PER L'ANNO CORRENTE SI CONFERMA QUANTO GIA' DISPOSTO PER L'ANNO PRECEDENTE

C O M U N E   D I   M U S S O

 

Provincia di Como

 

 

 

ESTRATTO DAL REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Numero  9  del  26-04-2010

 

 

 

  Oggetto:  CONFERMA  ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI

        PER L'ANNO 2010

       

       

 

 

 

 

 

 

 


IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

 

Omissis ……………………..

 

 

Richiamato l'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 1993 é stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;

 

Visto il comma 53 della Legge 23.12.1996 n. 662, che ha sostituito l'art. 6 della legge 31.12.1992 n. 504 introducendo, fra l'altro, la possibilità di differenziare l'aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto, inoltre, l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

 

Dato atto che con decreto del Ministero dell’Interno in data 1712.2009 è stato differito al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione dell’esercizio 2010;

Visto il comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (in G.U. n. 299 del 27 dicembre 2006 - Suppl. ord. n. 244) - Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007), il quale testualmente recita:

“All’articolo 6, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, la parola “comune” è sostituita dalle seguenti: “consiglio comunale”;

 

Considerato, pertanto, che con il sopra citato comma la competenza in merito alla determinazione delle aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili viene attribuita al Consiglio Comunale;

 

Premesso il decreto legge n. 93 del 27.05.2008 che ha introdotto l’esenzione ICI prima casa;

 

Richiamata la propria deliberazione n. 2 in data 27.03.2009, esecutiva, con la quale venivano confermate le aliquote I.C.I. per l'anno 2009;

 

Evidenziato che l’art. 77 bis comma 30 del decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa rifiuti;

 

Ritenuto di  procedere,  per  il  territorio di questo Comune, alla conferma delle seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2010:

 

- ALIQUOTA ORDINARIA                                                                     6,5 per mille

 

- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE              5 per mille

(solo Categorie Catastali  A1, A8, A9 e loro pertinenze)

 

 

- AREE FABBRICABILI                                                                         7 per mille

 

Ritenuto, altresì, di confermare la detrazione per l’abitazione principale dell’importo di € 129,11.-;

 

Considerato, infine, di confermare che alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, venga applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale, dando atto che la detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

 

Assicurato il rispetto dei limiti previsti dal citato il comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662;

 

Ricordato, altresì, che la presente deliberazione deve essere pubblicata su un sito informativo (www.finanze.gov.it);

 

Attesa la propria competenza ai sensi del comma 156 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Finanziaria 2007);

 

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione il Responsabile del Servizio ha espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 per quanto concerne la regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione;

 

Con voti unanimi favorevoli, resi nei modi e forme di legge,

 

 

        D E L I B E R A

 

 

1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

 

2) di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. 504/1992, come modificato dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge Finanziaria 2007), e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, le seguenti  aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2010:

 

- ALIQUOTA ORDINARIA                                                                     6,5 per mille

 

- ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE              5 per mille

(solo Categorie Catastali  A1, A8, A9 e loro pertinenze)

 

 

- AREE FABBRICABILI                                                                         7 per mille

 

 

3) di confermare la detrazione per l’abitazione principale dell’importo  di € 129,11.-;

 

4) di confermare che alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, venga applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale, dando atto che la detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;

 

5) di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come sopra determinate, non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;

 

6) di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;

 

7) di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31.05.2002;

 

8) di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it individuato dal citato Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31.05.2002;

 

9) di dare ampia divulgazione di tale deliberazione mediante pubblicazione sul sito internet del Comune;

 

10) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione anno 2010, come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.Lgs. n. 267/2000;

 

11) di dichiarare, con separata ed unanime votazione, resi nei modi e forme di legge, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

 

 

Omissis……………………