IL  CONSIGLIO  COMUNALE

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DELIBERA

 

1.      Di confermare, per l'anno 2007, l’Imposta Comunale sugli Immobili nelle seguenti aliquote:

 

     4,90 ‰ (quattrovirgolanovanta per mille) per tutti gli immobili ad eccezione di quelli di cui al punto successivo;

 

     7 ‰ (sette per mille) per le unità immobiliari idonee all’abitazione, rimaste inutilizzate alla data del 1.01.2007. Si stabilisce inoltre che:

·        l’aliquota maggiorata è applicabile solo alle categorie catastali abitative e non alle eventuali pertinenze degli immobili inutilizzati (box, cantine) separatamente accatastate;

·        se l’immobile è utilizzato in corso d’anno sarà applicabile l’aliquota ordinaria del 4,9 ‰ (quattrovirgolanove per mille) per l’intero anno. Nel caso in cui il contribuente opti per il pagamento in unica soluzione entro il 16 giugno con aliquota maggiorata non si procederà a rimborso per differenze d’aliquota in caso di immobili utilizzati dopo la suddetta data.

 

2.      Di confermare per l’anno 2007 le seguenti detrazioni:

·        per l’abitazione principale Euro 103,29, fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportata al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, che può essere aumentata a Euro 206,58 per i soggetti, proprietari o titolari del diritto di usufrutto, uso o abitazione, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

A.     titolari di redditi da pensione o lavoro dipendente o lavoro autonomo con reddito imponibile familiare assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 15.500,00 - al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 (10bis) del D.P.R. 22.12.1686, N. 917;

B.     nuclei familiari ove sia presente un disabile totale con reddito imponibile familiare assoggettato a IRPEF, non superiore a Euro 28.500,00- al lordo della deduzione per assicurare la progressività dell’imposizione di cui all’art. 11 (10bis) del D.P.R. 22.12.1686, N. 917.

 

3.      Di stabilire, altresì, che la maggiore detrazione di cui al punto precedente è concessa solo se l’unità immobiliare abitata è l’unica unità immobiliare posseduta dal nucleo familiare a qualsiasi titolo, con la sola aggiunta di un box e/o di cantine anche se accatastate separatamente. Sono escluse dalla maggiore detrazione le unità immobiliari classificate nelle categorie A/1, A/7, A/8 e A/9, così come sono esclusi dal beneficio dell’ulteriore detrazione i possessori di aree edificabili.

 

4.      Di stabilire che i soggetti nelle condizioni di poter fruire della maggiore detrazione dovranno presentare all’Ufficio Entrate del Comune, anche a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, entro e non oltre il termine di pagamento dell’imposta per l’anno di competenza e comunque prima di applicare la maggiore detrazione in sede di versamento, apposita richiesta contenente, anche in forma di autocertificazione – ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/00:

·        cognome, nome, luogo e data di nascita, indirizzo e codice fiscale;

·        l’ammontare del reddito imponibile percepito nell’anno precedente;

·        il possesso dei requisiti di cui ai punti A. e B.

 

5.      Di stabilire altresì, che la mancata applicazione dell’ulteriore detrazione non dà diritto a rimborsi.

 

(omissis...)