PER L’ANNO 2005 SI RICONFERMANO LE ALIQUOTE DELL’ANNO PRECEDENTE:

si allega delibera aliquote ICI anno 2004.

 

La Giunta Comunale, ha deliberato le seguenti aliquote e le seguenti detrazioni e agevolazioni per l’ I.C.I. dell’anno 2004:

ALIQUOTE ICI 2004

  1. Aliquota ordinaria - 6 per mille - da applicarsi ai seguenti immobili:

·        Aree fabbricabili;

·        Unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/10 - B – D - C (ad eccezione di una delle pertinenze dell’abitazione principale di cui al successivo punto B.);

·        In via residuale, a tutte le unità immobiliari soggette ad imposta non comprese nei successivi punti B. e C. (comprese le abitazioni concesse in uso gratuito a familiari, purchè ivi residenti).

  1. Aliquota per l’abitazione principale e una delle pertinenze – 4,5 per mille da applicarsi, ai sensi della legge 556/96, con le modifiche introdotte dall’art. 30 della legge 488/99:

·        all’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo di imposta persona fisica e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residente nel Comune;

·        ad una delle pertinenze della stessa abitazione principale (una soltanto), accatastata in categoria catastale C/6 (garage – autorimessa) o C/2 (cantina) o C/ 7 (tettoia), così come individuata e disciplinata dall’art. 2 del Regolamento I.C.I. del Comune;

  1. Aliquota del 6 per mille - da applicarsi alle seguenti tipologie di immobili:

·        abitazioni sfitte, non locate alla data del 01.01.2003 (non si considerano tali quelle concesse in uso gratuito ai familiari, entro il primo grado di parentela, purchè ivi residenti);

·        abitazioni tenute a disposizione del soggetto passivo (c.d. seconde case);

·        Sulle RENDITE CATASTALI DEI FABBRICATI va mantenuta la rivalutazione (del 5 per cento) già applicata fin dal 1997. Tale rivalutazione deve essere applicata anche alle rendite attribuite dall’U.T.E. nel corso del 1997- 1998 – 1999 – 2000 – 2001 – 2002 –2003-2004, alle rendite "presunte" e alle rendite attribuite o proposte mediante procedura informatizzata DOCFA.

 

PAGAMENTO I.C.I. 2004

 

1° RATA entro il 30 giugno – acconto pari al 50% dell’imposta dovuta.

2°RATA dal 1 al 20 dicembre - saldo pari al 50% dell’imposta dovuta.

 

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 30 Giugno 2004.

 

LE NOVITA’ ICI 2004 nel calcolo dell’importo delle due rate potrebbero dar luogo a situazioni particolari che necessitano di un’analisi specifica:

L’ufficio Tributi del Comune è a disposizione per chiarire eventuali dubbi applicativi.

 

MODALITA’ DI PAGAMENTO :

 

DETRAZIONI D’IMPOSTA 2004 PER L’ABITAZIONE PRINCIPALE

  1. Euro 105,00 (pari a Lire 203.308)misura ordinaria per i soggetti passivi persone fisiche, le cooperative edilizie a proprietà indivisa e gli IACP, da detrarsi fino a concorrenza dell’ammontare ICI dovuta per l’abitazione principale e la sua pertinenza (una sola), così come previsto dal Regolamento ICI;
  1. Euro 260,00 (pari a Lire 503.430) -  per le seguenti tipologie di contribuenti soggetti passivi di imposta:
  1. per i nuclei anagraficamente conviventi con reddito complessivo inferiore a euro 7.750,00 (pari a lire 15.006.092.=);
  2. se il soggetto passivo, o membro del nucleo familiare anagraficamente convivente, come risulta dallo stato di famiglia, sia da considerare portatore di handicap.

Si intende per portatore di handicap:

1)       da 0 a 18 anni:

-       il minore dichiarato invalido con verbale della commissione medica competente;

2)       oltre i 18 anni:

-       invalidità civile del 100% come da verbale della commissione medica competente;

-       invalidità da lavoro del 100% come da verbale della commissione medica competente;

 

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE PER AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

Ai sensi dell’art. 8 del regolamento sull’imposta comunale sugli immobili, è onere del soggetto interessato a godere delle agevolazioni e riduzioni previste ai fini I.C.I., far pervenire all’ufficio tributi, mediante presentazione di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi DPR 28 dicembre 2000 N. 445, da presentarsi entro il termine previsto per il pagamento della 1° rata dell'ICI 2004, ovvero dell’unica rata, con la quale si attesta il possesso dei requisiti richiesti. La dichiarazione sostitutiva ha validità annuale, limitatamente all’anno di imposta in corso al momento della presentazione. In allegato alla dichiarazione devono essere trasmesse le certificazioni mediche relative. Alla dichiarazione sostitutiva devono essere allegati:

-        per portatori di handicap: verbale di invalidità;

-        per redditi: dichiarazione dei redditi (modello UNICO o CUD) dei componenti del nucleo familiare;

-        per aliquota agevolata per recupero immobili: concessione edilizia.

 

Per agevolare i contribuenti negli adempimenti, l’Ufficio Tributi ha approntato apposito modello di dichiarazione sostitutiva per le finalità relative all’ICI 2004.

 

 

L’Ufficio Tributi rilascerà informazioni e chiarimenti in merito all’ICI 2003  con il seguente orario:

Martedì  – dalle ore 16,00 alle 18,00.

Giovedì e Venerdì – dalle ore 10,00 alle ore 12,00.

 

Per chiarimenti e informazioni è attiva la seguente E-Mail ufficio.tributi@interbusiness.it . Seguirà la risposta con lo stesso mezzo. Si prega di specificare le proprie generalità, l’Ufficio non risponderà a messaggi anonimi

 

 

Il Responsabile del Servizio Finanziario

(BOLGIANI Rag. Maria Luisa)