Deliberazione di Giunta Comunale n° 178 del 05.12.2006

Oggetto: Determinazione delle aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007.

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267, che all’art. 42, comma 2, tra l’altro recita: "Il consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali: … f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione della determinazione delle relative aliquote";

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, che all’art. 6, comma 2, come sostituito dall’art. 3, comma 53, della legge 23 dicembre 1996, n° 662, testualmente recita: "L’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al quattro e non superiore al sette per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati...";

Ritenuta l’opportunità di diversificare le aliquote d’imposta agevolando i proprietari della casa di abitazione;

Ritenuto di dover conciliare le esigenze di bilancio, ed in particolare l’esigenza di reperire le risorse necessarie al mantenimento del livello qualitativo dei servizi esistenti e alla copertura delle spese per interessi relativi ai mutui contratti per la realizzazione di opere pubbliche, con la predetta esigenza di carattere sociale, individuando per l’anno 2007 le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), peraltro confermandole rispetto all’esercizio 2006:

Aliquota ordinaria: 7,0 per mille;

Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le relative pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché non locate: 4,8 per mille;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n° 662, che all’art. 3, comma 56, testualmente recita: "I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata";

Considerati i costi che il contribuente ed i suoi familiari devono affrontare in caso di ricovero permanente;

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale l’assimilazione in argomento;

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n° 504, che all’art. 8, comma 3, come modificato dall’art. 3 del D.L. 11 marzo 1997, n° 50, convertito, con modificazioni, in legge 9 maggio 1997, n° 122, testualmente recita: "…l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50 per cento; in alternativa, l’importo di lire 200.000 (ora 103,291 euro) può essere elevato, fino a lire 500.000 (ora 258,228 euro), nel rispetto degli equilibri di bilancio. La predetta facoltà può essere esercitata anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di disagio economico-sociale individuate con deliberazione del competente organo comunale";

Valutata la particolare situazione di disagio in cui versano gli anziani con redditi familiari di modesta entità;

Ritenuto pertanto di proporre al Consiglio Comunale di aumentare a 154,94 euro la detrazione spettante ai pensionati che abbiano compiuto i sessantacinque anni d’età entro il 31 dicembre 2006 e che:

• abbiano un reddito complessivo familiare non superiore a 14.460,79 euro lordi, aumentato di 826,33 euro per ogni familiare a carico;

• siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sulle pertinenze alla stessa ascrivibili, a condizione che detta

 

abitazione principale non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

• non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze dell’abitazione principale e dai terreni agricoli;

Dato atto che dall’applicazione delle aliquote, assimilazioni e detrazioni predette il gettito dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 è stimato in 1.412.000,00 euro lordi;

Visti i pareri favorevoli espressi sulla proposta di deliberazione dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile di ragioneria ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267;

Con voto unanime espresso nelle forme di legge,

DELIBERA

1. Di determinare, per le ragioni di cui in narrativa, le seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007:

Aliquota ordinaria: 7,0 per mille;

Aliquota per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dalle persone fisiche soggetti passivi e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e per le relative pertinenze, ancorché distintamente iscritte in catasto, purché non locate: 4,8 per mille;

 

2. Di proporre al Consiglio Comunale di assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

3. Di proporre al Consiglio Comunale di aumentare a 154,94 euro la detrazione spettante ai pensionati che abbiano compiuto i sessantacinque anni d’età entro il 31 dicembre 2006 e che:

• abbiano un reddito complessivo familiare non superiore 14.460,79 euro lordi, aumentato di 826,33 euro per ogni familiare a carico;

• siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sulle pertinenze alla stessa ascrivibili, a condizione che detta abitazione principale non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

• non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze dell’abitazione principale e dai terreni agricoli;

4. Di dare atto che dall’applicazione delle aliquote, detrazioni e assimilazioni predette, il gettito presunto dell’Imposta Comunale sugli Immobili è stimato per l’anno 2007 in 1.412.000,00 euro lordi, e che lo stesso verrà introitato alla risorsa 1.01.1005 del bilancio di previsione 2007;

5. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con successiva votazione unanime, immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

DELIBERA

1. Di confermare, per l’anno 2007, in 103,29 euro la detrazione d’imposta spettante per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo e dai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa;

2. Di determinare, per l’esercizio finanziario 2007, per le ragioni di cui in premessa, in 154,94 euro la detrazione d’imposta spettante ai pensionati che abbiano compiuto i sessantacinque anni d’età entro il 31 dicembre 2006 e che:

• abbiano un reddito complessivo familiare non superiore a 14.460,79 euro lordi, aumentato di 826,33 euro per ogni familiare a carico;

• siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e sulle pertinenze alla stessa ascrivibili, a condizione che detta abitazione principale non sia classificata o classificabile nelle categorie catastali A1 (abitazioni di tipo signorile), A8 (abitazioni in ville), A9 (castelli e palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

• non siano titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento su immobili diversi dall’abitazione principale, dalle pertinenze dell’abitazione principale e dai terreni agricoli;

 

3. Di considerare, anche per l’anno 2007, per le ragioni di cui in premessa, direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

 

4. Di trasmettere copia della presente deliberazione al Concessionario della riscossione;

 

5. Di incaricare il funzionario responsabile I.C.I. degli adempimenti conseguenti;

 

6. Di dichiarare la presente deliberazione, con voti … , immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

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