OGGETTO:   Determinazione    aliquota ICI   E    DETRAZIONE  PER     L’ANNO   2006

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

Visto che l’art.6 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, sostituito con l’art.3, comma 53, della Legge n.662/1996, dispone che l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili può essere determinata nella misura compresa fra il 4 per mille e il 7 per mille e può essere diversificata entro tale termine, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione  principale e di alloggi non locati ;

 

Visto che l’art.8 del D.Lgs. 504/92, modificato dall’art.3, comma 55, della Legge n.662/1996, prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;

 

Visto che l’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. del 18.02.2000, n.267 ha attribuito alla Giunta Comunale il compito di determinare le aliquote di tributi;

 

Visto l’art.27, comma 8, della Legge 21 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002) che ha spostato il termine per deliberare le aliquote dei tributi alla data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Richiamata la propria deliberazione n.4 del 29.1.2005 con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2005;

 

Ritenuta la necessità di confermare anche per l’anno 2006 le aliquote stabilite per l’anno 2005 con la precitata deliberazione ;

 

Visto l’art. 1 comma 155, della Legge 23.12.2005, n. 266 che differisce al 31.03.2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006 da parte degli Enti Locali;

 

 

Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

 

 

D E L I BE R A

 

 

1.       Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2006 nelle seguenti misure:

 

a)       4%        (quattro per mille) per le abitazioni principali e tutto quanto equiparato ad essa come da regolamento;

 

b)       5.5%     (cinque virgola cinque per mille) per tutte le altre tipologie di immobili;

 

c)       di determinare la detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla classe cui appartiene;

 

2.       Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con successiva votazione unanime ai sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del T.U. n. 267/2000;

 

3.       Di inviare copia della presente al concessionario e alla Direzione Centrale per la fiscalità locale per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/97.