OGGETTO: “Determinazione aliquota ICI E DETRAZIONE PER L’ANNO 2005”
Visto che l’art.6 del D.Lgs. 30.12.1992, n.504, sostituito con l’art.3, comma 53, della Legge n.662/1996, dispone che l’aliquota relativa all’imposta comunale sugli immobili può essere determinata nella misura compresa fra il 4 per mille e il 7 per mille e può essere diversificata entro tale termine, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni o posseduti in aggiunta all’abitazione principale e di alloggi non locati ;
Visto che l’art.8 del D.Lgs. 504/92, modificato dall’art.3, comma 55, della Legge n.662/1996, prevede che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Visto che l’art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. del 18.02.2000, n.267 ha attribuito alla Giunta Comunale il compito di determinare le aliquote di tributi;
Visto l’art.27, comma 8, della Legge 21 dicembre 2001, n.448 (legge finanziaria 2002) che ha spostato il termine per deliberare le aliquote dei tributi alla data di approvazione del bilancio di previsione;
Visto il Decreto Legge n.314 del 30 dicembre 2004 che ha differito al 28.02.2005 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione;
Richiamata la propria deliberazione n.10 del 28.2.2004 con la quale sono state determinate le aliquote I.C.I. per l’anno 2004;
Ritenuta la necessità di confermare anche per l’anno 2005 le aliquote stabilite per l’anno 2004 con la precitata deliberazione allo scopo di assicurare lo stesso gettito e l’equilibrio di bilancio ;
Visto l’allegato parere reso ai sensi dell’art.49 del D.Lgs. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;
1. Di determinare le aliquote dell’imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) per l’anno 2005 nelle seguenti misure:
a) 4% (quattro per mille) per le abitazioni principali e tutto quanto equiparato ad essa come da regolamento;
b) 5.5% (cinque virgola cinque per mille) per tutte le altre tipologie di immobili;
c) di determinare la detrazione di € 103,29 per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, indipendentemente dalla classe cui appartiene;
2. Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto con successiva votazione unanime ai sensi dell’ultimo comma dell’art.134 del T.U. n. 267/2000;
3. Di inviare copia della presente al concessionario e alla Direzione Centrale per la fiscalità locale per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell’art.52 del D.Lgs. n.446/97.