Delibera di C.C. n. 3 del 05.03.2008

 

 

OGGETTO:     IMPOSTA  COMUNALE  SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D'IMPOSTA E RIDUZIONI PER L'ANNO 2008. I.E.         

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, ultima quella stabilita dall’art. 156 della Legge 27.12.2006, n. 296 (Finanziaria 2007) relativamente all’organo di competenza per l’approvazione dell’aliquota dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;

 

Visto l’art.27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;

 

Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2008 è stato fissato alla data del 31.03.2008;

 

Vista la delibera C.C. n. 4 in data 12.02.2007 con la quale è stata confermata l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2007, come di seguito specificato:

 

A – ALIQUOTE

 

Per tutte le tipologie di immobili                                   6,2 per mille

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione

principale dei soggetti passivi residenti                         4,5 per mille

 

 

B – DETRAZIONI D’IMPOSTA

 

Detrazione d’imposta per abitazione principale             € 103,29

 

 

Considerato che, ai sensi del regolamento comunale in materia di ICI, approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni della Tremezzina con delibera C.U. n. 10 del 03.03.2006, a cui questo Comune ha trasferito il servizio tributi, con la stessa delibera indicata nel precedente capoverso, è stata anche confermata per l’anno 2007 la seguente agevolazione, valevole per una sola abitazione:

“sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il IV grado, maggiori di età”;

 

Considerato che l’articolo 1, commi 5, 7, e 287 della Legge 24.12.2007, n. 244 (Legge Finanziaria 2008), prevede la detrazione, dall’imposta dovuta per l’abitazione principale del soggetto passivo, di un importo pari all’1,33 per mille della base imponibile su cui viene calcolata l’imposta stessa, fino a un massimo di € 200,00, applicabile a tutte le abitazioni ad eccezione di quelle di categoria catastale A1, A8 e A9, e il recupero di tale minor gettito sui trasferimenti erariali, con oneri a carico dello Stato. L’ammontare del trasferimento compensativo è determinato con riferimento alle aliquote e alle detrazioni vigenti alla data del 30 settembre 2007 e verrà erogato, dietro presentazione di apposita attestazione del minor gettito, avuto da parte dei Comuni, per un importo pari al 50% dell’ammontare riconosciuto in via previsionale entro e non oltre il 16 giugno e per il restante 50% entro e non oltre il 16 dicembre. Gli eventuali conguagli saranno effettuati entro il 31 maggio dell’anno successivo;

 

Considerato che con l’aliquota ridotta del 4,5 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con quella maggiorata del 6,2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili e con le detrazioni di cui sopra si prevede di introitare un gettito di circa complessivi € 254.000,00 e che il minor gettito ICI, derivante dall’applicazione della nuova detrazione sull’abitazione principale, previsto in circa € 20.000,00 verrà introitato alla risorsa relativa ai trasferimenti erariali;

 

Visto il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;

 

Visti gli allegati pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai competenti responsabili;

 

Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;

 

 

D E L I B E R A

 

 

1)         di approvare per l’anno 2008 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:

 

Per tutte le tipologie di immobili                                               6,2 per mille

 

Unità immobiliari adibite ad abitazione

principale dei soggetti passivi residenti                         4,5 per mille

 

 

2)         di determinare per l’anno 2008, le seguenti detrazioni d’imposta:

 

Detrazione d’imposta per abitazione principale             € 103,29

oltre l’ulteriore detrazione di cui all’articolo 1, commi 5, 7 e 287 della Legge Finanziaria 2008 da calcolarsi per ogni fattispecie.

 

3)         di confermare le seguente disposizione, contenuta nel regolamento comunale in materia di ICI, approvato dal Consiglio dell’Unione dei Comuni della Tremezzina con delibera C.U. n. 10 del 03.03.2006, a cui questo Comune ha trasferito il servizio tributi, valevole per una sola abitazione:

“sono considerate abitazioni principali, con conseguente applicazione dell’aliquota ridotta od anche della detrazione per queste previste, quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro il IV grado, maggiore di età”;

 

4)         di dare atto che si prevede di introitare un imposta ICI di circa complessivi € 254.000,00 e che il minor gettito, derivante dall’applicazione della nuova detrazione sull’abitazione principale, previsto in circa € 20.000,00, verrà introitato alla risorsa relativa ai trasferimenti erariali.

 

5)         di comunicare la presente ai capigruppo consiliari.

 

6)         di dichiarare con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. 267/2000.