OGGETTO: Determinazione aliquote e detrazioni per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) - Anno 2005
 
LA GIUNTA COMUNALE
 
Premesso:
che con propria deliberazione n. 9 del 24.02.2004 venivano deliberata le aliquote ICI e le detrazioni per l’anno 2004 così come di seguito indicate:
 
- l’aliquota del 5.5 per mille:
 
per le abitazioni principali;
per le abitazioni concesse dal proprietario a titolo gratuito a parenti fino al 2° grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale;
per le abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale;
per le pertinenze delle suddette abitazioni;
per gli immobili diversi dalle abitazioni;
per le aree edificabili;
per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
 
- L’aliquota del 6,5 per mille:
 
per le abitazioni non locate precisando che si intendono come tali anche gli alloggi, seppure abitati, il cui contratto di locazione non sia stato registrato,( non rientrano in questa casistica gli alloggi concessi a titolo gratuito ai parenti fino  al primo grado come indicato al precedente punto);
per le abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;
per le pertinenze delle suddette abitazioni.
 
- L’aliquota del 4 per mille:
 
a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 449/97. L’aliquota è applicata limitatamente alle unita’ immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori.
 
-  La detrazione di € 103,29 soltanto per l’abitazione principale con le relative pertinenze ancorché le stesse siano distintamente iscritte in catasto precisando che ai sensi dell’art. 8 comma 2° del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 
- La detrazione di € 180,00 ai fini ICI a favore dei nuclei familiari che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 
a)     nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell’indennità  di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;
 
b)     nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini dell’IRPEF, sino ad € 15.000,00 composto esclusivamente da redditi di pensione o da lavoro dipendente aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico. Dal reddito è escluso quello derivante dall’abitazione.
 
Di dare atto che la maggiore detrazione di cui ai punti a) e b) è concessa solo se l’unità immobiliare adibita è l’unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo con la sola aggiunta di un box o di una cantina anche se accatastati separatamente. Sono esclusi dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nella categoria A/1 A/8 e A/9;    
 
 
Di dare atto altresì che la suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione prevista dalla normativa vigente in materia, contenente:
·        nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale,
·        l’ammontare del reddito lordo complessivo familiare percepito nell’anno 2003 (solo per il punto b) –
·        il possesso degli altri requisiti di cui al precedente punto a)
       L’autocertificazione dovrà essere trasmessa a pena di decadenza, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2004 all’ufficio tributi del Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della rata ICI 2005, già tenere conto della maggiore detrazione richiesta. L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
 
Considerato:
- che l’art. 6 comma 2° del Regolamento per l’applicazione dell’ICI prevede che l’aliquota deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;
 
- che può essere deliberata un’aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille per unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che lo utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
 
Rilevato:
·        che l’art. 8 del suddetto Regolamento prevede che dall’importo dovuto per unità immobiliari adibite ad abitazione principale si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare € 103,29, sono parte integrante dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché le stesse siano distintamente iscritte in catasto;
·        che ai sensi dell’art. 27, comma 8 della legge n. 488 del 28.12.2001, contenente disposizioni in materia di programmazione finanziaria, il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote d’imposta per i tributi ed i servizi locali è prorogato alla data di approvazione del Bilancio di Previsione, fissata da norme statali;
·        che con D.L. del 30.12.2004 il termine entro cui adottare la deliberazione di Consiglio Comunale di approvazione del Bilancio di previsione per l’anno 2005 per gli enti locali è stato prorogato al 28.02.2005;
 
Ribadito che l’aliquota ICI deve essere confermata ogni anno ai sensi e per gli effetti dell’art. 6 del D.Lgs. 504/1992;
 
Visti gli artt. 42 e 48 del D.Lgs. 267/2000 in base ai quali la competenza a deliberare è della Giunta Comunale;
 
Rilevato che con deliberazione Consiglio Comunale n. 36 in seduta del 16.12.2004, esecutiva,  si modificava l’art. 5 del Regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, aggiungendo il seguente comma:
“L’abitazione, posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, è considerata abitazione principale (con relativa detrazione) a condizione che la stessa non risulti locata”
 
Dato atto che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16.04.2003 n. 3/DPF;
 
Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio amministrativo/contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;
 
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
 
DELIBERA
 
1.      di confermare per l’anno 2005 le aliquote per il pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, aggiungendo comunque nella casistica relativa all’aliquota del 5,5 per mille quanto stabilito nella deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 in seduta del 16.12.2004, così come segue:
 
- l’aliquota del 5.5 per mille:
 
-    per le abitazioni principali;
-    per le abitazioni concesse dal proprietario a titolo gratuito a parenti fino al 2° grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale;
-    per le abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale;
-    per le pertinenze delle suddette abitazioni;
     per gli immobili diversi dalle abitazioni;
-    per le aree edificabili;
-    per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
-    per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate
 
- L’aliquota del 6,5 per mille:
 
-    per le abitazioni non locate precisando che si intendono come tali anche gli alloggi, seppure abitati, il cui contratto di locazione non sia stato registrato,( non rientrano in questa casistica gli alloggi concessi a titolo gratuito ai parenti fino al 2° grado in linea diretta, ed agli affini sino al 1° grado come indicato al precedente punto);
-    per le abitazioni utilizzate dal proprietario come seconda casa;
-    per le pertinenze delle suddette abitazioni.
 
- L’aliquota del 4 per mille:
 
-    a favore dei proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 449/97. L’aliquota è applicata limitatamente alle unita’ immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori.
 
 
2.  di dare atto che il diritto all’aliquota del 5,5 per mille per i casi seguenti:
·        per le abitazioni concesse dal proprietario a titolo gratuito a parenti il linea retta sino al  2° grado ed agli affini sino al 1° grado che le occupano quale loro abitazione principale;
·        per le abitazioni locate con contratto registrato ed utilizzate come abitazione principale;
·        per le pertinenze delle suddette abitazioni
·        per i fabbricati realizzati per la vendita e non venduti dalle imprese che hanno per oggetto esclusivo o prevalente dell’attività la costruzione e l’alienazione di immobili;
·        per le abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o da disabili che acquisiscono la residenza in Istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
 
·        o del 4 per mille per i proprietari che eseguono interventi volti al recupero di immobili di interesse storico o architettonico, localizzati nei centri storici, ovvero volti alla  realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali, oppure all’utilizzo di sottotetti ai sensi dell’art. 1 comma 5 della legge n. 449/97. L’aliquota è applicata limitatamente alle unita’ immobiliare oggetto di detti interventi e per la durata di anni tre dall’inizio dei lavori
 
è subordinato alla presentazione di un’autocertificazione contenente:
-         Nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale
-         Possesso dei requisiti
                        L’autocertificazione dovrà essere inviata a pena di decadenza, entro e non oltre il 20 dicembre 2005 all’ufficio tributi del Comune di Oltrona, mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. Nel caso di invio a mezzo posta si considera tempestiva la richiesta spedita entro il predetto termine.
    L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato. Nel caso di dichiarazione infedele, verranno applicate le sanzioni previste dal decreto legislativo n. 504/1992 oltre alla segnalazione all’autorità giudiziaria competente.
 
 
3. di stabilire le detrazioni per l’anno 2005 così come di seguito indicato:
 
·        La detrazione di € 103,29 soltanto per l’abitazione principale con le relative pertinenze ancorché le stesse siano distintamente iscritte in catasto precisando che ai sensi dell’art. 8 comma 2° del vigente Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (ICI) per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente;
 
·        La detrazione di € 180,00 ai fini ICI a favore dei nuclei familiari che siano in possesso di uno dei seguenti requisiti:
 
c)      nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell’indennità  di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;
 
d)     nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo ai fini dell’IRPEF, sino ad € 15.000,00 composto esclusivamente da redditi di pensione o da lavoro dipendente aumentato di € 1.000,00 per ogni familiare a carico. Dal reddito è escluso quello derivante dall’abitazione.
 
4. Di dare atto che la maggiore detrazione di cui ai punti a) e b) è concessa solo se l’unità immobiliare adibita è l’unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo con la sola aggiunta di un box o di una cantina anche se accatastati separatamente. Sono esclusi dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nella categoria A/1 A/8 e A/9;    
 
5. di dare atto altresì che la suddetta agevolazione è subordinata alla presentazione di apposita autocertificazione prevista dalla normativa vigente in materia, contenente:
·        nome, cognome, indirizzo, data di nascita, codice fiscale,
·        l’ammontare del reddito lordo complessivo familiare percepito nell’anno 2003 (solo per il punto b) –
·        il possesso degli altri requisiti di cui al precedente punto a)
       L’autocertificazione dovrà essere trasmessa a pena di decadenza, entro e non oltre il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi riferita all’anno 2004 all’ufficio tributi del Comune mediante raccomandata con avviso di ricevimento o presentata direttamente al predetto ufficio. I contribuenti che hanno inviato la richiesta entro i termini, potranno, al momento del pagamento della rata ICI 2005, già tenere conto della maggiore detrazione richiesta. L’Amministrazione si riserva comunque di richiedere documentazione integrativa comprovante quanto dichiarato.
 
6.  Di dare atto che la presente deliberazione verrà inserita negli allegati al Bilancio di Previsione per l’esercizio finanziario 2005;
 
7.  Di dare atto che il dispositivo della presente deliberazione verrà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale in conformità alle disposizioni dettate dalla circolare 16.04.2003 n. 3/DPF;
 
8.  Di dichiarare con successiva ed unanime votazione la presente deliberazione  immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4° del D.Lgs. 267/2000.