OGGETTO:      DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. (IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI) PER L'ANNO 2008.

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

Il Sindaco riferisce che per raggiungere l’equilibrio di bilancio, nonostante il contenimento ove possibile delle spese di parte corrente, può essere assicurato per l’esercizio 2008 soltanto prevedendo un incremento dell’introito derivante dall’I.C.I., da attuarsi attraverso un aumento dell’aliquota ordinaria dal 5,3 per mille al 5,8 per mille ed invita il Responsabile del Servizio Finanziario ad illustrare gli aspetti tecnici-contabili;

 

Visto l’art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui viene sancito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

 

Visto il D.M.I. 20 dicembre 2007 con il quale è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2008 al 31 marzo 2008;

 

Visto il comma 156, art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce, in deroga implicita a quanto stabilito dal T.U. 267/2000 sugli enti locali, che l’organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale;

 

Considerato che a norma dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, rientra tra le competenze di questo Organo la determinazione delle detrazioni e delle agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.;

 

Visto l’art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 il quale sancisce che le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e, che le stesse possono essere diversificate entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all’abitazione principale, o di alloggi non locati;

 

Considerato che con propria deliberazione n. 3 del 27 marzo 2007 sono state determinate le aliquote e le detrazioni per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2007 come segue:

 

·          Aliquota del 4,4 per mille per abitazione principale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;

·          Aliquota ordinaria del 5,3 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

·          Aliquota del 6,8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultano registrati contratti di locazione.

 

PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:

 

a)     detrazione minima di Euro 103, 29= prevista dalla legge;

-         tale detrazione è elevata a Euro 206,58=, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9, relativamente alla seguente categoria sociale:

-                     a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona diversamente che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

-                      

-         tale detrazione è confermata a Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:

a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 15.500,00 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;

 

Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare;

 

b)     detrazione di Euro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.

 

 

Considerato:

- che con legge 24.12.2007, n. 244 (Finanziaria 2008) è stato modificato l’art. 8 del d. lgs. 504/92 rubricato: “Riduzioni e detrazioni dell’imposta”, il quale stabilisce che dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale (e relative pertinenze) - fino a concorrenza del suo ammontare – si detraggono, oltre ad € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, un’ulteriore detrazione pari all’1,33 per mille del valore del fabbricato stesso (e relative pertinenze ove non trova piena capienza), fino ad un massimo di €. 200,00;

- che lo stato rimborserà ai comuni la minore imposta derivante dall’ulteriore detrazione in tre tranche, le prime due a titolo di acconto (16 giugno e 16 dicembre) e la terza (31 maggio dell’anno successivo) a titolo di saldo;

- che ai sensi del comma 3 dell'art. 8 del citato decreto legislativo 504/92 l'ente ha la facoltà, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di elevare la detrazione per abitazione principale fino ad € 258,23, per specifiche situazioni di effettivo disagio economico-sociale;

 

Vista la medesima deliberazione consiliare n. 3 del 27.03.2007 con la quale si provvedeva a deliberare la misura delle detrazioni spettanti per l’anno 2007 per l’abitazione principale, avvalendosi della facoltà di cui al secondo periodo del comma 3, dell’ articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:

 

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

 

Con votazione favorevole espressa per alzata di mano – Assente n. 1 (Graci Simone),

 

DELIBERA

 

 

1.      di stabilire per l’anno 2008 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

 

-          ALIQUOTA del 4,4 per mille per abitazione principale, di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.

 

-          ALIQUOTA ordinaria del 5,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

 

-          ALIQUOTA del 6,8 per mille per le unità immobiliari, ad uso abitativo, per le quali non risultano registrati contratti di locazione.

2.      di confermare le detrazioni per l’abitazione principale ed il limite reddituale per gli aventi diritto la maggiore detrazione, come appresso:

 

a)     detrazione minima di €uro 103, 29= prevista dalla legge;

-                    tale detrazione è elevata ad Euro 206,58==  relativamente alla seguente categoria sociale, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9:

-                     a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona diversamente abile che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

-                      

-                    tale detrazione è elevata ad Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:

a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 15.500,00 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;

 

Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare

 

b)     detrazione di €uro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.

Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti, devono presentare entro il 31 dicembre 2008 apposita documentazione (o autocertificazione), da redigere su moduli predisposto dall'Ufficio Tributi.

 

3.      di dare atto del rispetto dell'equilibrio di Bilancio 2008.

 

 

Successivamente il Consiglio Comunale, con votazione espressa per alzata di mano, stessi presenti, favorevoli ed Assente n. 1 (Graci Simone) dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000.