1) aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili :

Unità immobiliare adibita ad abitazione principale rientrante nelle categorie catastali A1, A8, A9 e relative pertinenze (C/6, C/2, C/7)

 

4

Abitazione principale non rientranti nelle categorie A1, A8, A9 e relative pertinenze con categorie catastali C/6, C/2, C/7 (D.L. 93/2008)

 

esente

Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela (sulla base delle casistiche previste dal regolamento comunale) (DL 93/2008)

 

esente

Immobili posseduti in aggiunta all'abitazione principale da residenti nel Comune di Magreglio

6,5‰

 

Altri immobili posseduti da non residenti nel Comune di Magreglio

7,0‰

 

 

 

2) deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 6 del 20/01/2005 (integrazione regolamento comunale):

               a)       integrazione del comma 3 bis,  come segue:

“Le coppie sposate, nei primi 3 (tre) anni di matrimonio, per i fabbricati presenti sul territorio comunale destinati ad abitazione principale, possono usufruire dell’applicazione di un’ulteriore detrazione di € 100,00, rispetto a quella già prevista ed alle stesse condizioni del precedente comma 3. I contribuenti interessati, dovranno presentare agli Uffici Comunali, una dichiarazione sostitutiva ai sensi della Legge 4 gennaio 1968 n. 15, relativa al periodo d’imposta in cui intendono applicare la suddetta detrazione.”;

 

        b)    la suddetta norma, entra in vigore  a partire dal periodo d’imposta avente per inizio la data del 1° gennaio 2005, ai sensi dell’art. 52, coma 2 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

3) deliberazione del CONSIGLIO COMUNALE N. 23 del 21/11/2007 (integrazione regolamento comunale):

              a) integrazione art. 2 lettera a), con le seguenti parole:

             ” sono considerate abitazioni principali con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta ed anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, fino al secondo grado di parentela;

            b) la suddetta disposizione regolamentare, entra in vigore  a partire dal periodo d’imposta avente per inizio la data del 1° gennaio 2008,