OGGETTO: Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) – Determinazione delle aliquote e delle riduzioni o detrazioni d’imposta  per l’anno 2006.

 

LA GIUNTA COMUNALE

Visto che, per quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con precedente deliberazione n. 90 in data 11/03/05, esecutiva, venivano approvate le aliquote, le riduzioni d’imposta nonché le detrazioni che seguono:

A – ALIQUOTE

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

 

 

 

 1

 Abitazione principale del contribuente e sue pertinenze

4,0 ‰ 

 2

 Abitazioni concesse in uso gratuito secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 4. del

 regolamento comunale per l’I.C.I.

4,0 ‰ 

 

 Tutte le fattispecie non comprese nei precedenti punti

6,2 ‰ 

 

 

 

 

 

 

 

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare                                                disagio economico-sociale

1

2

3

4

 

 

 

 

 1

 Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze

 

    € 104,40

 2

 Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze di particolari

 soggetti il cui I.S.E.E. non sia superiore al limite previsto dall’art.

 5 del regolamento comunale per l’I.C.I.

 

€ 208,80 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Visto l’art. 3, commi da 48 a 59, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

 

Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

 

Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

 

Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;

 

Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;

 

Ritenuto di confermare, per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta;

 

Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

Visto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche che testualmente recita:

“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota  dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;

 

Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n. 58 in data 21/12/98;

 

Visto il “Regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili” approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 21/12/98 e n. 4 del 01/02/99, esecutive, integrato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/00 e n. 4 del 21/02/04, esecutive, e modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/05, esecutiva;

 

Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;

 

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni;

 

Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;

 

Vista la L. 23/12/05 n. 266 (Legge Finanziaria 2006);

 

Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;

 

   Con voto unanime

D E L I B E R A

1) di approvare la premessa del presente atto, che qui si intende interamente richiamata;

 

2) di fissare per l’anno 2006, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

A – ALIQUOTE

 

N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Aliquote ‰

1

2

3

 

 

 

 1

 Abitazione principale del contribuente e sue pertinenze

4,0 ‰ 

 2

 Abitazioni concesse in uso gratuito secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 4. del

 regolamento comunale per l’I.C.I.

4,0 ‰ 

 

 Tutte le fattispecie non comprese nei precedenti punti

6,2 ‰ 

 

 

 

 

 

 

 


 

   3) di determinare per l’anno 2006 le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:

 

B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA


N.D.

TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI

Riduzione d’imposta %

Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua)

Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare                                                disagio economico-sociale

1

2

3

4

 

 

 

 

 1

 Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze

 

    € 104,40

 2

 Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze di particolari

 soggetti il cui I.S.E.E. non sia superiore al limite previsto dall’art.

 5 del regolamento comunale per l’I.C.I.

 

€ 208,80 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 


    4) di prendere atto che l’importo al di sotto del quale non si fa luogo al versamento dell’I.C.I., previsto dall’art. 6, c. 5, del D.L. 31/05/94, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27/07/94, n. 473, è pari ad € 2,07;

 

5) di dare atto:

a)            che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 2), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;

b)            che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

 

6) di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;