ESTRATTTO DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE NR. 9 DEL 27/04/2007

 

Richiamato il primo comma dell'art. 6 del Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, come modificato da ultimo dall’art. 1, comma 156, della legge 27.12.2006 n. 296, cosiddetta “Legge Finanziaria 2007”, che statuisce che l’aliquota dell’Imposta comunale sugli immobili è stabilita, dal 1° gennaio 2007, dal Consiglio Comunale, “…con deliberazione da adottare entro il 31 ottobre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo…”;

 

Richiamato, altresì, il comma 169 dell’ art. 1 della sopraccitata legge Finanziaria 2007 che prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni,

anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.”;

 

Visto il decreto del Ministro dell’Interno in data 30 novembre 2006, in Gazzetta Ufficiale n. 287 del 11.12.2006;

 

VISTO  che con la D.M. del 19.03.2007 art. 1, il termine per l’approvazione del bilancio 2007 è stato differito al 30.04.2007;

 

Visto, infine, il comma 173 dell’art. 1 della succitata legge Finanziaria 2007 che ha modificato il comma 2 dell’art. 8 del Decreto Legislativo n. 504/1992 nel senso che deve intendersi quale abitazione principale del soggetto passivo I.C.I. “… salvo prova contraria, quella di residenza anagrafica.”;

 

Vista la circolare del Ministero delle Finanze – Dipartimento delle Entrate dell’11.02.2000, n. 23/E con la quale si dà interpretazione autentica dell’articolo 30, commi 12 e 13, della legge 23.12.1999 n. 488 (legge finanziaria per l’anno 2000), il quale disciplina il regime delle pertinenze della abitazione principale, nel senso che “…. Dal 1° gennaio 2000, invece, alle pertinenze…..deve essere riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia o meno deliberato l’esenzione della riduzione dell’aliquota anche alle pertinenze…”;

 

VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29  del 27.07.2006;

 

Ritenuto di applicare per l'anno 2007 le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

- aliquota ordinaria:  6,5 (sei virgola cinque) per mille;

- aliquota per l'abitazione principale del contribuente, da intendersi come unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche : 4 (quattro) per mille;

 

Ritenuto altresì di confermare la detrazione per l'abitazione principale, così come intesa al punto precedente, nella misura di € 103,29 (centotre virgola ventinove), con le seguenti precisazioni: sono equiparate all’abitazione principale quelle di cui all’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), tra le quali:

- le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;

- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli e genitori), purché utilizzata dagli stessi  come residenza anagrafica;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

 

DATO  ATTO che il presente provvedimento assicura l’equilibrio finanziario dell’Ente;

 

Vista la Circolare del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 16 aprile 2003 n. 3/DPF che fissa nuove modalità di pubblicazione delle deliberazioni di approvazione delle aliquote I.C.I. adottate dai Comuni a rettifica delle istruzioni precedentemente diramate con propria circolare n. 49/E del 13 febbraio 1998;

 

RITENUTA la propria competenza;

 

VISTI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Finanziario per la regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell’ art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

 

UDITA la relazione del Sindaco che illustra il punto all’ordine del giorno;

 

DOPO ampio ed esauriente dibattito a cui partecipano:

- Il Consigliere Comunale Granzella Mario presenta la seguente proposta del gruppo di minoranza consiliare:

 

“Preso atto delle volontà della maggioranza di modificare le aliquote I.C.I. per l’anno 2007, premesso di concordare con la proposta di ridurre l’aliquota per la prima casa al 4 per mille e con l’aumento dell’aliquota normale al 6,5 per mille, propongono di mantenere inalterata l’aliquota del 5,50 per mille per i fabbricati di montagna, purché rispettino le seguenti caratteristiche:

-          essere ubicati al di sopra delle frazioni di Saliana o Coslia;

-          non siano provvisti di corrente elettrica;

-          il proprietario abbia la residenza a Pianello del Lario

Resta inteso che tale aliquota verrà applicata ad un solo immobile dello stesso proprietari, a quello con l minor rendita catastale. Il minor introito per l’applicazione di tale aliquota – calcolando circa 150 immobili – non supererà € 1.000/1.200:

Firmato: Per la minoranza consiliare: Il Capogruppo.”

 

- L’Assessore Farano Maurizio afferma che la proposta, da un certo punto di vista, è condivisibile.

- Il Vice Sindaco Bellati Roberto osserva che il requisito della residenza in Comune di Pianello del Lario sembra un po’ forzato e di dubbia legittimità, pertanto propone di togliere tale requisito.

 

SENTITO in merito il Segretario Comunale;

 

VIENE messa ai voti la sopra descritta proposta integrata della proposta presentata dal Consigliere Granzella a nome del gruppo di minoranza e condivisa, con la suddetta modifica relativa al requisito della rersidenza, da entrambi i gruppi:

 

Con Voti  12 Favorevoli, 0 Contrari e 0 Astenuti, espressi nei modi e forme di legge;

 

DELIBERA

 

1) DI APPLICARE  per l'anno 2007, le seguenti aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

 

- aliquota ordinaria:  6,50 (sei virgola cinquanta) per mille;

- aliquota per l'abitazione principale del contribuente, da intendersi come unità immobiliare nella quale il contribuente, che la possiede a titolo di proprietà, usufrutto o altro diritto reale, e i suoi familiari dimorano abitualmente, in conformità alle risultanze anagrafiche: 4 (quattro) per mille;

- aliquota  per i fabbricati di montagna, ubicati al di sopra delle frazioni di Saliana o Coslia, che non siano provvisti di corrente elettrica: 5,50 (cinque virgola cinquanta per mille, stabilendo che tale aliquota verrà applicata ad un solo immobile dello stesso proprietario, in particolare a quello con la minor rendita catastale;

 

2) DI CONFERMARE la detrazione per l'abitazione principale, così come intesa al punto precedente, nella misura di € 103,29 (centotre virgola ventinove), con le seguenti precisazioni: sono equiparate all’abitazione principale quelle di cui all’art. 10 del Regolamento comunale per la disciplina dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.), tra le quali:

- le pertinenze destinate ed effettivamente utilizzate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale;

- le unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti in linea retta fino al primo grado (figli e genitori), purché utilizzata dagli stessi  come residenza anagrafica;

- le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che non risultino locate;

 

3) DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l’equilibrio finanziario dell’Ente;

 

4) DI INCARICARE il Responsabile del Servizio Finanziario della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle Politiche Fiscali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, così come da istruzioni diramate dalla Circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.

 

5) DI DICHIARARE la presente immediatamente esecutiva, con n. 12 voti favorevoli, espressi per alzata di mano dai n. 12 presenti e n. 12  votanti, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.