deliberazione di C.C. n. 3 del 27.03.2007

OGGETTO:  DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI PER L'ANNO 2007.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto l'art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, con cui viene sancito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;

Visto il D.M.I. 30 novembre 2006 con il quale è stato differito il termine per deliberare il bilancio di previsione per l'anno 2007 al 31 marzo 2007;

Visto il comma 156 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il quale stabilisce, in deroga implicita a quanto stabilito dal T.U. 267/2000 sugli enti locali, che l'organo competente ad approvare le aliquote ICI è il Consiglio Comunale;

Considerato che a norma dell'art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, rientra tra le competenze di questo Organo la determinazione delle detrazioni e delle agevolazioni ai fini dell'applicazione dell'I.C.I.;

Visto l'art. 6 del D. Lgs. 30.12.1992, n. 504 il quale sancisce che le aliquote devono essere deliberate in misura non inferiore al 4 per mille e non superiore al 7 per mille e, che le stesse possono essere diversificate entro tali limiti, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o di alloggi non locati;

Preso atto che si è reso necessario reperire maggiori risorse al fine di garantire il permanere degli equilibri di bilancio;

Considerato, altresì, che intendimento dell'Amministrazione Comunale è quello di mantenere determinati standards qualitativi e quantitativi nei servizi, a favore della popolazione;


Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 10 febbraio 2006 ha determinato le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l'anno 2006 come segue:

" Aliquota del 4,4 per mille per abitazione principale di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.;
" Aliquota ordinaria del 4,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;
" Aliquota del 6,8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultano registrati contratti di locazione. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
 

Visto che ai sensi del comma 2 dell'art. 8, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione;

Visto che ai sensi del comma 3 dell'art.8 del citato decreto l'ente ha la facoltà, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di elevare la detrazione per abitazione principale fino ad € 258,23, per specifiche situazioni di effettivo disagio economico-sociale;

Vista la deliberazione consiliare n. 7 del 15.03.2006 con la quale si provvedeva a deliberare la misura delle detrazioni spettanti per l'anno 2006 per l'abitazione principale, avvalendosi della facoltà di cui al secondo periodo del comma 3, dell' articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:


PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:

a) detrazione minima di Euro 103, 29= prevista dalla legge;
- tale detrazione è elevata a Euro 206,58=, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9, relativamente alla seguente categoria sociale:
a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

- tale detrazione è confermata a Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:
a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 15.500,00 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;

Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare;

b) detrazione di Euro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.

Ritenuto, anche per l'anno 2007, di confermare sia la detrazione che il limite reddituale previsti per l'anno 2006;

Udita la relazione del Sindaco e dopo ampio dibattito cui si fa cenno nell'allegato verbale;

Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, nonché l'attestazione della copertura finanziaria;

Con voti NOVE favorevoli e TRE contrari (Rizzi, Clerici Gerolamo e Volontà Alessio) espressi nei modi e forme di legge,
 
DELIBERA


1. di stabilire per l'anno 2007 le aliquote per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) come segue:

- ALIQUOTA del 4,4 per mille per abitazione principale, di cui all'art. 7 del Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.C.I.

- ALIQUOTA ordinaria del 5,3 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;

- ALIQUOTA del 6,8 per mille per le unità immobiliari, ad uso abitativo, per le quali non risultano registrati contratti di locazione. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.

2. di stabilire le detrazioni per l'abitazione principale ed il limite reddituale per gli aventi diritto la maggiore detrazione, come da prospetto sotto indicato:

a) detrazione minima di €uro 103, 29= prevista dalla legge;
- tale detrazione è elevata ad Euro 206,58==  relativamente alla seguente categoria sociale, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9:
a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;

- tale detrazione è elevata ad Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:
a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 15.500,00 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;

Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare

b) detrazione di €uro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.

Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti, devono presentare entro il 31 dicembre 2007 apposita documentazione (o autocertificazione), da redigere su moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune che sarà a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.

3. di dare atto del rispetto dell'equilibrio di Bilancio.

Successivamente il Consiglio Comunale, con voti NOVE favorevoli e TRE contrari (Rizzi, Clerici Gerolamo e Volontà Alessio) espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000.