DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 8 DEL 28/03/2007

 

 

 

OGGETTO: IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI ANNO 2007.

 

I L   C O N S I G L I O   C O M U N A L E

omissis

D E L I B E R A

1  -  Di confermare per l'anno 2007 le seguenti aliquote e detrazioni dell'Imposta Comunale sugli Immobili:

IMMOBILI AD USO ABITATIVO

1) aliquota 5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, per gli immobili adibiti ad:

 

 a) abitazione principale, intesa nel senso di dimora abituale, come espresso dall’art. 8 del D. Lgs. n. 504/92, posseduti da persone fisiche, soggetti passivi o utilizzate da soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti;

2) aliquota 5,5 per mille da applicarsi sulla base imponibile, come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92, per gli immobili adibiti ad:

a) abitazione, con relative pertinenze, locata con contratto registrato a soggetto che la utilizza come abitazione principale;

b) abitazione, con relative pertinenze, concessa in uso gratuito dal possessore ai suoi familiari che la utilizzano come abitazione principale (parenti fino al secondo grado);

con allegazione o presentazione per l’anno di riferimento della copia dell’atto registrato di locazione o di concessione ovvero autocertificazione per la lettera b);

3) aliquote 7 per mille, da applicarsi sulla base imponibile come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 per tutti gli immobili ad uso abitativo tenuti a disposizione o comunque non locati (per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione);

Nei limiti di quanto stabilito dall'art.5 del regolamento comunale ICI approvato dal Consiglio Comunale con atto n° 57 del 16/12/1998, sono considerate parti integranti dell’abitazione principale le sue pertinenze, ancorché iscritte distintamente in catasto. Alle pertinenze è riservato lo stesso trattamento fiscale dell’abitazione principale, con l’applicazione della medesima aliquota ICI.

IMMOBILI AD USO COMMERCIALE O COMUNQUE AD USO NON ABITATIVO

4) aliquota 6,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo;

5) aliquota 6,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo, tenuti a disposizione o comunque non locati (per i quali non risultano essere stati registrati contratti di locazione);

6) aliquota 7 per mille, da applicarsi sulla base imponibile come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 per tutti gli immobili ad uso commerciale o diverso uso comunque non abitativo, locati con contratto registrato;

con allegazione o presentazione per l’anno di riferimento della copia dell’atto registrato di locazione;

AREE FABBRICABILI

7) aliquota 6,5 per mille, da applicarsi sulla base imponibile come determinata ai sensi dell’art. 5 del D. Lgs. n. 504/92 per tutte le aree fabbricabili la cui superficie insiste interamente o prevalentemente sul territorio del Comune;

DETRAZIONI PER IMMOBILI ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE

8) di determinare in Euro 103,29 la detrazione da applicare all’imposta dovuta per gli immobili adibiti ad abitazione principale;

9) di determinare in Euro 258,22 la detrazione dell’ICI dovuta per tutte le unità immobiliari direttamente adibite ad abitazioni principali, esclusi gli immobili appartenenti alle categorie catastali A/1 – A/8, dai soggetti appartenenti alle sottoelencate categorie:

a) titolari di pensioni ed assegni minimi che alla data del primo gennaio dell’anno di applicazione dell’imposta, abbiano compiuto il sessantesimo anno di età e siano in possesso del solo appartamento condotto direttamente;

 

 

b) contribuenti il cui nucleo familiare convivente nell’abitazione oggetto della detrazione, comprenda disabili con invalidità non inferiore al 75 per cento, risultante da certificazione rilasciata dalle competenti strutture pubbliche;

10) di disporre che i benefici di cui al punto 9 possano essere goduti alle seguenti condizioni:

a) che nessuno dei componenti il nucleo familiare sia possessore di altri immobili, o quota di essi, oltre quello adibito ad abitazione principale;

b) che non venga effettuata sublocazione neanche parziale;

c) che il reddito annuale familiare complessivo, ai fini IRPEF (quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali) non sia superiore al doppio dell’importo minimo annuo di una singola pensione corrisposta ai lavoratori dipendenti assicurati presso INPS, per i casi di cui al punto a) ed al triplo per i casi di cui al punto b) del precedente punto 9;

d) che i richiedenti producano al Comune di Figino Serenza, Ufficio Tributi, entro il termine previsto per il versamento della rata di acconto dell’imposta in parola, apposita domanda attestante (allegando idonea documentazione) di essere nelle condizioni su descritte e di rientrare nella categoria a) o b).

Il reddito da considerare è quello annuo complessivo ai fini IRPEF, determinato come sopra, dell’intero nucleo familiare.

2  -  Di precisare, ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n. 504/92, che per possessore di immobili si intende il titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie sugli immobili stessi;

3  -  Di incaricare il Responsabile del Servizio Tributi della pubblicazione della presente deliberazione sul sito Internet del Dipartimento delle politiche fiscale del Ministero dell’Economia e delle Finanze così come da istruzioni diramate dalla circolare del suddetto Ministero in data 16.04.2003 n. 3/DPF.

Con successiva votazione palese, con voti 17 unanimi favorevoli espressi nei modi e nelle forme di legge essendo 17 i presenti dei quali  tutti votanti;

D E L I B E R A

di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134 del D. Lgs 267/00.