OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. DETERMINAZIONE DEL VALORE VENALE
DELLE AREE FABBRICABILI.
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 10 in data 16.02.2005, e la deliberazione del Consiglio Comunale n. 6 in data 30.03.2007, esecutive ai sensi di legge, con le quali veniva stabilito il seguente valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:
zona C e C con P.A.: € 70,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 35,00 al mq. per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mt. 15,00 sui quattro lati;
zona D: € 20,66 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 10,33 per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima
zona aventi le dimensioni inferiori a mq. 15,00 sui quattro lati;
con applicazione dell’ulteriore riduzione del 50% in caso di terreni risultanti edificabili sul P.R.G. ma con impossibilità edificatoria parziale o totale;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 18 in data 29.10.2010, con la quale è stato
approvato in via definitiva il piano di governo del territorio, dal quale risulta che le zone edificabili sono così
classificate:
1) Tessuto residenziale diffuso a bassa e media densità (art. 20)
2) Aree di trasformazione previste dal documento di piano (art. 33)
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;
– assicurare l’equilibrio del bilancio;
di adeguare il valore venale delle aree fabbricabili, per l’anno 2011, disponendo l’aumento da € 70,00 a €
100,00 al mq. mantenendo per le stesse zone e per la stessa fattispecie la riduzione del 50,00% ed inoltre
applicare l’ulteriore riduzione del 50% in caso di terreni risultanti edificabili sul P.R.G. ma con impossibilità
edificatoria parziale o totale;
VISTO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:
“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”,
che testualmente recita:
“ 16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”;
VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15
dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31, in data 18.12.1998 integrata e
modificata con deliberazione consiliare n. 4 in data 26.02.1999;
VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
CON voti unanimi e favorevoli, resi nelle forme di legge;
DELIBERA
Di richiamare la premessa narrativa;
Di stabilire come segue il valore delle aree edificabili per le seguenti zone:
1) Tessuto residenziale diffuso a bassa e media densità (art. 20)
2) Aree di trasformazione previste dal documento di piano (art. 33)
€ 100,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 50,00 al mq. per gli appezzamenti di terreno siti nelle
medesime zone aventi le dimensioni inferiori a mt. 15,00 sui quattro lati;
Di applicare l’ulteriore riduzione del 50% in caso di terreni risultanti edificabili sul P.G.T. ma con impossibilità
edificatoria parziale o totale;
Di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come sopra determinate, non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.