PER L´ANNO 2009 SI CONFERMA QUANTO GIÀ DISPOSTO PER L´ANNO 2008

Deliberazione n.      : 3

 

 

Data                           : 12 Marzo 2007

 

  

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

OGGETTO: Disposizioni in materia di imposta comunale sugli immobili per

                   l’anno 2007

 

  

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Richiamato il D.Lgs n. 504 del 30.12.1992 con il quale è stata istituita, a decorrere dall’anno 1993, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);

 

Ricordato che con deliberazione Giunta comunale n. 8 del 17.02.2006 allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, si determinavano le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per l’anno 2006

 

Rilevato:

- che ai sensi dell’art. 27, comma 8, della legge n. 488/2001, contenente disposizioni in materia di programmazione finanziaria, ribadite dal comma n. 169 della legge finanziaria per l’anno 2007 n. 296/2006, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è prorogato alla data di approvazione del Bilancio di Previsione, fissata da norme statali, ed hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento;

- che con decreto del Ministero dell’Interno del 30/11/2006 il termine entro cui adottare la deliberazione di C. C. di approvazione del Bilancio di Previsione dell’anno 2007 degli enti locali è stato prorogato al 31.03.2007;

 

Considerato che per l’anno 2007 l’organo esecutivo ha manifestato l’intenzione di mantenere le stesse aliquote e le altre disposizioni riguardanti il calcolo e il versamento dell’imposta comunale sugli immobili già adottate per l’anno 2006;

 

Osservato che in materia di Imposta Comunale sugli Immobili si rende tuttavia necessario provvedere ad apportare alcune modifiche alle modalità di calcolo e di versamento già adottate per l’anno 2006 allo scopo di dare applicazione alle disposizioni dettate dall’art. 37 della legge 248/2006 e dal comma n. 156 al comma n. 175 della legge n. 296/2006;

 

Precisato che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16/04/2003, n. 3/DPF;

 

Preso atto del contenuto dell’art. 1, comma 156, della legge 296 del 27.12.2006 che dispone la rettifica dell’articolo 6, comma 1, primo periodo, del Decreto Legislativo 30.12.1992 n. 504 in base alla quale l’aliquota è stabilita dal Consiglio Comunale e non dal Comune;

 

Visto lo Statuto Comunale;

 

Visto il D. Lgs. 30/12/1992, n. 504;

 

Visto il Testo Unico per gli Enti Locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

 

Visto il vigente regolamento comunale in materia di I.C.I.;

 

Visto il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile reso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del Tuel;

 

Con voti 11 favorevoli su 11 presenti e votanti

 

 

DELIBERA

 

 

1.   Di dare atto che le premesse, e la deliberazione Giunta Comunale n. 8 del 17.02.2006 allegata,  formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

 

2.   Di disporre che, in applicazione del comma n. 165 della legge n. 296/2006, la misura degli interessi da calcolare in caso di ritardato pagamento o rimborso di somme non dovute viene fissato ad un livello corrispondente a due punti percentuali superiore al tasso di interesse legale in vigore;

 

3.   Di disporre che, in applicazione del comma n. 166 della legge n. 296/2006, l’imposta da versare sia arrotondata all’unità di euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto limite;

 

4.   Di disporre che, in applicazione del comma n. 168 della legge n. 296/2006, il versamento o il rimborso non sia dovuto nel caso in cui  l’importo dell’imposta comunale sugli immobili sia inferiore a 12 euro;

 

5.   Di disporre che, in applicazione del comma 173 lettera b) della legge n. 296/2006, le agevolazioni previste per l’abitazione principale siano applicabili in quanto relative agli immobili adibiti a residenza anagrafica;

 

6.   Di disporre che in applicazione dell’art. 37, comma 13, del D.L. 223/2006, i termini di pagamento dell’ICI sono anticipati al 16/06 per quanto concerne la rata in acconto e al 16/12 per la rata a saldo;

 

7.   Di dare atto che dette aliquote, detrazioni, agevolazioni e disposizioni avranno effetto a partire dal 01/01/2007;

 

8.   Di disporre che eventuali disapplicazioni delle presenti disposizioni che fossero intervenute  prima della pubblicazione del presente atto potranno essere regolarizzate dai contribuenti entro i normali termini previsti per i versamenti senza applicazione di alcuna sanzione;

 

9.   Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita negli allegati al bilancio di previsione per l’esercizio finanziario 2007;

 

10. Di dare atto che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16/04/2003,     n. 3/DPF;

 

E per l’urgenza, con successiva votazione unanime favorevole, il Consiglio Comunale

DELIBERA

 

 

di rendere il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, comma 4, del Tuel.

 

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Deliberazione n.      : 8 

 

 

Data                           : 17 Febbraio 2006

 

 

 

 

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

 

 

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) - Anno 2006

 

 

 

L’anno DUEMILASEI il giorno DICIASSETTE

del mese di FEBBRAIO alle ore 9,00 nella sala delle adunanze, previa l’osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati i componenti della Giunta Comunale.

 

 

 

All’appello risultano presenti:

                       

                                                Giussani Antonio Cesare

 

                                      Stradella Angelo

 

                                      Millefanti Biagio

                  

                                      Galimberti Silvano

 

                                      Castelli Sergio

 

Assenti:                                 

                                                =====================

 

                       

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Elena Bello 

 

Il dr. Giussani Antonio Cesare assunta la presidenza e constatata la legalità dell’adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all’ordine del giorno:

 

OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) - Anno 2006

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

Premesso:

che con propria deliberazione n. 4 del 20.01.2005 venivano deliberate le aliquote ICI e le detrazioni per l’anno 2005 così come di seguito indicate:

 

- l’aliquota del 5.5 per mille:

 

-    per le abitazioni principali;

-    per le abitazioni concesse dal proprietario a titolo gratuito a parenti fino al 2° grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale;

-    per le abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale;

-    per le pertinenze delle suddette abitazioni;

-    per gli immobili diversi dalle abitazioni;

-    per le aree edificabili;

-    per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

-    per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

- L’aliquota del 6,5 per mille:

 

-    per le abitazioni non locate precisando che si intendono come tali anche gli alloggi, seppure abitati, il cui contratto di locazione non sia stato registrato,( non rientrano in questa casistica gli alloggi concessi a titolo gratuito a parenti fino al secondo grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado come indicato al precedente punto);

-    per le abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;

-    per le pertinenze delle suddette abitazioni.

 

- L’aliquota del 4 per mille:

 

a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 449/97. L’aliquota è applicata limitatamente alle unita’ immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori.

 

-  La detrazione di € 103,29 soltanto per l’abitazione principale con le relative pertinenze ancorché le stesse siano distintamente iscritte in catasto precisando che ai sensi dell’art. 8 comma 2° del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

- La detrazione di € 180,00 ai fini ICI a favore dei nuclei familiari che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 

a)     nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell’indennità  di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

 

b)     nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini dell’IRPEF, sino ad € 15.000,00 composto esclusivamente da redditi di pensione o da lavoro dipendente aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico. Dal reddito è escluso quello derivante dall’abitazione.

 

Di dare atto che la maggiore detrazione di cui ai punti a) e b) è concessa solo se l’unità immobiliare adibita è l’unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo con la sola aggiunta di un box o di una cantina anche se accatastati separatamente. Sono esclusi dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nella categoria A/1 A/8 e A/9;    

 

Di dare atto altresì che la suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione prevista dalla normativa vigente in materia, contenente:

·        nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale,

·        l’ammontare del reddito lordo complessivo familiare percepito nell’anno precedente (solo per il punto b) –

·        il possesso degli altri requisiti di cui al precedente punto a)

       L’autocertificazione dovrà essere trasmessa a pena di decadenza, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2004 all’ufficio tributi del Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della rata ICI 2005, già tenere conto della maggiore detrazione richiesta. L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

Considerato:

- che l’art. 6 comma 2° del Regolamento per l’applicazione dell’ICI prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

- che può essere deliberata un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;

 

Rilevato:

·        che l’art. 8 del suddetto Regolamento prevede che dall’importo dovuto per unità immobiliari adibite ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29; sono parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché le stesse siano distintamente iscritte in catasto;

·        che ai sensi dell’art. 27, comma 8 della legge n. 488 del 28.12.2001, contenente disposizioni in materia di programmazione finanziaria, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è prorogato alla data di approvazione del Bilancio di Previsione, fissata da norme statali;

·        che con la Legge n. 266 del 23.12.2005 (legge finanziaria 2006) il termine entro cui adottare la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2006 per gli enti locali è stato prorogato al 31 marzo 2006;

 

Ribadito che l’aliquota ICI deve essere confermata ogni anno ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992;

 

Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali la competenza a deliberare è della Giunta Comunale;

 

Dato atto che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16.04.2003 n. 3/DPF;

 

Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo/contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

 

Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

 

DELIBERA

 

1.      di confermare per l’anno 2006 le aliquote e le detrazioni per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili ICI così come segue:

 

- l’aliquota del 5.5 per mille:

 

-    per le abitazioni principali;

-    per le abitazioni concesse dal proprietario a titolo gratuito a parenti fino al 2° grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale;

-    per le abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale;

-    per le pertinenze delle suddette abitazioni;

     per gli immobili diversi dalle abitazioni;

-    per le aree edificabili;

-    per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

-    per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate

 

- L’aliquota del 6,5 per mille:

 

-    per le abitazioni non locate precisando che si intendono come tali anche gli alloggi, seppure abitati, il cui contratto di locazione non sia stato registrato,( non rientrano in questa casistica gli alloggi concessi a titolo gratuito a parenti fino al 2° grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado come indicato al precedente punto);

-    per le abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;

-    per le pertinenze delle suddette abitazioni.

 

 

- L’aliquota del 4 per mille:

 

-    a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 449/97. L’aliquota è applicata limitatamente alle unita’ immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori.

 

 

2.  di dare atto che il diritto all’aliquota del 5,5 per mille per i casi seguenti:

·        per le abitazioni concesse dal proprietario a titolo gratuito a parenti il linea retta sino al  2° grado ed agli affini sino al 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale;

·        per le abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale;

·        per le pertinenze delle suddette abitazioni

·        per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;

·        per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;

 

·        o del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla  realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 449/97. L’aliquota è applicata limitatamente alle unita’ immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori

 

è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione contenente:

-         Nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale

-         Possesso dei requisiti

                        L’autocertificazione dovrà essere inviata a pena di decadenza, entro e non oltre il 20 dicembre 2006 all’ufficio tributi del Comune di Oltrona, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.

    L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente.

 

 

3. di stabilire le detrazioni per l’anno 2006 così come di seguito indicato:

 

·        La detrazione di € 103,29 soltanto per l’abitazione principale con le relative pertinenze ancorché le stesse siano distintamente iscritte in catasto precisando che ai sensi dell’art. 8 comma 2° del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;

 

·        La detrazione di € 180,00 ai fini ICI a favore dei nuclei familiari che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:

 

a)     nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell’indennità  di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

 

b)     nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini dell’IRPEF, sino ad € 15.000,00 composto esclusivamente da redditi di pensione o da lavoro dipendente aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico. Dal reddito è escluso quello derivante dall’abitazione.

 

4. Di dare atto che la maggiore detrazione di cui ai punti a) e b) è concessa solo se l’unità immobiliare adibita è l’unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo con la sola aggiunta di un box o di una cantina anche se accatastati separatamente. Sono esclusi dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nella categoria A/1 A/8 e A/9;    

 

5. di dare atto altresì che la suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione prevista dalla normativa vigente in materia, contenente:

·        nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale,

·        l’ammontare del reddito lordo complessivo familiare percepito nell’anno precedente (solo per il punto b)

·        il possesso degli altri requisiti di cui al precedente punto a)

       L’autocertificazione dovrà essere trasmessa a pena di decadenza, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2005 all’ufficio tributi del Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della rata ICI 2006, già tenere conto della maggiore detrazione richiesta. L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.

 

6.  Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita negli allegati al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2006;

 

7.  Di dare atto che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16.04.2003 n. 3/DPF;

 

8.  Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.