OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE E DELLE RIDUZIONI O DETRAZIONI D'IMPOSTA PER L'ANNO 2007.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

VISTO  che, per quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) con la precedenti deliberazione della Giunta Comunale n. 9, in data 24.02.2006, esecutiva, venivano approvate le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE %

1

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

0,4

2

AREE EDIFICABILI

0,5

3

TUTTI GLI ALTRI TIPI DI IMMOBILI

0,5

A -ALIQUOTE

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

RIDUZIONE D’IMPOSTA

DETRAZIONE D’IMPOSTA (IN RAGIONE ANNUA)

1

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

 

103,29

B- RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

RICHIAMATA altresì la deliberazione di Giunta Comunale n. 13 in data 23.02.2007, con la quale veniva stabilito il seguente valore delle aree fabbricabili ai fini dell’imposta comunale sugli immobili:

zona C: € 52,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 26,00  al mq. per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mt. 15,00 sui quattro lati;

zona D: € 21,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 10,50 per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mq. 15,00 sui quattro lati;

 

VISTO il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

VISTO l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

VISTO l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

VISTO l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

VISTO l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

DATO  atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

VISTA la relazione del responsabile dell’ufficio tributi, redatta in conformità alle direttive impartite da questa Giunta Comunale, dalla quale si evidenzia:

– il gettito realizzato, per detta imposta, nell’anno 2006 (anno che precede quello cui si riferiscono le tariffe determinate con la presente deliberazione);

– le aliquote nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta proposte per l’anno 2007;

– il gettito presunto, in applicazione delle aliquote, delle riduzioni e delle detrazioni d’imposta come sopra proposte;

 

RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

– reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d’istituto;

– assicurare l’equilibrio del bilancio;

– esercitare, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, la facoltà concessa dall’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

di potere determinare, per l’anno 2007 ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta nelle misure proposte;

 

RITENUTO di dover confermare  la determinazione consiliare con la quale veniva stabilito il valore delle aree edificabili;

 

DATO atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

VISTO che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

 

VISTO l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante:

“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001)”,

che testualmente recita:

“ 16. Il termine per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l’aliquota di compartecipazione dell’addizionale all’imposta sul reddito delle persone fisiche, prevista dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l’approvazione dei regolamenti relativi ai tributi locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione. I regolamenti, anche se adottati successivamente, hanno comunque effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio di previsione.”;

 

VISTO che la Legge n. del (Legge finanziaria 2007) ha disposto che le aliquote ICI per l’anno 2007 devono essere deliberate dal Consiglio Comunale;

 

VISTO il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

VISTO anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

 

VISTI i pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei servizi interessati, ai sensi dell’art. 49 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000;

 

CON voti unanimi espressi nei modi di legge;

 

DELIBERA

 

1) DI FISSARE per l’anno 2007, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

ALIQUOTE %

1

ABITAZIONE PRINCIPALE E SUE PERTINENZE

0,4

2

AREE EDIFICABILI

0,5

3

TUTTI GLI ALTRI TIPI DI IMMOBILI

0,5

 

2) DI CONFERMARE per l’anno 2007, le riduzioni e le detrazioni d’imposta,  come da prospetto che segue:

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

RIDUZIONE D’IMPOSTA

DETRAZIONE D’IMPOSTA (IN RAGIONE ANNUA)

1

UNITA’ IMMOBILIARE ADIBITA AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO PASSIVO

 

103,29

 

3) DI STABILIRE come segue il valore delle aree edificabili:

zona C: € 52,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a €  21,00 al mq. per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mt. 15,00 sui quattro lati;

zona D: € 21,00 al mq. ridotto alla metà e cioè a € 10,50 per gli appezzamenti di terreno siti nella medesima zona aventi le dimensioni inferiori a mq. 15,00 sui quattro lati;

 

4) DI DARE ATTO che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

5) DI DARE ATTO che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

6) DI DICHIARARE, con successiva, separata ed unanime votazione espressa per alzata di mano, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del decreto legislativo n. 267 del 18.08.2000.