Visto che, per quanto riguarda l’Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), con precedente deliberazione n.
A – ALIQUOTE
N.D. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Aliquote ‰ |
1 |
2 |
3 |
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1 |
Abitazione principale del contribuente e sue pertinenze |
4,0 ‰ |
2 |
Abitazioni concesse in uso gratuito secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 4. del regolamento comunale per l’I.C.I. |
4,0 ‰ |
3 |
Tutte le fattispecie non comprese nei precedenti punti |
6,2 ‰ |
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B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA
N.D. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Riduzione d’imposta % |
Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua) |
Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
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1 |
Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze |
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€ 104,40 |
2 |
Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze di particolari soggetti il cui I.S.E.E. non sia superiore al limite previsto dall’art. 5 del regolamento comunale per l’I.C.I. |
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€ 208,80 |
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Visto il Titolo I, Capo I del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente l’istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Visto l’art. 3, commi da
Visto l’art. 58, commi 2, 3 e 4, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto l’art. 1, commi 5 e 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
Visto l’art. 2, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;
Visto l’art. 30, commi 11, 12 e 13, della legge 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l’art. 74 della legge 21 novembre 2000, n. 342;
Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, devono essere disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Ritenuto di confermare, per l’anno 2006, ai sensi delle norme prima richiamate, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) nonchè le riduzioni e le detrazioni d’imposta;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonchè delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modifiche che testualmente recita:
“ 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all’IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonchè per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all’inizio dell’esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento”;
Visto il “Regolamento comunale per la disciplina generale delle entrate” di cui all’art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, approvato con deliberazione consiliare n.
Visto il “Regolamento comunale per l’imposta comunale sugli immobili” approvato con deliberazione consiliare n. 60 del 21/12/98 e n. 4 del 01/02/99, esecutive, integrato con deliberazione di C.C. n. 3 del 31/01/00 e n. 4 del 21/02/04, esecutive, e modificato con deliberazione di C.C. n. 11 del 31/03/05, esecutiva;
Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali» e successive modifiche ed integrazioni;
Visto anche l’art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni;
Vista
Visto che sulla proposta della presente deliberazione ha espresso parere favorevole, ai sensi dell’art. 49, c. 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile;
Con voto unanime
1) di approvare la premessa del presente atto, che qui si intende interamente richiamata;
2) di fissare per l’anno 2006, nelle misure di cui al prospetto che segue, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
A – ALIQUOTE
N.D. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Aliquote ‰ |
1 |
2 |
3 |
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1 |
Abitazione principale del contribuente e sue pertinenze |
4,0 ‰ |
2 |
Abitazioni concesse in uso gratuito secondo quanto previsto dall’art. 6, c. 4. del regolamento comunale per l’I.C.I. |
4,0 ‰ |
3 |
Tutte le fattispecie non comprese nei precedenti punti |
6,2 ‰ |
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3) di determinare per l’anno 2006 le riduzioni e le detrazioni d’imposta, queste ultime espresse in euro, come da prospetto che segue:
B – RIDUZIONI O DETRAZIONI D’IMPOSTA
N.D. |
TIPOLOGIA DEGLI IMMOBILI |
Riduzione d’imposta % |
Detrazione d’imposta - (Euro in ragione annua) |
Nonché categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico-sociale | |||
1 |
2 |
3 |
4 |
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1 |
Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze |
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€ 104,40 |
2 |
Detrazione per abitazione principale e sue pertinenze di particolari soggetti il cui I.S.E.E. non sia superiore al limite previsto dall’art. 5 del regolamento comunale per l’I.C.I. |
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€ 208,80 |
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4) di prendere atto che l’importo al di sotto del quale non si fa luogo al versamento dell’I.C.I., previsto dall’art. 6, c. 5, del D.L. 31/05/94, n. 330, convertito con modificazioni dalla L. 27/07/94, n. 473, è pari ad € 2,07;
5) di dare atto:
a) che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 2), non sarà inferiore, all’ultimo gettito annuale realizzato;
b) che il presente atto è stato adottato nel rispetto della norma di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
6) di trasmettere copia della presente deliberazione al concessionario della riscossione;