Deliberazione della Giunta Comunale n. 34 del 2.03.2005
OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE I.C.I E ADDIZIONALE COMUNALE ALL’I.R.P.E.F.
ANNO 2005.
LA GIUNTA COMUNALE
PREMESSO che con l’art. 1 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, a decorrere dal 1993 é stata istituita l’I.C.I.;
VISTO l’art. 6 del D.Lgs. 504/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
VISTO l’art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001 il quale dispone che il termine per deliberare le aliquote d’imposta e le tariffe dei tributi locali, compresa l’aliquota dell’addizionale comunale all’IRPEF di cui all’art. 1, comma 3, del D. Lgs. n. 360/1998, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione, termine fissato al 31.03.2005 dalla Legge di conversione del D.L. n. 314/2004;
VISTO, inoltre, l’art. 42, 2° comma, lett. f) del D.Lgs. n. 267/2000 che prevede la competenza della Giunta Comunale in ordine alla determinazione e all’adeguamento delle aliquote tributarie;
DATO atto che per il 2004 erano state determinate l’aliquota ordinaria nella misura del 6 per mille e l’aliquota differenziata nella misura del 4,5 per mille relativamente alle unità catastali abitazione principale dei residenti;
RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 27.02.2002 con la quale è stata istituita con decorrenza dall’1.01.2002 l'addizionale comunale dell'IRPEF nella misura percentuale dello 0,2% (zero virgola due punti percentuali);
ATTESO che per l’anno 2004, con deliberazione n. 26 del 4.02.2004, veniva confermata la suddetta aliquota;
VISTO l’art. 3, comma 1 – lettera a) della Legge n. 289 del 27.12.2002 che stabilisce che gli aumenti delle addizionali all’imposta sul reddito delle persone fisiche per i comuni e le regioni deliberati successivamente al 29.09.2002 e che non siano confermativi delle aliquote in vigore per l’anno 2002 sono sospesi sino al raggiungimento di un accordo ai sensi del D. Lgs. n. 281/97;
VISTO l’art. 2, comma 21, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Finanziaria 2004), in base al quale “Fino al 31 dicembre 2004 restano sospesi gli effetti degli aumenti delle addizionali e delle maggiorazioni di cui alla lettera a) del comma 1 dell’articolo 3 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, eventualmente deliberati; gli effetti decorrono, in ogni caso, decorrere dal periodo d’imposta successivo all predetta data.”;
CONSIDERATO che, al fine di assicurare l'equilibrio di bilancio e mantenere inalterata la quantità e le qualità dei servizi, si rende necessario esercitare la facoltà concessa dalla norma sopra riportata, confermando l’applicazione, dell'aliquota dell'addizionale comunale dell'IRPEF, nella misura percentuale dello 0,2% (zero virgola due punti percentuali);
DATO ATTO che sulla proposta di deliberazione é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio tributi, in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
DATO ATTO, altresì, che sulla proposta di deliberazione é stato acquisito il parere favorevole espresso dal responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell’art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”;
AD UNANIMITA’ DI VOTI espressi nei modi di legge
D E L I B E R A
1. Di richiamare la premessa narrativa.
2. Di confermare per l’anno 2005 le seguenti aliquote relative all’imposta comunale sugli immobili :
· Aliquota del 4,5 per mille da applicare alle unità catastali abitazione principale dei residenti ( aliquota ridotta );
· Aliquota del 6 per mille da applicare a tutti gli altri immobili (aliquota ordinaria ).
3. Di confermare la detrazione per abitazione principale di importo pari a € 103,29.=, così come disciplinato dall’art. 8, comma 2, del D.Lgs. n. 504/92.
4. Di prevedere, pertanto, complessivamente un gettito I.C.I. per l’anno 2005 pari ad 520.000,00€.
5. Di confermare l’applicazione per l’anno 2005 dell'addizionale comunale dell'IRPEF, nella misura percentuale dello 0,2% (zero virgola due punti percentuali).
6. Di pubblicare per estratto la presente deliberazione sul sito informatico previsto dall’art. 11 della Legge n. 383/2001.
7. Di rendere, pervia apposita e separata votazione unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell’art. 134, comma 4, del D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico degli Enti Locali”.