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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2005.

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

-     Visto  il decreto legislativo 30 dicembre 1992  n.504  relativo tra   l'altro  all'istituzione  dell'imposta   comunale   sugli immobili (I.C.I);

 

-     Dato  atto che l'aliquota deve essere deliberata in misura  non inferiore  al  4 per mille nè superiore al 7 per  mille  e  può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai  casi di  immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in  aggiunta all'abitazione o di alloggi non locati; inoltre l'aliquota  può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli  enti senza scopi di lucro;

 

-     Visto  l'art. 4,  comma  1,  del  Decreto - Legge  8  agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24  ottobre 1996  n.556 ai sensi del quale è data facoltà  ai  Comuni  di deliberare “una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per  mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi  e dei   soci  di  cooperative  edilizie  a  proprietà   indivisa, residenti  nel  comune, per  l'unità  immobiliare   direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate  con contratto  registrato  ad  un soggetto  che  le  utilizzi  come abitazione principale, a condizione che il gettito  complessivo previsto   sia   almeno   pari   all'ultimo   gettito   annuale registrato.";

 

-     Viste le disposizioni di cui all’art. 58 del D. L.gvo 15.12.97 n° 446 e all’art. 1, comma 5, della legge 449/97 e all’art. 30, commi 12 e 13, della L. 488/99 che hanno introdotto ulteriori modifiche all’imposta di cui trattasi;

 

-     Viste le deliberazioni consiliari n.42 del 28.11.98 e  n. 3 del 16.01.99 relative all’approvazione e alle modifiche del regolamento per l’applicazione dell’imposta di cui trattasi;

 

-     Ritenuto di confermare per l’anno 2005 le aliquote deliberate per l’anno 2004, a mantenimento degli equilibri di bilancio per la realizzazione degli obiettivi programmatici di questa amministrazione;

 

-        Dato atto che per il combinato disposto degli artt. 42, c..2, lett. f) e 48 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267 la competenza a deliberare in materia è attribuita alla giunta comunale;

 

-        Visto l’art. 53 , comma 16, della legge 23/12/00 n. 388  che fissa il termine per deliberare  le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per  i servizi locali entro quello stabilito per l’approvazione   del bilancio di previsione  e con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio stesso;

 

-        Visto l’allegato parere ex art.49, 1° comma, del citato Testo Unico;  

 

-        Visto lo statuto comunale vigente;

 

-     Con  votazione unanime legalmente espressa;  

 

D E L I B E R A