DELIBERA

 

1.      Di confermare, per l'anno 2008, l’imposta comunale sugli immobili nelle seguenti aliquote:

 

     4,90 ‰ (quattrovirgolanovanta per mille) per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui al punto successivo;

 

     7 ‰ (sette per mille) per le unità immobiliari idonee all’abitazione, tenute a disposizione alla data del 1.01.2008. Si stabilisce inoltre che:

·        l’aliquota maggiorata è applicabile solo alle categorie catastali abitative e non alle eventuali pertinenze degli immobili inutilizzati (box, cantine) separatamente accatastate;

·        se l’immobile è utilizzato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria del 4,90 ‰ (quattrovirgolanovanta per mille) per l’intero anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno con aliquota maggiorata, non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso di immobili utilizzati dopo la suddetta data.

 

2.      Di confermare per l’anno 2008 le seguenti detrazioni:

·        per l’abitazione principale Euro 103,29, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, che può essere aumentata a Euro 206,58 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.     titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente o lavoro autonomo con reddito imponibile familiare assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 15.500,00;

B.     nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 28.500,00.

 

3.      Di stabilire, altresì, che la maggiore detrazione di cui al punto precedente è concessa solo se l’unità immobiliare abitata è l’unica posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di box e/o di cantine anche se accatastate separatamente. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9, così come sono esclusi dal beneficio dell’ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili.

 

4.      Di stabilire che i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare all’Ufficio Entrate del Comune, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine di pagamento dell’imposta per l’anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento, apposita richiesta contenente, anche in forma di autocertificazione – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00:

·        cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

·        l’ammontare del reddito imponibile percepito nell’anno precedente;

·        il possesso dei requisiti di cui ai punti A e B del comma 2.

 

5.      Di stabilire altresì, che la mancata applicazione dell’ulteriore detrazione non dà diritto a rimborsi.

 

6.      Di dare atto che il Responsabile del procedimento per la corretta e puntuale attuazione della presente deliberazione è il Responsabile del Servizio Entrate,  Funzionario ICI,  Dott. Marco Dell’Orso.