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OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA DELL’IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI (I.C.I.) – ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
- Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.504 relativo tra l'altro all'istituzione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I);
- Dato atto che l'aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille nè superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione o di alloggi non locati; inoltre l'aliquota può essere agevolata in rapporto alle diverse tipologie degli enti senza scopi di lucro;
- Visto l'art. 4, comma 1, del Decreto - Legge 8 agosto 1996, n.437, convertito con modificazioni dalla legge 24 ottobre 1996 n.556 ai sensi del quale è data facoltà ai Comuni di deliberare “una aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per l'unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all'ultimo gettito annuale registrato.";
- Viste le disposizioni di cui all’art. 58 del D. L.gvo 15.12.97 n° 446 e all’art. 1, comma 5, della legge 449/97 e all’art. 30, commi 12 e 13, della L. 488/99 che hanno introdotto ulteriori modifiche all’imposta di cui trattasi;
- Viste le deliberazioni consiliari n.42 del 28.11.98 e n. 3 del 16.01.99 relative all’approvazione e alle modifiche del regolamento per l’applicazione dell’imposta di cui trattasi;
- Ritenuto di confermare per l’anno 2005 le aliquote deliberate per l’anno 2004, a mantenimento degli equilibri di bilancio per la realizzazione degli obiettivi programmatici di questa amministrazione;
- Dato atto che per il combinato disposto degli artt. 42, c..2, lett. f) e 48 del T.U.EE.LL. 18.08.2000 n.267 la competenza a deliberare in materia è attribuita alla giunta comunale;
- Visto l’art. 53 , comma 16, della legge 23/12/00 n. 388 che fissa il termine per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi locali e per i servizi locali entro quello stabilito per l’approvazione del bilancio di previsione e con effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento del bilancio stesso;
- Visto lo statuto comunale vigente;
- Con votazione unanime legalmente espressa;
D E L I B E R A