Visto il Decreto Legislativo n. 504 del 30/12/1992 e successive modifiche con la quale è stata istituita e disciplinata, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.);
Visto il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lett. f, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che esclude la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi, e dell’art. 48, comma 2, che prevede la competenza della Giunta Comunale per gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;
Dato atto che il termine per l’adozione della delibera è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione, per effetto di quanto previsto dall’art. 53, comma 16, della Legge 23/12/2000 n. 388 così come modificato dal comma 8 art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 448;
Visto l’articolo 1, comma 155 della legge 23/12/2005 n. 266 ( legge finanziaria 2006) con il quale è stato differito al 31/03/2006 il termine per l’approvazione del bilancio di previsione 2006 da parte degli Enti Locali;
Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:
- n. 6 del 26/02/1999, esecutiva Co.re.co atti n. 3355 del 10/03/1999 avente per oggetto “approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”:
- n. 2 del 27/02/2003, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto “Integrazione del regolamento comunale sugli immobili per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;
- n. 8 del 03/03/2005 esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto “Integrazione “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”
Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 32 del 05/03/2005 con la quale sono state approvate le aliquote ICI e la relative detrazioni di imposta per l’anno 2005;
Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:
- reperire i mezzi per assicurare in condizioni ragionevoli, i vari servizi d’istituti e la realizzazione dei programmi amministrativi;
- assicurare l’equilibrio di bilancio;
di poter confermare, per l’anno 2006, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. nonché le detrazioni d’imposta così come approvate per l’anno 2005:
aliquota abitazione principale comprese le pertinenze di cui all’art. 817 del Codice Civile |
4,8%o |
Aliquota relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili |
7%o |
Detrazione abitazione principale
|
€ 104,00 |
Elevazione detrazione a:
in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico come sotto determinata: (€ 104,00 detrazione base + € 51,00 per ulteriore detrazione) |
€ 155,00 |
Considerato che il gettito presunto, in applicazione delle aliquote e detrazioni sopra esposte, ammonta ad € 457.000,00 così suddiviso:
Totale incasso previsto € 452.000,00 (al netto delle spese di riscossione)
Recupero impositivo previsto € 5.000,00
Ritenuto pertanto di proporre anche per l’anno 2006, il riconoscimento della maggiore detrazione per le seguenti condizioni:
- detrazione pari ad € 155,00 per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti di imposta il cui nucleo familiare rientri in una delle seguenti casistiche:
A) |
reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2005 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 7.000,00 in caso di unico componente |
A 1) |
di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze) |
A 2) |
di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o a ritenute d’imposta. |
B) |
reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2005 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00 aumentabile: Ø di € 2.000,00 in presenza nell’anno 2004, all’interno del nucleo stesso, di persona non autosufficiente al 100% purchè tale condizione sia stata certificata a norma di legge (invalidita’ al 100%) |
B 1) |
di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze) |
B 2) |
di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o a ritenute d’imposta, escluso per i non autosufficienti di cui al punto B |
Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore ad €.1.032,91 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)
Vista la seguente normativa:
- Testo Unico D.lgs n. 267/2000,
- D.lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ;
Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;
Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;
- aliquota I.C.I. relativa all’abitazione principale comprese le pertinenze di cui all’art. 817 del Codice Civile pari al 4,8%o(quattrovirgolaottopermille)
- aliquota IC.I. relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 7,%o (settepermille)
2. di confermare inoltre le seguenti detrazioni per l’anno 2006:
- €.104,00 (centoquattrovirgolazero) la detrazione dell’ICI per abitazione principale;
- €.155,00 (centocinquantacinquevirgolazero) la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di soggetti passivi d’imposta in situazioni di particolare disagio economico e sociale , il cui nucleo familiare rientri in una delle seguenti casistiche:
A) |
reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2005 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 7.000,00 in caso di unico componente |
A 1) |
di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze) |
A 2) |
di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o a ritenute d’imposta. |
B) |
reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2005 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00 aumentabile: Ø di € 2.000,00 in presenza nell’anno 2004, all’interno del nucleo stesso, di persona non autosufficiente al 100% purchè tale condizione sia stata certificata a norma di legge (invalidita’ al 100%) |
B 1) |
di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze) |
B 2) |
di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF o a ritenute d’imposta, escluso per i non autosufficienti di cui al punto B |
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