VISTA la deliberazione n. 9 del Consiglio Comunale del 23.04.2004, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale si apportavano sostanziali modifiche al Regolamento Comunale che disciplina l’Imposta Comunale sugli Immobili
 
 
RICHIAMATA la propria deliberazione G.M. n. 13 del 14.02.2004 inerente le aliquote ICI per l’anno d’imposta 2004;
 
VISTO l’Art. 52 del D.Lgs. 15 Dicembre 1997, n.446, che per alcune fattispecie di fabbricati consente ai singoli Enti di fissare aliquote inferiori all’aliquota minima stabilità per Legge al 4 x mille; 
 
VISTO l’Art. 6, comma 5, della Legge 448 del 1998 che dava la possibilità ai Comuni di prorogare i termini per il recupero dell’imposta sugli ex fabbricati rurali, modificando di fatto l’Art. 9 del D.L. 30 Dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 Febbraio 1994, n. 133;
 
PRESO atto dei pareri  favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi dell’Art. 49 e dell’attestazione di cui all’Art. 151 – 4° comma – del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267;
  
RITENUTO pertanto, in ossequio del Regolamento Comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili, modificato con il deliberato sopra citato, differenziare le aliquote riguardanti gli ex fabbricati rurali come segue:
 
 
·        Fabbricati (ex rurali) ubicati nella fascia del vincolo idrogeologico stabilita dal vigente P.R.G.,
 
-    aliquota ICI:         2,5 per mille.
 
 
·        Fabbricati (ex rurali) rientranti nella fascia urbana non soggetta a vincolo idrogeologico che hanno mantenuto le caratteristiche di “ruralità” (stalla,cascina,fienile):
 -   aliquota ICI:          2,5 per mille.

                         TUTTO ciò premesso;

 
            CON voti unanimi espressi nelle forme di legge;
 
 
D E L I B E R A
 
Le premesse e gli altri atti in narrativa si intendono qui integralmente riportati quale parte integrante e motivo determinante del presente atto;
 
Ritenuto in ottemperanza a quanto stabilito dal Regolamento Comunale per l’Imposta Comunale sugli Immobili , di stabilire aliquote inferiori al minimo stabilito per Legge, nel rispetto dell’Art. 52 del D.Lgs.del 15 Dicembre 1997 n. 446, per gli ex fabbricati rurali accatastati al catasto urbano in quanto non asserviti da servizi primari quali: strade carrozzabili, fognature, acquedotto, energia elettrica ecc.;
 
Di confermare per l’anno d’imposta 2005 le seguenti aliquote per la riscossione dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
 
·        Abitazione principale 4 x 1000;
 
·        Altri fabbricati e aree fabbricabili 5 x 1000;
 
·        Fabbricati (ex rurali) ubicati nella fascia del vincolo idrogeologico stabilita dal vigente P.R.G. :  aliquota ICI 2,5 per mille.
 
·        Fabbricati (ex rurali) rientranti nella fascia urbana non soggetta a vincolo idrogeologico che hanno mantenuto le caratteristiche di “ruralità” (stalla,cascina,fienile):  aliquota ICI 2,5 per mille.  
 
·        Riduzione o detrazione d’imposta, applicabile solo ed esclusivamente all’abitazione principale e non alle pertinenze della stessa, come previsto dal vigente Regolamento Comunale in materia, viene confermata in  €. 103,29.=
 
·        Non sarà possibile ottenere riduzioni per inabitabilità o inagibilità per i fabbricati ex rurali assoggettati ad aliquote del 2,5 per mille.
 
 
Con successiva votazione unanime la presente deliberazione è dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’Art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267.