D E L I B E R A

 

1.                  di determinare, per quanto espresso in premessa, in attuazione dell'art. 6 del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modificazioni, l'aliquota ordinaria relativa all'Imposta Comunale sugli Immobili, per l'anno 2007 nella misura del 6,3 per mille;

2.                  di stabilire ai sensi dell'art. 4, comma 1, del D. L. n. 437/1996, convertito con modifiche nella L. n. 556/1996, l'aliquota ridotta in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel Comune per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale per l'anno 2007 nella misura del 5 per mille, dando atto che il gettito complessivo previsto è almeno pari all'ultimo gettito annuale realizzato;

3.                  di considerare ai sensi dell'art. 3, comma 56 della L. n. 662/1996, come direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

4.                  di fissare la detrazione, prevista dall'art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche, per un importo pari a € 103,29;

5.                  di dare atto che le aliquote di cui ai punti 1 e 2, nonché la detrazione di cui al punto 4 entrano in vigore dal 01.01.2007, così come disposto dal 16° comma dell'art. 53 della L. 23.12.2000 n. 388 e successive modificazioni ed integrazioni.