C O M U N E D I M U S S O
Provincia di Como
ESTRATTO REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI
DELLA GIUNTA COMUNALE
Numero 18 del 16-02-2005
Oggetto: ADEGUAMENTO ALIQUOTE IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMO= BILI PER L'ANNO 2005
Omissis.......
LA GIUNTA COMUNALE
Visto l’articolo 42 del D. Lgs. N. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei Consigli Comunali e che, al comma 2, lettera f) prevede la competenza del consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;
Considerato, pertanto, che la competenza in materia tariffaria (che non incida sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale per la fruizione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi) resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’articolo 48, secondo comma, del Testo unico;
Atteso che il termine per l’adozione della deliberazione che stabilisce le tariffe è fissato, per l’anno 2005, al 31.03.2005 (termine ultimo per l’approvazione del bilancio di previsione);
RICHIAMATO l'art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n. 504, ai sensi del quale a decorrere dall'anno 1993 é stata istituita l'imposta comunale sugli immobili;
VISTO il comma 53 della legge 23.12.1996 n. 662, che ha sostituito l'art. 6 della legge 31.12.1992 n. 504 introducendo , fra l'altro, la possibilità di differenziare l'aliquota entro i limiti del 4 per mille e 7 per mille, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopi di lucro;
VISTO il comma 55 della legge 23.12.1996 n. 662, che ha sostituito l'art. 8 della legge 31.12.92 n. 504 ai sensi del quale, fra l'altro, si è stabilito di decorrere dall'anno di imposta 1997, con la deliberazione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge 504/92, l'imposta dovuta per l'unità adibita ad abitazione principale del soggetto passivo può essere ridotta fino al 50%, in alternativa l'imposto di euro 103,30.- di cui al comma 2 della legge 504/92, può essere elevato fino a euro 258,23.- nel rispetto dell'equilibrio di bilancio;
VISTO l'art. 3 del D.L. 11.3.97 N. 50;
VISTO il D.Lgs. n. 446/1997;
RITENUTO, in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare, seppure in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi di istituto;
- assicurare l'equilibrio del bilancio 2005;
RICHIAMATA la propria deliberazione n. 21 in data 09.03.2004, esecutiva, con la quale venivano determinate le aliquote I.C.I. per l'anno 2004;
RITENUTO di procedere, per il territorio di questo Comune, alla conferma delle seguenti aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:
§ Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille
§ Altri immobili 6,5 per mille
ATTESA la necessità e l'opportunità di procedere invece all’adeguamento della seguente aliquota dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2005:
§ Aree fabbricabili 7,0 per mille
RITENUTO, altresì, di confermare la detrazione per la prima casa dell’importo di € 129,11.-;
CONSIDERATO, infine, di confermare che alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, venga applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale, dando atto che la detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
DATO ATTO pertanto del rispetto dei limiti previsti dal più volte citato art. 9 del D.L. 437/96;
RICORDATO, altresì, che la presente deliberazione deve essere pubblicata su un sito informativo (www.finanze.gov.it);
ATTESA la propria competenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000;
ACQUISITO il parere favorevole sulla proposta della presente deliberazione da parte del Responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli,
D E L I B E R A
1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente dispositivo;
2) di confermare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. 504/92 e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, le seguenti aliquote dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2005:
§ Unità immobiliare adibita ad abitazione principale 5 per mille
§ Altri immobili 6, 5 per mille
3) di adeguare, in applicazione delle disposizioni normative di cui all'art. 6 del D.Lgs. 504/92 e per tutte le motivazioni in merito descritte in narrativa, la seguente aliquota dell'imposta comunale sugli immobili, per l'anno 2005:
§ Aree fabbricabili 7,0 per mille
4) di confermare la detrazione per la prima casa dell’importo di € 129,11.-;
5) di confermare che alle abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (genitori e figli), che nelle stesse hanno stabilito la propria residenza, venga applicata la detrazione prevista per l’abitazione principale, dando atto che la detrazione spetta in ragione della quota percentuale di possesso;
6) di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come sopra determinate, non sarà inferiore all'ultimo gettito annuale realizzato;
7) di dare ampio mandato al Responsabile del servizio per l'adozione di tutti gli atti esecutivi necessari per l'attuazione concreta del presente provvedimento;
8) di disporre la pubblicazione della deliberazione in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28.09.1998, n. 360, secondo le modalità stabilite dal Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31.05.2002;
9) di dare atto che l’efficacia della presente deliberazione decorre dalla data della pubblicazione sul sito informatico www.finanze.gov.it individuato dal citato Decreto del Ministero dell’Economia e Finanze del 31.05.2002;
10) di allegare copia del presente atto alla deliberazione del Consiglio Comunale di approvazione del bilancio di previsione anno 2005, come disposto dall’art. 172, comma 1, lett. e), del D.lgs. n. 267/2000;
11) di dichiarare, con voti unanimi favorevoli, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.
Omissis....