COMUNE DI GRIANTE
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 28.02.2005
Oggetto: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI D’IMPOSTA PER L’ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
Visto il D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la istituzione dell’«Imposta comunale sugli immobili (I.C.I.)»;
Vista la delibera G.C. n. 7 in data 02.02.2004 con la quale è stata confermata l’aliquota relativa all’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2004, come di seguito specificato:
A – ALIQUOTE
Per tutte le tipologie di immobili 6 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale dei soggetti passivi residenti 4,5 per mille
B – DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione d’imposta per abitazione principale € 103,29
Dato atto che, per effetto del combinato disposto degli artt. 6, comma 1, e 8, comma 3, del D.Lgs. n. 504/1992, nei testi come sostituiti, rispettivamente, dai commi 53 e 55, dell’art. 3, della legge 23/12/1996, n. 662, la determinazione delle aliquote e la riduzione o, in alternativa, la detrazione d’imposta, sono disposte con una unica deliberazione, in sede di determinazione delle aliquote;
Visto l’art.27 comma 8 della Legge n. 448 del 28.12.2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi comunali, è stabilito entro la data fissata per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto che il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione 2005 è stato rinviato alla data del 31.03.2005;
Ritenuto, per l’anno 2005, di applicare un aumento dell’aliquota relativa a tutte le tipologie degli immobili e di mantenere, invece, invariato l’importo dell’aliquota e della detrazione per l’abitazione principale come di seguito indicato:
A – ALIQUOTE
Per tutte le tipologie di immobili 6,2 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale dei soggetti passivi residenti 4,5 per mille
B – DETRAZIONI D’IMPOSTA
Detrazione d’imposta per abitazione principale € 103,29
Tutto ciò tenuto presente la necessità di conseguire il pareggio del bilancio ed un gettito complessivo che consenta di assicurare l’erogazione dei servizi comunali secondo gli standards qualitativi attuali e in modo da garantire il fabbisogno di risorse necessarie a finanziare tutti gli interventi e i programmi di spesa di parte corrente;
Considerato che con l’aliquota ridotta del 4,5 per mille per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale, con quella maggiorata del 6,2 per mille per tutte le altre fattispecie imponibili e con le detrazioni sino ad ora applicate si prevede di introitare un gettito di circa complessivi € 265.000,00 e comunque in misura non inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato;
Dato atto che il presente provvedimento viene adottato nel rispetto dei limiti previsti dall’art. 4 del D.L. 8 agosto 1996, n. 437 nonché delle norme di cui all’art. 58, comma 3, ultimo periodo, del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;
Visto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta comunale;
Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: «Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali»;
Visti gli allegati pareri espressi ai sensi e per gli effetti dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267/2000 dai competenti responsabili;
Con voti unanimi e favorevoli espressi nei modi di legge anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 134 comma 4 del D. Lgs. n. 267/2000;
D E L I B E R A
1) di approvare per l’anno 2005 le seguenti aliquote per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), istituita con decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504:
Per tutte le tipologie di immobili 6,2 per mille
Unità immobiliari adibite ad abitazione
principale dei soggetti passivi residenti 4,5 per mille
2) di confermare e determinare per l’anno 2005, le seguenti detrazioni d’imposta:
Detrazione d’imposta per abitazione principale € 103,29
3) di dare atto che il gettito complessivo previsto per effetto delle aliquote come determinate al precedente punto 1), non sarà inferiore all’ultimo gettito annuale realizzato.
4) di comunicare la presente ai capigruppo consiliari.
5) di dichiarare con successiva votazione unanime, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.