OGGETTO:

 DETERMINAZIONE ALIQUOTE I.C.I. PER L'ANNO 2005

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

                  Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Tributi, in ordine alla sola regolarità  tecnica, ha espresso parere favorevole;

 

           Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.504;

 

           Visto l'art. 1 del D.L. 2 Novembre 1998, n. 376;

 

           Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 12/1/2004, con la quale si determinavano le aliquote I.C.I. per l'anno 2004;

 

           Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:

- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;

- di assicurare l'equilibrio del Bilancio 2005;

- di dover applicare in questo Comune l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille ;

- di dover stabilire, ai sensi dell'art.7, ultimo periodo, del vigente Regolamento Comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

           Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;

 

DELIBERA

 

           1- di  applicare in questo Comune, per l'anno 2005, l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille;

          

           2- di stabilire, ai sensi dell'art.7, ultimo periodo, del vigente Regolamento Comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.

 

                Con successiva votazione unanime la presente deliberazione viene resa immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, D. Lgs. 18/8/2000, n. 267.