[U-TRI1] C O M U N E      D I       C O M O

 

 

ESTRATTO

 

DELIBERZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 354  DEL  14 DICEMBRE 2005

 

 

 

 

OGGETTO:   DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA    COMUNALE    SUGLI    IMMOBILI   (I.C.I.), PER L'ANNO 2006, ED ESERCIZIO, PER LO STESSO ANNO, DI ALCUNE FACOLTÀ' DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE.

 

 

LA GIUNTA COMUNALE

 

 

          Omississ ……

 

 D  E  L  I  B  E  R  A

 

 

 

1°)     di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2006 nel modo seguente:

 

 

a) 4,2 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di  cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in Como, per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale;

 

b)  4,2 per mille per i nuovi fabbricati di proprietà di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, per tre anni, a decorrere dalla denuncia di ultimazione dei lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita e non siano stati venduti;

 

c)  4,2 per mille limitatamente in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431, ciò al fine di favorire gli accordi stessi;

 

d)  1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;

 

e)  6,6  per mille, quale aliquota ordinaria,  per tutte le altre fattispecie imponibili;

 

 

2°)     di aumentare, per l'anno 2006, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale, che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale, da € 103,29  ad € 260,00, giusta facoltà di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50 dell'11.03.1997, in premessa richiamato:

a) -        reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2005 dall’intero nucleo familiare, non superiore a € 15.494,00  aumentabile tuttavia:

a1)  di € 1.808,00  se nell’anno 2005 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;

a2)  di € 1.808,00 per ogni familiare rimasto a carico per l’intero anno 2005. Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRE;

a3)  di ulteriori € 1.808,00 per ogni familiare a carico non autosufficiente come il precedente punto a1).

b)  - (in alternativa al requisito indicato nella precedente lett. a) reddito complessivo lordo non superiore a € 38.735,00 annui per nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente in più il reddito complessivo è aumentabile di € 7.747,00  lorde.

c) - l’unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui si ricomprendono il box o  posto macchina a suo servizio, deve essere l’unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal nucleo familiare a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo familiare.

Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare deve essere determinato sommando i redditi, anche se prodotti all’estero, di tutti i soggetti che risultano nel medesimo Stato di famiglia, compresi eventuali conviventi.

Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni di cui alle categorie, A1, A7, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni  in villini, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);

Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all’abitazione  principale, suoi accessori e pertinenze;

I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita domanda ed autocertificare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:

·       il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale;

·       il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), con facoltà di allegare idonea documentazione reddituale per i punti a) e b);

·       la non appartenenza della propria abitazione alle categorie A1, A7, A8, A9.

La richiesta  dovrà essere presentata o inviata mediante raccomandata, a pena di decadenza, entro il 20 dicembre 2006, (termine per il versamento del saldo 2006)  Nel caso di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale.

I contribuenti che hanno presentato l’autocertificazione entro il termine sopra indicato, dovranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I.,  già tenere conto della maggiore detrazione.