OGGETTO: |
LA GIUNTA COMUNALE
Dato atto che il Responsabile dell’Ufficio Tributi, in ordine alla sola regolarità tecnica, ha espresso parere favorevole;
Visto l'art. 6, commi 1 e 2 del D.Lgs. 30 Dicembre 1992, n.504;
Visto l'art. 1 del D.L. 2 Novembre 1998, n. 376;
Richiamata la propria deliberazione n. 3 del 12/1/2004, con la quale si determinavano le aliquote I.C.I. per l'anno 2004;
Ritenuto, in relazione alle necessità di conciliare la complessiva pressione fiscale con l'esigenza:
- di reperire i mezzi necessari per assicurare, seppur in condizioni ragionevolmente minime, i vari servizi d'istituto;
- di assicurare l'equilibrio del Bilancio 2005;
- di dover applicare in questo Comune l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille ;
- di dover stabilire, ai sensi dell'art.7, ultimo periodo, del vigente Regolamento Comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
Ad unanimità di voti legalmente resi ed accertati;
DELIBERA
1- di applicare in questo Comune, per l'anno 2005, l'imposta in oggetto nella misura del 5,5 per mille;
2- di stabilire, ai sensi dell'art.7, ultimo periodo, del vigente Regolamento Comunale I.C.I., l'aliquota del 4 per mille in favore dei proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili, o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nel centro storico, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo di sottotetti; l'agevolazione è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori.