[U-TRI1] 
 
C O M U N E      D I       C O M O
 
  
ESTRATTO
 
DELIBERZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 32  DEL  02 FEBBRAIO  2005

 
 
 
 
OGGETTO:  DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE AI FINI DELL’ APPLICAZIONE DELL’ IMPOSTA    COMUNALE    SUGLI    IMMOBILI   (I.C.I.), PER L'ANNO 2005, ED ESERCIZIO, PER LO STESSO ANNO, DI ALCUNE FACOLTÀ' DI CUI ALLA NORMATIVA VIGENTE.
 
 
Omississ …
 
 D  E  L  I  B  E  R  A
 
 
 
1°)     di stabilire le aliquote I.C.I. per l'anno 2005 nel modo seguente:
 
 
a) 4,2 per mille limitatamente in favore delle persone fisiche soggetti passivi e dei soci di  cooperative edilizie a proprietà indivisa, residenti in Como, per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale;
 
b)  4,2 per mille per i nuovi fabbricati di proprietà di imprese che abbiano per oggetto esclusivo o prevalente l'attività di costruzione e di alienazione di immobili, per tre anni, a decorrere dalla denuncia di ultimazione dei lavori, a condizione che gli immobili siano stati realizzati per la vendita e non siano stati venduti;
 
c)  4,2 per mille limitatamente in favore dei proprietari che concedono in locazione a titolo di abitazione principale, immobili alle condizioni definite dagli accordi di cui al comma 3 dell’art. 2 della legge 9.12.1998, n. 431, ciò al fine di favorire gli accordi stessi;
 
d)  1 per mille a favore di proprietari che eseguano interventi volti al recupero di unità immobiliari inagibili o inabitabili o interventi finalizzati al recupero di immobili di interesse artistico o architettonico localizzati nei centri storici, ovvero volti alla realizzazione di autorimesse o posti auto anche pertinenziali oppure all'utilizzo dei sottotetti. L'aliquota agevolata è applicata limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata di tre anni dall'inizio dei lavori;
 
e)  6,6  per mille, quale aliquota ordinaria,  per tutte le altre fattispecie imponibili;
 
 
2°)     di aumentare, per l'anno 2004, esclusivamente in favore dei soggetti passivi in situazioni di particolare disagio economico e sociale, che siano in possesso dei sottospecificati requisiti, la detrazione per l'unità immobiliare dagli stessi adibita direttamente ad abitazione principale, da euro 103,29  ad euro 260,00, giusta facoltà di cui all'art. 3 del Decreto Legislativo n. 50 dell'11.03.1997, in premessa richiamato:
a) -        reddito complessivo lordo conseguito nell’anno 2004 dall’intero nucleo familiare, non superiore a euro 15.494,00  aumentabile tuttavia:
a1)  di euro 1.808,00  se nell’anno 2004 il capo famiglia non era autosufficiente e tale condizione sia stata accertata a norma di legge;
a2)  di euro 1.808,00 per ogni familiare rimasto a carico per l’intero anno 2004. Sono considerati a carico i familiari così come definiti ai fini IRPEF;
a3)  di ulteriori euro 1.808,00  per ogni familiare a carico non autosufficiente come il precedente punto a1).
b)  - (in alternativa al requisito indicato nella precedente lett. a) reddito complessivo lordo non superiore a euro 38.735,00 annue per nuclei familiari composti da 5 persone; per ogni componente in più il reddito complessivo è aumentabile di euro 7.747,00  lorde.
c) - l’unità immobiliare abitata e sue pertinenze ed accessori, tra cui  si ricomprendono il box o  posto macchina a suo servizio, deve essere l’unico immobile posseduto nel territorio nazionale dal nucleo familiare a titolo di proprietà, usufrutto, uso o abitazione e detto immobile deve essere destinato esclusivamente ad abitazione principale del predetto nucleo familiare.
Il reddito complessivo lordo del nucleo familiare deve essere determinato sommando i redditi, anche se prodotti all’estero, di tutti i soggetti che risultano nel medesimo Stato di famiglia, compresi eventuali conviventi.
Sono escluse dall’agevolazione le abitazioni di cui alle categorie, A1, A7, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni di tipo signorile, abitazioni  in villini, abitazioni in ville e castelli o palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
Per la determinazione del reddito complessivo lordo, non si tiene conto della rendita catastale relativa all’abitazione  principale, suoi accessori e pertinenze;
I soggetti interessati, per avere diritto all'agevolazione di cui sopra, devono presentare apposita domanda ed autocertificare ai sensi dell’art. 47 del DPR 445/2000:
·       il proprio nome, cognome, indirizzo, data di nascita e codice fiscale;
·       il possesso dei requisiti di cui ai precedenti punti a), b) e c), con facoltà di allegare idonea documentazione reddituale per i punti a) e b);
·       la non appartenenza della propria abitazione alle categorie A1, A7, A8, A9.
La richiesta  dovrà essere presentata o inviata mediante raccomandata, a pena di decadenza, entro il 20 dicembre 2005, (termine per il versamento del saldo 2005)  Nel caso di invio a mezzo posta, fa fede il timbro postale.
I contribuenti che hanno presentato l’autocertificazione  entro il termine sopra indicato, dovranno, al momento del pagamento delle rate I.C.I.,  già tenere conto della maggiore detrazione.
 
 
3°)  di dare atto, per completezza informativa, che, in base alle nuove disposizioni contenute nel vigente Regolamento ICI, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 17/11/04:
·       Si considera abitazione principale, limitatamente ad una sola per anno d’imposta, anche quella concessa in uso gratuito dal proprietario o dall’usufruttuario:
- a parente o affine in linea retta o collaterale, entro il secondo grado, maggiore di età;
- al coniuge legalmente separato al quale sia stata assegnata con l’atto di separazione;
- all’ex-coniuge al quale sia stata assegnata con l’atto di scioglimento del matrimonio;
a condizione che detto parente, affine, coniuge o ex-coniuge vi risieda e per il periodo di residenza anagrafica.
A tali unità immobiliari viene riconosciuta sia l'aliquota ridotta che la detrazione stabilite per "l'abitazione principale", a condizione che venga presentata apposita autocertificazione, come previsto dal Regolamento ICI (art. 2, comma 5, del Regolamento ICI).
·       Si considerano “abitazione principale” anche gli alloggi e le relative pertinenze, come definite nei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, di proprietà dell’ALER, Azienda Lombarda Edilizia Residenziale di Como ( ex IACP), a condizione che siano regolarmente assegnati a soggetti ivi residenti (art. 2, comma 6, del Regolamento ICI).
·       L’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, è considerata “abitazione principale” a condizione che la stessa non risulti locata e che sia presentata al Comune apposita dichiarazione (art. 2, comma 7, del Regolamento ICI).
·       Il versamento minimo dell’imposta annuale è di Euro 21,01 (art. 4, comma 3, del Regolamento ICI).