Comune di VERCANA                         Prov.COMO

Deliberazione originale della Giunta comunale

 

N. 10 del Reg.

 

Data 16.02.2005

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005.

 

 

L'anno duemilacinque, il giorno sedici, del mese di  Febbraio, alle ore 17,00, nella sala delle adunanze del Comune suddetto, convocata con appositi avvisi, la Giunta comunale.

Risultano

                                                                                                                                                             Presente                Assente                                               

 

 

Presente

Assente

Sindaco        AGGIO ORESTE 

        SI

 

Vicesindaco  DI ROSA FRANZO

SI

 

Assessore    AGGIO LAURO

SI

     

Assessore    MARTINETTI GABRIELE

 

      SI

 

 

                                                                                                                            

 

                                       

 

Partecipa il Segretario comunale  Dott. Antonio Domenico Luppino

 

Il Signor Aggio Oreste – Sindaco , assunta  la presidenza e constatata la legalità dichiara aperta la seduta  e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

 

 PROPOSTA DI DELIBERAZIONE N. 10 IN DATA 16.02.2005

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2005.

 

VISTO  che, per quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con le proprie precedenti deliberazioni n.57, in data 06.04.1993 e n. 7 in data 31.01.2002, esecutive, venivano approvate le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

 
A – ALIQUOTE

 

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

 

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 in data 13.12.1999, con la quale veniva stabilito il seguente valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:

zona C: Lire 100.000 (€ 51,65) al mq. ridotto alla metà e cioè a Lire 50.000 (€  25,82) al mq. per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mt. 15,00 sui quattro lati;

zona D: Lire 40.000 (€ 20,66) al mq. ridotto alla metà e cioè a Lire 20.000 (€ 10,33) per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mq. 15,00 sui quattro lati;

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

DATO  atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

VISTA la relazione del responsabile dell’ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:

– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2004 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2005;

– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

– assicurare l’equilibrio del bilancio;

– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere determinare, per l’anno 2005, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

RITENUTO di dover confermare  la determinazione consiliare con la quale veniva stabilito il valore delle aree edificabili, anche per il corrente anno per la sola zona “D” mentre per la zona “C” di dover disporre l’aumento da € 51,65 a € 70,00 al mq., mantenendo per la stessa zona “C” e per la stessa fattispecie la riduzione del 50% ed inoltre applicare l’ulteriore riduzione del 50% in caso di terreni risultanti edificabili sul P.R.G. ma con impossibilità edificatoria parziale o totale;

DATO atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”,

che testualmente recita:

“ 16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”;

 

VISTO il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 31, in data 18.12.1998 integrata e modificata con deliberazione consiliare n. 4 in data 26.02.1999;

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Con voti ;

D E L I B E R A

 


1) di fissare per l’anno 2005, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 


2) di confermare per l’anno 2005, le riduzioni e le detrazioni d’imposta,  come da prospetto che segue:

 

3) Di stabilire come segue il valore delle aree edificabili:

  zona C: € 70,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a €  35,00 al mq. per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mt. 15,00 sui quattro lati;

zona D: € 20,66 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 10,33 per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mq. 15,00 sui quattro lati;

Di applicare l’ulteriore riduzione del 50% in caso di terreni risultanti edificabili sul P.R.G. ma con impossibilità edificatoria parziale o totale;

 

4) Di dare atto:

a)            che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)            che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

 OMUNALE

 

VISTA la proposta di deliberazione n. 10 in data 16.02.2005 avente ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d'imposta per l'anno 2005”;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

Di approvare la proposta di deliberazione n. 10 in data 16.02.2005, avente ad oggetto: “Imposta comunale sugli immobili (i.c.i.) determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d'imposta per l'anno 2005”;

 

Di dichiarare, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.

 

 Letto, approvato e sottoscritto.

 

IL PRESIDENTE

(Aggio Oreste)

 

                                                                                  Il Segretario Comunale

                                                                                  (Dott. Antonio Domenico Luppino )

 

 

C E R T I F I C A T O   DI   P U B B L I C A Z I O N E

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio certifica che la presente deliberazione è stata affissa all’Albo Pretorio  di questo Comune il giorno 03.03.2005 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

 

Vercana, 03.03.2005 

                                                                                                          Il Responsabile del servizio

                                                                                                Giuliana Tassi

 

*******************************

 

Il sottoscritto Responsabile del servizio;

 

Visto il Decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

 Visti gli atti d’ufficio;

 

ATTESTA

Che la presente deliberazione:

 

[x] E’ stata comunicata con lettera n.            del 03.03.2005 ai Capigruppo consiliari;

 

[x] E’ divenuta esecutiva il giorno                        (art. 134 comma 3)

 

 

Dalla Residenza Comunale,

 

 

                                                                                                                      Il Responsabile del servizio

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COMUNE DI VERCANA

(Prov. COMO)

 

                                        U F F I C I O   T R I B U T I

 

IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.)

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE PER L’ANNO 2005

R E L A Z I O N E

 

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

Visto l’art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 ottobre 1996, n. 556, che, in ordine alla applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con effetto dall’anno 1997, testualmente recita:

«1. Ai fini dell’imposta comunale sugli immobili, i comuni possono deliberare, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato».

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23/12/1996, n. 662, con il quale, nel confermare, fra l’altro, le disposizioni soprariportate, apporta sostanziali modifiche alla disciplina dell’I.C.I.;

Visto l’art. 8, comma 3, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato, da ultimo, dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122;

Visto l’art. 58 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

Visto l’art. 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto altresì l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 (concernente la «Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo»), che testualmente recita:

4. Per favorire la realizzazione degli accordi di cui al comma 3, i comuni possono deliberare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) più favorevoli per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi stessi. I comuni che adottano tali delibere possono derogare al limite minimo stabilito, ai fini della determinazione delle aliquote, dalla normativa vigente al momento in cui le delibere stesse sono assunte. I comuni di cui all’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1988, n. 551, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 1989, n. 61, e successive modificazioni, per la stessa finalità di cui al primo periodo possono derogare al limite massimo stabilito dalla normativa vigente in misura non superiore al 2 per mille, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Rilevato che, in sintesi, le norme sopracitate, concedono la facoltà, ai Comuni, di:

A) deliberare l'aliquota in misura non inferiore al 4 per mille, nè superiore al 7 per mille con la possibilità di diversificare l'aliquota, entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati (art. 6, comma 2, del D.Lgs. 30/12/1992, n. 504, come sostituito dalI'art. 3, comma 53, della Legge 23/12/1996, n. 662);

B) deliberare aliquote ridotte, non inferiori al 4 per mille per le seguenti tipologie, a condizione, comunque, che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato:

1) persone fisiche soggetti passivi e soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune, per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonchè per quelle unità immobiliari locate, con contratto registrato, ad un soggetto

che le utilizzi come abitazione principale (art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, come convertito dalla legge 24/10/1996 n. 556; art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23/12/1996, n. 662);

2) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata ovvero locata, con contratto registrato, a soggetto che la utilizzi come abitazione principale (combinato disposto degli artt. 4 del D.L. n. 437/1996 e 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

3) alloggi regolarmente assegnati dagli l.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992, come sostituito dall'art. 3, comma 55, della legge 23/12/1996, n. 662);

4) unità immobiliari di proprietà di Enti senza scopo di lucro, in misura anche diversificata, in relazione alla loro diversa tipologia (art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

5) fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente della attività la

costruzione e l'alienazione di immobili (art. 8, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 504/1992);

6) aliquote agevolate dell’I.C.I. anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti. (L’aliquota agevolata può essere applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall’inizio dei lavori) (art. 1, comma 5, legge n. 449/1997);

C) deliberare riduzioni dell’imposta fino al 50% o, in alternativa, elevare la detrazione fino ad un massimo di euro 258,23 in ragione annua, per le seguenti tipologie e categorie di soggetti passivi:

1) unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/1992);

2) unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

3) alloggi regolarmente assegnati dagli l.A.C.P. (art. 8, comma 4, del D.Lgs. n. 504/1992);

4) unità immobiliare, non locata, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente (art. 3, comma 56, della legge 23/12/1996, n. 662);

5) categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale, individuate con deliberazione del competente

organo comunale (art. 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, come modificato dall’art. 3, comma 1, del D.L. 11 marzo 1997, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 maggio 1997, n. 122

D) deliberare, limitatamente all’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo, la detrazione d’imposta in misura superiore a euro 258,23 e fino a concorrenza dell’imposta dovuta per la predetta unità. In tal caso non può stabilire una aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente (art. 58, comma 3, del D.Lgs. n. 446/1997);

E) deliberare aliquote ridotte, derogando al limite minimo stabilito dalle leggi vigenti, per i proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

F) limitatamente ai comuni di cui all’art. 1 del D.L. 30 dicembre 1988, n. 551, è consentito deliberare aliquote maggiorate, derogando al limite massimo stabilito dalle leggi vigenti, in misura comunque non superiore al 2 0/00, limitatamente agli immobili non locati per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione da almeno due anni.

Dato atto che con deliberazione n. 57   , in data 06.04.1993, venivano determinate, per l’anno 1993, le aliquote e le detrazioni o riduzioni d’imposta come dai prospetti che seguono, sui quali vengono riportate, in corrispondenza, anche le nuove misure che la Giunta propone di adottare:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote per mille

IN VIGORE

PROPOSTE

1

2

3

4

1

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo (è equiparata alla abitazione

principale l’unità immobiliare concessa in uso gratuito dal proprietario o dall’usufruttuario ed utilizzata

come residenza anagrafica dei parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli) purchè utilizzata

dagli stessi come abitazione principale) e pertinenze, anche se distintamente iscritte in catasto, destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole al servizio dell’abitazione principale, così come individuate dall’art. 817 del codice civile. Sono considerate pertinenze le unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 ubicate nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale o che siano pertinenziali ai sensi della legge n. 122/1989 e successive modificazioni.

4,00

4,00

2

 

Unità immobiliari appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

4,00

3

Alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

4,00

4

 

 

Unità immobiliare, non locata, ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. . . . . . . . . .

4,00

5,00

5

Unità immobiliari locate, con contratto registrato, a soggetti che le utilizzano come abitazione principale .

4,00

5,00

6

Immobili posseduti dagli enti senza scopo di lucro che svolgono le seguenti attività:

4,00

5,00

 

6.1 – Assistenza sociale e socio-sanitaria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.2 – Assistenza sanitaria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.3 - Beneficenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.4 - Istruzione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.5 - Sport dilettantistico . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.6 - Tutela, promozione e valorizzazione delle cose di interesse storico-artistico . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.7 - Tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.8 - Promozione della cultura e dell’arte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.9 - Tutela dei diritti civili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.10 - Ricerca scientifica di particolare interesse sociale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

6.11 - Altre senza scopo di lucro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

7

Beni immobili strumentali posseduti da imprese esercenti le seguenti attività:

4,00

5,00

 

7.1 - Industriali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

7.2 - Artigianali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

7.3 - Commerciali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

8

Unità immobiliari possedute in aggiunta all’abitazione principale, non locate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

9

 

Fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

10

 

A favore di proprietari che eseguono i seguenti interventi, limitatamente alle unità immobiliari oggetto degli interventi stessi e per la durata massima di tre anni dall’inizio dei lavori:

4,00

5,00

 

10.1 - Volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

10.2 - Finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici

4,00

5,00

 

10.3 - Volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

10.4 - Volti all’utilizzo di sottotetti. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

11

 

A favore dei proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui all’art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431. . . .

4,00

5,00

12

Aree edificabili. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

4,00

13

Altri immobili non compresi nelle precedenti categorie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4,00

5,00

 

 

 

B) Misura delle riduzioni (colonne 3 e 4) o, in alternativa, delle detrazioni d’imposta (colonne 5 – 7 e 6 – 8):

 

Accertata, in ordine al rispetto dei limiti imposti dalla norma soprariportata, la regolarità, nel suo complesso, della proposta;

Dopo avere effettuato, sulla scorta anche degli elementi forniti dal consorzio ANCI - C.N.C., per quanto concerne il rispetto di cui all’art. 4 del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, dalla legge 24/10/1996, n. 556, le seguenti proiezioni:

 

 

 
N.D. TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI Riduzioni d’imposta %

Detrazioni d’imposta

Nonché categorie di soggetti  in situazioni di particolare disagio economico-sociale (in ragione annua)
In vigore Proposte
In vigore Proposte In lire In euro In lire  In euro
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo.       104,00   104,00
2 Unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.           104,00
3 Unità immobiliare, non locata, ovvero locata con contratto registrato a soggetto che la utilizzi come abitazione principale, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente.           104,00
4 Categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale:            
04.01            
04.02            
5              
6              
7              
8              
9              
10              
11              
12              


 

 

 


E S P R I M E

 

sulla richiesta, parere favorevole in quanto, come è dimostrato con il prospetto che precede, vengono rispettati i limiti imposti dalle norme vigenti.

 

 

Timbro

Data 16.02.2005

 

Il Responsabile del Servizio

Giuliana Tassi