DELIBERA C.C. N. 7 DEL 25.03.2008

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI : ALIQUOTE E DETRAZIONI PER   L’ANNO 2008-

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

PREMESSO che :

-        il Titolo I, Capo I, del D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come successivamente integrato e modificato, stabilisce la disciplina dell’Imposta comunale sugli immobili;

-        l’art. 6, comma 1, del citato D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall’art. 1, c. 156, L. 27 dicembre 2006, n. 296, testualmente recita:

-        “1.            L'aliquota è stabilita dal consiglio comunale, con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l'anno successivo. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applica l'aliquota del 4 per mille, ferma restando la disposizione di cui all'art. 84 del D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77, come modificato dal D.Lgs. 11 giugno 1996, n. 336.“

-        l’art. 54, commi 1 e 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dall'art. 6 del D.lgs. 23 marzo 1998, n. 56 e dall'art. 54 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, testualmente recita:

-        “1.            Le province e i comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell’approvazione del bilancio di previsione.

-        1-bis. Le tariffe ed i prezzi pubblici possono comunque essere modificati in presenza di rilevanti incrementi nei costi relativi ai servizi stessi, nel corso dell'esercizio finanziario. L'incremento delle tariffe non ha effetto retroattivo.“

-        l’art. 1, c. 169, L. 27 dicembre 2006, n. 296, così dispone: “169. Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”

-        l’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha aggiunto una ulteriore disposizione all’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, stabilendo che con decreto ministeriale è definito il modello al quale i Comuni devono attenersi per la trasmissione, anche in via telematica, dei dati occorrenti per la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale dei regolamenti sulle entrate tributarie, nonché di ogni altra deliberazione concernente le variazioni delle aliquote e delle tariffe di tributi;

-        l’art. 1, comma 1, lett. u), dello stesso D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506 ha disposto l’abrogazione del comma 4 dell’art. 58 del richiamato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prescriveva la pubblicazione, per estratto, nella Gazzetta Ufficiale delle deliberazioni comunali concernenti la determinazione dell’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili;

-        la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003 ha stabilito le nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote dell'imposta comunale sugli immobili;

 

DATO ATTO che con deliberazione del Consiglio comunale n. 30 del 20.12.1999,  esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili, ai sensi del combinato disposto degli artt. 52 e 59 del citato D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

RICHIAMATE le norme che permettono agli enti locali l’applicazione di aliquote ridotte o agevolate a favore dei:

a)  proprietari di immobili che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico ed architettonico localizzati nei centri storici, ovvero interventi diretti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;

b)  proprietari che concedono in locazione, a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni previste dagli accordi “tipo”;

 

RITENUTO di dover determinare le aliquote, le riduzioni e le detrazioni dell'Imposta comunale sugli immobili nella misura necessaria ad assicurare:

-        il finanziamento dei programmi e dei progetti specificati nella relazione previsionale e programmatica, da approvare congiuntamente al bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008;

-        il mantenimento di determinati standard qualitativi e quantitativi dei servizi da garantire alla collettività;

-        il raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario di bilancio;

 

VISTI:

-        il D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;

-        il D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

-        la Legge 23 dicembre 1998, n. 448;

-        la Legge 23 dicembre 1999, n. 488;

-        il D.lgs. 30 dicembre 1999, n. 506;

-        il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

-        la Legge 23 dicembre 2000, n. 388;

-        la Legge 27 dicembre 2006, n. 296;

-        la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003;

-        il vigente Regolamento in materia di Imposta comunale sugli immobili;

-        il vigente Regolamento di contabilità;

-        lo Statuto dell’Ente;

-        il Decreto del Ministero dell’Interno 20.12.2007 che proroga al 31.03.2008 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008.

 

VISTO il parere favorevole del Responsabile del Servizio espresso ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

 

Con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Collino, Valli, Mascetti), espressi per alzata di mano, essendo 12 i presenti e votanti

 

DELIBERA

 

Per i motivi espressi in premessa e che di seguito si intendono integralmente riportati

 

1.       DI DETERMINARE, con riferimento all'esercizio finanziario 2008, le aliquote dell’Imposta comunale sugli Immobili nelle seguenti misure:

 

      a) Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 4,5 0/00  (quattrovirgolacinque per mille)

      b) Altre unità immobiliari 7 0/00  (sette per mille)

      c) Terreni agricoli 7 0/00   (sette per mille)

      d) Aree edificabili 7 0/00  (sette per mille)

      e) Seconda casa  utilizzata gratuitamente dai genitori e / o figli 4,5 0/00 (quattrovirgolacinque per mille)

 

2.   DI DETERMINARE, altresì, per l’anno 2008, la detrazione per l'abitazione principale in € 103,29,

      (euro centotre/29) anche per la seconda casa utilizzata gratuitamente dai genitori e / o figli , oltre a quanto stabilito dall’art.1, comma 5 della Legge Finanziaria 2008 che prevede un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille della base imponibile fino ad un massimo di €. 200,00 (euro duecento/00), che viene fruita fino a concorrenza del suo ammontare ed e’ rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae la destinazione di abitazione principale. Nel caso in cui l’unita’ immobiliare e’ adibita ad abitazione principale da piu’ soggetti passivi, tale detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. L’ambito di applicazione della suddetta detrazione e’ relativo a tutte le abitazioni ad esclusione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, cioe’ rispettivamente di abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e di “castelli e palazzi di pregio artistico e storico”;

 

3.  DI STIMARE, sulla base delle proiezioni elaborate dal Responsabile dell’Ufficio tributi, il gettito complessivo dell’Imposta comunale sugli immobili in € 151.200,00, da iscriversi nel Bilancio annuale di previsione dell'esercizio finanziario 2008.

 

4.  DI PUBBLICARE, per estratto, sulla Gazzetta Ufficiale, copia della presente deliberazione, così come disposto dall’art. 52, comma 2, del D.lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come modificato dall’art. 1, comma 1, lett. s), n. 1, del D.lgs. 30 dicembre 1999 n. 506, nonché secondo le modalità prescritte dalla Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 3 del 16 aprile 2003.

 

5.  DI DISPORRE che l’ufficio tributi comunale adotti le idonee iniziative per assicurare la più ampia conoscenza, da parte dei contribuenti, delle aliquote, delle agevolazioni e delle detrazioni di imposta deliberate.

 

6.  DI ALLEGARE copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione dell’esercizio finanziario 2008, così come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

 

7.  DI DICHIARARE, con separata votazione, la presente deliberazione, con voti 9 favorevoli e 3 astenuti (Collino, Valli, Mascetti), immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.