Deliberazione di C.C. n. 3 del 09.03.2010 - Oggetto :"Determinazione aliquote e detrazioni I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) per l'anno 2010."

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui viene sancito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.M.I. 17 dicembre 2009 con il quale è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2010 al 30 aprile 2010;

 

Visto il comma 156, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce che l’organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale;

 

Considerato che a norma dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientra tra le competenze di questo Organo la determinazione delle detrazioni e delle agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.;

 

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 il quale sancisce che le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e, che le stesse possono essere diversificate entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Considerato che ai sensi del comma 30 dell’art. 77-bis della Legge 6.08.2008 n. 133 di conversione con modificazioni del D.L. 25.06.2008 n. 112 resta confermata per il triennio 2009/2011, ovvero sino all’attuazione del federalismo fiscale se precedente all’anno 2001, la sospensione del potere degli enti locali di deliberare aumenti dei tributi, delle addizionali, delle aliquote ovvero delle maggiorazioni di aliquote di tributi di cui all’art. 1, comma 7, del D.L. 27.05.2008, n. 93, convertito dalla legge 24.07.2008 n. 126;

 

Richiamato altresì il D.L. n. 93 del 27.05.2008 convertito nella Legge n. 126 del 24.07.2008 il quale stabilisce che a decorrere dall’anno 2008 sono esenti dall’imposta comunale sugli immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale del soggetto passivo nonché quelle ad esse assimilate dal Comune con regolamento vigente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, ad eccezione di quelle di categoria A1, A8 e A9 per le quali continua ad applicarsi la detrazione prevista dall’art. 8, commi 2 e 3 del Decreto 504/1992;

 

Considerato che ai sensi del sopra richiamato D.L. 25.06.2008 n. 112, convertito nella Legge n. 133 del 6.08.2008 resta confermata, per l’anno 2010, le stesse aliquote e detrazioni ICI già in vigore per l’anno 2009, in maniera diversificata e precisamente:

-          aliquota del 4,4 per mille per abitazione principale, di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. (relativamente alle categorie escluse dall’esenzione);

-          aliquota ordinaria del 5,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

-          aliquota del 6,8 per mille per le unità immobiliari, ad uso abitativo, per le quali non risultano registrati contratti di locazione.

detrazione di euro 103,29 nei casi in cui sia dovuta l’imposta per l’abitazione principale;

 

Richiamato il vigente Regolamento Comunale per l’applicazione dell’imposta comunale sugli immobili e in particolare l’art. 7 che definisce l’abitazione principale nonché quelle ad essa assimilate;

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Omissis...

 

DELIBERA

 

1.       Di confermare per l’anno 2010 le aliquote e le detrazioni per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) già in vigore per l’anno 2009, in maniera diversificata e precisamente:

 

-          aliquota del 4,4 per mille per abitazione principale, di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I. (relativamente alle categorie escluse dall’esenzione);

-          aliquota ordinaria del 5,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

-          aliquota del 6,8 per mille per le unità immobiliari, ad uso abitativo, per le quali non risultano registrati contratti di locazione.

detrazione di euro 103,29 nei casi in cui sia dovuta l’imposta per l’abitazione principale.

 

 

Omissis...