Si comunicano le aliquote da applicare per l’imposta Comunale Sugli Immobili (ICI) per l’anno 2011, istituita con il D.Lgs. n. 504/1992 e successive modifiche ed integrazioni:

 

1/A - Aliquota ordinaria nella misura del 5,5  per mille:

•unità immobiliari classificate o classificabili nelle categorie A,B,C nonché le aree edificabili e i terreni agricoli;

 1/B -  Aliquota ridotta  nella misura del 4,8 per mille:

        Unità immobiliari  e relative pertinenze (quali il garage, il box o posto auto, la soffitta e la cantina) direttamente adibite ad abitazione principale del soggetto passivo, degli immobili di categoria catastale A1, A8 e A9

1/C - Aliquota differenziata nella misura del 7 per mille:

A)abitazioni secondarie e relative pertinenze non locate ovvero vuote e/o a disposizione.

B)Unità immobiliari classificate o classificabili nella categoria D

La misura della detrazione, dovuta per unità immobiliare adibita ad abitazione  principale del contribuente, in  € 110,00 =

 

Se l’imposta complessiva  annua è inferiore a € 6,00= non si procede al versamento   

 

Con decreto-legge del 27 maggio 2008, n. 93 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 126 è stata introdotta l’esenzione totale per l’abitazione principale e relative pertinenze. L’esenzione non riguarda le abitazioni principali di lusso (categorie A/1, A/8 e A/9) e relative pertinenze, per le quali continuano comunque ad applicarsi le detrazioni vigenti Sono assimilate alle abitazioni principali:

1.     le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

2.     gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ;

3.     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che non risultino locate;

4.     le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

5.     unità immobiliare del soggetto passivo che a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale a condizione che non sia titolare del diritto di proprietà o di altro diritto reale su un immobile destinato ad abitazione situato nello stesso comune ove è ubicata la casa coniugale.

6.     le abitazioni concesse in uso gratuito a parenti in linea retta (o collaterale) entro il 2°grado, purché residenti e a condizione che le stesse non risultino locate.

 

Per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, intendendosi per tale, salvo prova contraria, quella in cui il contribuente ha la residenza anagrafica.

 

L’imposta può essere versata

-        al concessionario su C/C NR 8928681 intestato a : EQUITALIA NORD SPA - MASLIANICO-CO-ICI

-        Con modello F24 codice catastale F017