Premesso che il Decreto Legislativo 30/12/1992 n. 504 ha istituito, al Titolo I, l’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), avente come presupposto d’imposta il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, a qualsiasi uso destinati;

 

Visto il combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lett.  f, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che esclude la competenza del Consiglio Comunale in materia di determinazione delle aliquote dei tributi, e dell’art. 48, comma 2, che prevede la competenza della Giunta Comunale per gli atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23/12/2000 nel testo  oggi vigente a seguito della sostituzione effettuata dal comma 8, art. 27 della Legge 28/12/2001 n. 448, che stabilisce di deliberare le aliquote di imposta e le tariffe per i tributi e per i servizi locali entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto l’art. 51, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000, che fissa al 31 dicembre come termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno successivo e prevede la possibilità di differire tale termine con Decreto del Ministero dell’Interno;

 

Visto il D.L. 30/12/2004 n. 314 convertito con modifiche nella Legge 01/03/2005 n. 26 che differisce al 31/03/2005 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005;

 

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

 

-          n. 6 del 26/02/1999, esecutiva Co.re.co atti n. 3355 del 10/03/1999 avente per oggetto “approvazione regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”:

-          n. 2 del 27/02/2003, esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto “Integrazione del regolamento comunale sugli immobili per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili”;

-          n. 8 del 03/03/2005  esecutiva ai sensi di legge avente per oggetto “Integrazione “regolamento comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili” 

 

Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 157 del 29/12/2003 riguardante la determinazione dell’aliquota ICI e delle detrazioni di imposta per l’anno 2004;

 

Visti i seguenti articoli:

 

- articolo 6 del Decreto Legislativo 504/92, nel testo conseguente alle modifiche apportate alle stesso dall’art. 3 della Legge 662 del 23/12/1996, ai sensi del quale il Comune provvede a determinare le aliquote da applicare per la riscossione dell’imposta ICI in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille, potendosi, entro tali limiti, diversificare l’aliquota con riferimento agli immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale e per gli alloggi non locali;

 

 - articolo 8, comma 3, del Decreto Legislativo 504/92, nel testo conseguente alle modifiche apportate alle stesso dall’art. 3 della Legge 662 del 23/12/1996, che riconosce la facoltà all’Ente impositore di elevare l’importo della detrazione per l’abitazione principale di € 103,29 fino ad € 258,23, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio, anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico e sociale, individuate con deliberazione del competente organo comunale;

 

Dato atto che la contrazione delle entrate statali ed i tagli previsti dalla vigente normativa in materia di finanza locale impongono attiva valutazione delle possibilità di reperire disponibilità finanziarie per compensare i minori trasferimenti statali;

 

Ritenuto in relazione alla necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l’esigenza di:

 

-          reperire i mezzi per assicurare in condizioni ragionevoli, i vari servizi d’istituti e la realizzazione dei programmi amministrativi;

-          assicurare l’equilibrio di bilancio;

di poter determinare, per l’anno 2005, le aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili I.C.I. nonché le detrazioni d’imposta nelle seguenti misure:

 

 

 

aliquota abitazione principale comprese le pertinenze

 

di cui all’art. 817 del Codice Civile

 

4,8%o

Aliquota relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili

 

7%o

 

 

Detrazione abitazione principale

 

 

€ 104,00

Elevazione  detrazione a:

 

in favore di alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico come sotto determinata:

(€ 104,00 detrazione base + € 51,00 per ulteriore detrazione)

 

 

 

€ 155,00

 

Considerato che il gettito presunto, in applicazione delle aliquote e detrazioni sopra esposte, ammonta ad  € 475.000,00;

 

Ritenuto opportuno avvalersi della facoltà concessa dall’art. 8, del D.lgs n. 504/1992 e pertanto di elevare la detrazione per l’abitazione principale per alcune categorie di soggetti che versano in situazioni di particolare disagio socio-economico;

 

Ritenuto pertanto per l’anno 2005, di stabilire ai fini del riconoscimento della maggiore detrazione le seguenti condizioni:

 

- detrazione pari ad € 155,00 per le unità immobiliare adibite ad abitazione principale a favore dei soggetti di imposta il cui nucleo familiare rientri in una delle seguenti casistiche:

 

A)

reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 7.000,00 in caso di unico componente

A 1)

di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze)

 

A 2)

di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF  o a ritenute d’imposta.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B)

reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00 aumentabile:

 

Ø      di € 2.000,00 in presenza nell’anno 2004,  all’interno del nucleo stesso, di persona non autosufficiente al 100%  purchè tale condizione sia stata certificata a norma di legge  (invalidita’ al 100%)

 

B 1)

di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze)

 

B 2)

di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF  o a ritenute d’imposta, escluso per i non autosufficienti di cui al punto B

 

 

 

Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore ad €.1.032,91 e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici)

 

 

Vista la seguente normativa:

 

-          Testo Unico D.lgs n. 267/2000,

-          D.lgs 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ;

 

Visti gli allegati pareri resi ai sensi dell’art. 49 del D.lgs 267/2000;

 

Con voti unanimi favorevoli resi nelle forme di legge;

 

 

DELIBERA

 

  1. di determinare l’aliquota dell’imposta comunale sugli immobili  I.C.I. per l’anno 2005, nelle seguenti misure:

 

-  aliquota I.C.I. relativa all’abitazione principale comprese le pertinenze di cui all’art. 817 del Codice   Civile pari al 4,8%o(quattrovirgolaottopermille)

 

- aliquota IC.I. relativa ad altri fabbricati ed aree fabbricabili pari al 7,%o (settepermille)

 

2.       di determinare in €.104,00 (centoquattrovirgolazero) la detrazione dell’ICI per abitazione principale per l’anno 2005;

 

3.       di elevare ad €.155,00 (centocinquantacinquevirgolazero) la detrazione per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale a favore di soggetti passivi d’imposta in situazioni di particolare disagio economico e sociale , il cui nucleo familiare rientri in una delle seguenti casistiche:

 

 

 

 

A)

reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 7.000,00 in caso di unico componente

A 1)

di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze)

 

A 2)

di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF  o a ritenute d’imposta.

 

 

 

B)

reddito complessivo lordo, conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare non superiore ad € 12.000,00 aumentabile:

 

Ø      di € 2.000,00 in presenza nell’anno 2004,  all’interno del nucleo stesso, di persona non autosufficiente al 100%  purchè tale condizione sia stata certificata a norma di legge  (invalidita’ al 100%)

 

B 1)

di non essere proprietari di altro immobile sul territorio nazionale (escluse pertinenze)

 

B 2)

di non essere in possesso di altri redditi di qualsiasi natura anche se esenti ai fini IRPEF  o a ritenute d’imposta, escluso per i non autosufficienti di cui al punto B

 

 

 

  1. sono escluse dall’agevolazione le abitazioni con rendita catastale rivalutata superiore ad € 1.032,91     e quelle di cui alle categorie A/1, A/8 e A/9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni in ville e castelli, palazzi di eminenti pregi artistici e storici);

 

  1. di demandare al Responsabile del Servizio Finanziario per gli adempimenti di competenza;

 

  1. di dichiarare con separata ed unanime votazione la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell’art. 134 del T.U.E.L. n. 267/2000;

 

  1. di dare atto che la presente deliberazione contestualmente all’affissione all’albo pretorio viene trasmessa in elenco ai capigruppo consiliari ai sensi dell’art. 125 del T.U.E.L. n. 267/2000 precisando che il relativo testo è a disposizione presso l’ufficio segreteria del Comune.