;

 

Ritenuta la necessità e l’opportunità di determinare, anche ai fini del pareggio del bilancio, le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I) per l’anno 2005;

 

Visto l’art. 6 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili approvato con deliberazione del consiglio comunale n. 60 del 29.11.2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Vista la deliberazione del Consiglio Comunale n.12 del 28.3.2001 con la quale, ai sensi e per gli effetti dell’art.5 comma 9, del vigente Regolamento in materia di imposta comunale sugli immobili, si è proceduto alla determinazione del valore venale delle aree fabbricabili ai fini dei controlli sulle denunce e sui versamenti dell’ICI;

 

Ritenuta la propria competenza a deliberare in merito ai sensi dell’art. 48, comma 2, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;

 

Visto il parere favorevole espresso ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 dal Responsabile del Servizio Economico-Finanziario sulla regolarità tecnica della proposta di deliberazione;

 

Ad unanimità di voti espressi nei modi e forme di legge:

 

D E L I B E R A

 

di stabilire per l’anno 2005, confermando quelle in vigore nell’anno 2004, le seguenti aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I):

 

a) aliquota nella misura del 5 per mille del loro valore di tutti gli immobili, ad eccezione di quelli adibiti ad abitazione secondaria e pertinenze loro;

 

b) aliquota nella misura del 6 per mille del valore degli immobili adibiti ad abitazione secondaria e pertinenze loro;

 

d) detrazione di Euro 103,29 dall’imposta, fino alla concorrenza del suo ammontare, dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio ai sensi dell’art. 3, comma 55, punto 3. della legge 662/96;

 

e) di far proprio il disposto dell’art.3, comma 56, Legge 662/96 il quale testualmente recita:”I Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”;