VISTO l’art. 42 del T.U. degli Enti Locali, approvato con Decreto Legislativo n. 267/2000, che disciplina le attribuzioni dei Consigli Comunali e che, al comma 2, lett. f) prevede la competenza del Consiglio, per quanto riguarda l’istituzione e l’ordinamento dei tributi, con l’esclusione della determinazione delle relative aliquote;
 
CONSIDERATO che, pertanto, la competenza in materia tariffaria che non incida sull’istituzione e l’ordinamento dei tributi o sulla disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, resta attribuita alla Giunta Municipale, ai sensi dell’art. 48, co.2, del medesimo Testo Unico;
 
VISTO il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni;
 
CONSIDERATO che il combinato disposto dell’art. 6 del suddetto D.lgs n. 504/92, come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della legge finanziaria n. 662 del 23.12.1996, e dell’art. 31 della legge 23.12.1998 n. 448 dispone che l’aliquota venga stabilita dal Comune con deliberazione da adottare entro il 31 dicembre di ogni anno, con effetto per l’anno successivo, in misura non inferiore al 4 per mille e né superiore al 7 per mille può essere diversificata entro tale limite, con riferimento:
-         agli immobili diversi dalle abitazioni;
-         agli immobili posseduti in aggiunta all’abitazione principale;
-         agli immobili non locati;
 
CHE la norma prevede che l’aliquota può essere agevolata, in rapporto alle diverse tipologie degli Enti senza scopo di lucro;
 
CHE la suddetta normativa fa salva l’applicazione dell’art. 4, co.1, del D.L. 8/8/1996, n. 437, convertito, con modificazioni, nella legge 24.10.1996, n. 556, che prevede la possibilità di deliberare un'aliquota ridotta, comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti nel comune, per le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazione principale, nonché per quelle locate con contratto registrato ad un soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari all’ultimo gettito annuale realizzato;
 
CHE il comma 55 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996 riformula l’art. 8 del D.lgs n. 504/92, con riferimento alle riduzioni e alle detrazioni di imposta, prevedendo in particolare:
-         la riduzione “ope legis” del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili;
-         la facoltà di stabilire l’aliquota nella misura del 4 per mille per i fabbricati realizzati per la vendita dalle imprese costruttrici e non venduti, per un periodo non superiore a tre anni;
-         la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di un importo pari a 103.29 Euro;
-         la possibilità di ridurre fino al 50% l’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo o, in alternativa, di elevare l’importo della detrazione di cui al precedente punto c) fino a 258,23 Euro, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio (ai sensi dell’art. 3 del D.lgs. 11.03.1997, n. 50, tale facoltà è esercitabile anche limitatamente alle categorie di soggetti in situazioni di particolare disagio economico – sociale da individuarsi con deliberazione del competente organo comunale);
-         la possibilità di estendere l’applicazione delle disposizioni suddette anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari;
 
CHE il comma 56 dell’art. 3 della legge n. 662 del 23.12.1996 prevede che per i Comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l’unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 
CHE il comma 5 dell’art. 1 della legge n. 449 del 27.12.1997 prevede che i Comuni possono fissare aliquote agevolate dell’ICI anche inferiori al 4 per mille, a favore di proprietari che eseguono interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all’utilizzo di sottotetti;
 
CHE gli artt. 58 e 59 del decreto legislativo n. 446 del 15.12.1997 introducono ulteriori modifiche alla disciplina dell’ICI, fra cui, in particolare, la possibilità di stabilire la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo in misura superiore a 258,23 Euro, fino a concorrenza dell’imposta dovuta, e prevedendo una potestà regolamentare in materia di ICI per quanto riguarda diversi aspetti del tributo( con regolamento che ha effetto non prima del 1 gennaio dell’anno successivo di quello di approvazione);
 
RICHIAMATO, a tale riguardo, il Regolamento comunale in materia di applicazione dell’imposta comunale sugli immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 05 del 09.02.02, esecutiva, che, fra l’altro, prevede che per l’applicazione delle agevolazioni in materia d’imposta comunale sugli immobili (detrazione per la prima casa):
-         si considerano integranti dell’abitazione principale la sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale).
Si considerano abitazioni principali anche:
-         quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta, purchè i beneficiari abbiano fissato la residenza anagrafica nell’immobile;
 
TENUTO CONTO che questo Ente per l’anno 2004 ha confermato le tariffe stabilite con deliberazione di G.M. n. 20 del 09.03.04, esecutiva;
 
CONVENUTA l’opportunità di confermare anche per l’anno 2005 i provvedimenti già adottati in precedenza con la delibera di C.C. n. 03 del 24.02.2000 (aliquota abitazione principale al 4,5 per mille – detrazione dall’imposta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo a 103,29 Euro, altri immobili aliquota al 5,5 per mille), in quanto tale riconferma assicura l’equilibrio economico dell’Ente;
 
ACQUISITI i pareri favorevoli del Responsabile del Servizio Tributi e del Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell’art. 49 del D.lgs n. 267/2000;
 
AD UNANIMITA’ dei voti legalmente resi
 

DELIBERA

 
1.      DI CONFERMARE, per le ragioni esposte in premessa, in attuazione dell’art. 6 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, come sostituito dal comma 53 dell’art. 3 della Legge n. 662 del 23.12.1996, per l’anno 2005 le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili nella misura del 4,5 per mille per le abitazioni principali e pertinenze delle stesse, 5,5 per mille per i restanti immobili;
 
2.      DI CONFERMARE la detrazione dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare direttamente adibita ad abitazione principale del soggetto passivo di 103,29 Euro , con le conseguenti precisazioni:
·        Si considerano parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze (garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l’abitazione principale).
Si considerano abitazione principali anche:
·        Quelle concesse in uso gratuito a parenti in linea retta che le occupano quale loro abitazione principale;
 
3.      DI DARE ATTO che il presente provvedimento assicura l’equilibrio economico dell’Ente;
 
4.      DI TRASMETTERE la presente deliberazione, in elenco, ai capigruppo consiliari, contestualmente all’affissione all’Albo Pretorio, ai sensi dell’art. 125 del D.lgs n. 267/2000;
 

INDI

 
Il Presidente, considerata l’urgenza di provvedere propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva.
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
CONVENUTA l’urgenza di provvedere;
 
VISTO l’art. 134, co.4, del D.lgs n. 267/2000;
 
CON VOTI unanimi espressi nelle di Legge;
 

DELIBERA

 
DI dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

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PARERE DI REGOLARITA' TECNICA:
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica, essendo conforme alle norme e alle regole tecniche che sovrintendono la specifica materia.
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
 F.TO Granzella rag. Mario
 
 
PARERE   DI  REGOLARITA'  CONTABILE:
 
Vista la presente proposta di deliberazione, si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, e del Regolamento Comunale di Contabilità di questo Ente, parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile, essendo conforme alle norme finanziarie contabili ed alle previsioni di bilancio.
 
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.TO Granzella Rag. Mario
 
 
Il presente atto farà parte integrante e sostanziale della delibera da adottarsi da parte dell'organo competente in conformità a quanto previsto negli atti di Ufficio.
 
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