ESTRATTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NR. 8 DEL 24/03/09
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, che disciplina l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili;
Visto il Regolamento per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.
Visto l’art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall’art. 27, comma 8, della Legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del d.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
Visto inoltre l’articolo 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1º gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;
Dato atto che il termine per l’approvazione del bilancio 2009 è stato differito al 31 marzo 2009 con Decreto del Ministero dell’Interno del 13 dicembre 2008;
Visto il decreto legge n. 93 del 27.05.2008 che ha introdotto l’esenzione ICI prima casa;
Evidenziato che l’art.77 bis comma 30 del decreto legge n. 112/2008 convertito in Legge 133/2008 ha previsto la sospensione del potere degli enti locali, per il triennio 2009/2011, di deliberare aumenti dei tributi ed addizionali, fatta eccezione per gli aumenti della tassa rifiuti;
Richiamata la propria deliberazione n. 5 del 28.02.2008, esecutiva, con la quale si stabilivano le aliquote e le detrazioni d’imposta per l’anno 2008 le quali si intendono confermate anche per l’anno 2009 come di seguito elencate:
- aliquota ordinaria: 6,5 per mille;
- aliquota per l'abitazione principale del contribuente, da intendersi come unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche : 4 (quattro) per mille ( solo categorie catastali A1, A8, A9 e loro pertinenze);
- aliquota del 5,50 per mille per i fabbricati di montagna, purché rispettino le seguenti caratteristiche:
a) essere ubicati al di sopra delle frazioni di Saliana o Coslia;
b) non siano provvisti di corrente elettrica;
Resta inteso che tale aliquota verrà applicata ad un solo immobile dello stesso proprietario e a quello con minor rendita catastale.
Ritenuto altresì
- di confermare la detrazione ordinaria per l'abitazione principale, così come intesa al punto precedente, nella misura di € 103,29 (centotre virgola ventinove);
precisato che sono equiparate all’abitazione principale quelle di cui all’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), tra le quali:
- le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;
- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli e genitori), purché utilizzata dagli stessi come residenza anagrafica;
- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;
Richiamato l’articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come da ultimo modificato dall’articolo 1, comma 156, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale demanda al consiglio comunale la competenza per l’approvazione delle aliquote e delle detrazioni d’imposta;
Udito il seguente dibattito :
- il Consigliere Comunale Bellati Luigi osserva che l’aliquota ridotta del 5,5 per mille di cui sopra applicata ad un solo immobile dello stesso proprietario e a quello con minor rendita catastale ha generato mal contento in quanto agli ulteriori edifici semicrollati dello stesso proprietario si applica l’aliquota del 6,5 per mille. Ritiene che sarebbe giusto estendere l’aliquota ridotta anche agli altri immobili dello stesso tipo;
- il Consigliere Comunale Giucastro Dino precisa che l’imposta è già ridotta del 50% per gli edifici non agibili;
- il Vice Sindaco geom Bellati Roberto osserva che prima di decidere una estensione della riduzione proposta dal Consigliere Comunale Bellati Luigi occorre fare le giuste valutazioni; necessita quindi del tempo per valutare la problematica; si prende atto della proposta;
il Consigliere Comunale Granzella Mario conclude che si può valutare la riduzione dell’imposta riferita ai suddetti immobili;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
Visto lo Statuto Comunale;
Con voti 12 favorevoli, 0 astenuti e 0 contrari resi nei modi e forme di legge;
DELIBERA
1. di determinare le seguenti aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili per l’anno 2009:
ALIQUOTA ORDINARIA 6,5‰
ALIQUOTA per i fabbricati di montagna, purché rispettino le seguenti caratteristiche:
A) essere ubicati al di sopra delle frazioni di Saliana o Coslia;
B) non siano provvisti di corrente elettrica;
Resta inteso che tale aliquota verrà applicata ad un solo immobile dello stesso proprietario e a quello con minor rendita catastale. 5,5‰
ALIQUOTA RIDOTTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE 4‰
(solo per i fabbricati classificati alle Categorie Catastali A1, A8, A9 e loro pertinenze)
2. di determinare, per l’anno 2009, la seguente detrazioni ordinaria dell’Imposta Comunale sugli Immobili:
DETRAZIONE PER ABITAZIONE PRINCIPALE € 103,29 (se dovuta l’imposta)
3. di dare atto che il presente provvedimento assicura l’equilibrio finanziario dell’Ente;
4. di incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come da istruzioni diramate dalla Circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.
5. di dichiarare la presente immediatamente esecutiva, con n. 12 voti favorevoli, 0 contrari e 0 astenuti resi nei modi e forme di legge dai n. 12 presenti e n. 12 votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
==================================================================
PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellati rag. Milena
PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE:
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e del Regolamento Comunale di Contabilità di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, essendo conforme alle norme finanziarie contabili ed alle previsioni di bilancio.
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Bellati rag. Milena
Il presente atto farà parte integrante e sostanziale della delibera da adottarsi da parte dell'organo competente in conformità a quanto previsto negli atti di Ufficio.
======================================================================