deliberazione n. 19 del 10 febbraio 2006
OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTA I.C.I. PER L’ANNO 2006.
Visto l’art.53, comma 16 della legge 23 dicembre 2000, n.388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, con cui viene sancito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamento relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la Legge n. 266 del 23 dicembre 2005 con il quale il termine per deliberare il bilancio di previsione per l’anno 2006 è stato differito al 31 marzo 2006;
Visto il Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504, istitutivo dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili" approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.33 del 16 novembre 1998, esecutiva ai sensi di legge, e successive variazioni ed integrazioni;
Visto il punto 2, comma 53, dell'art.3 della legge 23.12.1996, n.662, che stabilisce che l'aliquota ICI deve essere deliberata in misura non inferiore al 4 per mille, né superiore al 7 per mille e può essere diversificata entro tale limite, con riferimento ai casi di immobili diversi dalle abitazioni, o posseduti in aggiunta all'abitazione principale, o dagli immobili non locati;
Constatata l'opportunità di individuare fattispecie impositive diverse in relazione all'uso cui gli immobili stessi sono destinati, nonché di assoggettare i medesimi all'ICI in ragione di aliquote differenziate;
Preso atto, inoltre, che la Legge n. 662/96 dispone, all'art. 3 - commi 48 e 51, le rivalutazioni ai fini dell'I.C.I. delle vigenti rendite catastali urbane in misura pari al 5% e dei redditi dominicali in misura pari al 25%, fino all'entrata in vigore delle nuove tariffe d'estimo;
Visto che per effetto del combinato disposto dell’art. 42, comma 2, lettera f), e 48 del T.U. 18 agosto 2000, n. 267, la determinazione delle aliquote e delle tariffe dei tributi rientra nelle competenze della Giunta Comunale;
Vista la deliberazione di Giunta Comunale n.19 del 02.02.2005, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote ICI per l'anno 2005;
Considerata l'esigenza di garantire un gettito adeguato alle necessità di bilancio e di incentivare i proprietari di immobili a concedere in locazione gli alloggi sfitti;
Richiamato l’art.7, del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili", il quale definisce i casi in cui l’unità immobiliare debba intendersi come abitazione principale;
Richiamato l'art. 42 – comma 2 – lettera f) - del D. Lgs, 18.8.2000, n. 267, in ordine alla competenza a deliberare;
Acquisiti i pareri espressi ai sensi dell’art. 49 del D. Lgs. n. 267 del 18.8.2000, come da allegato;
Con voti unanimi espressi nei modi e forma di legge;
D E L I B E R A
1. Di approvare per l'anno 2006 le sottoindicate aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.), confermative di quelle già vigente per il 2005:
- ALIQUOTA del 4,4 per mille per abitazione principale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.
- ALIQUOTA ordinaria del 4,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili
- ALIQUOTA del 6,8 per mille per le unità immobiliari, ad uso abitativo, per le quali non risultano registrati contratti di locazione. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
2. Di trasmettere la presente deliberazione, divenuta esecutiva a norma di legge, entro 30 giorni, alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze, ai sensi dell'art. 69, comma 4, del citato D. Lgs. n. 507/1993
3. Di dichiarare, ad unanimità e con propria votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.-
DELIBERAZIONE N. 7 DEL 15.03.2006
OGGETTO: Determinazione detrazioni per imposta comunale sugli immobili per l'anno 2006.
Visto l’articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, che detta disposizioni in materia di potestà regolamentare per l’imposta comunale sugli immobili;
Visto l’art.53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n.448, con cui viene sancito che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data di approvazione del bilancio di previsione;
Vista la Legge 23 dicembre 2005, n. 266, con la quale è stato prorogato al 31 marzo 2006 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2006;
Visto il vigente Regolamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili, approvato con deliberazione consiliare n. 33 del 16.11.1998, esecutiva ai sensi di legge e successive modifiche ed integrazioni;
Preso atto che la Giunta Comunale con deliberazione n. 19 del 10 febbraio 2006 ha determinato le aliquote per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2006 come segue:
· Aliquota del 4,4 per mille per abitazione principale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.;
· Aliquota ordinaria del 4,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili;
· Aliquota del 6,8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultano registrati contratti di locazione. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
Visto che ai sensi del comma 2 dell’art. 8, del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504, dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, € 103,29 rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione;
Visto che ai sensi del comma 3 dell'art.8 del citato decreto l'ente ha la facoltà, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio, di elevare la detrazione per abitazione principale fino ad € 258,23, per specifiche situazioni di effettivo disagio economico-sociale;
Vista la deliberazione consiliare n. 6 del 25.02.2005 con la quale si provvedeva a deliberare la misura delle detrazioni spettanti per l’anno 2005 per l’abitazione principale, avvalendosi della facoltà di cui al secondo periodo del comma 3, dell’ articolo 8 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 504, nelle seguenti misure:
PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:
a) detrazione minima di Euro 103, 29= prevista dalla legge;
- tale detrazione è elevata a Euro 206,58=, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9, relativamente alla seguente categoria sociale:
a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;
- tale detrazione è confermata a Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:
a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 14.460,79 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;
Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare;
b) detrazione di Euro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.
Udita la relazione del Sindaco;
Ritenuto, anche per l’anno 2006, di confermare la detrazione prevista per l’anno 2005, ma di aumentare ad Euro 15.500,00 il suddetto limite reddituale;
Richiamato l'art. 7 del vigente Regolamento per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili, il quale definisce i casi in cui l'unità immobiliare debba intendersi come abitazione principale;
Constatato che ai sensi del summenzionato art. 7 le agevolazioni previste per l'abitazione principale si applicano anche per le abitazioni concesse in uso gratuito ai parenti entro il primo grado, a condizione che l'abitazione concessa in uso costituisca abitazione principale;
Considerato che a norma dell’art. 42 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267, rientra tra le competenze di questo Organo la determinazione delle detrazioni e delle agevolazioni ai fini dell’applicazione dell’I.C.I.;
Acquisito il parere favorevole del responsabile del servizio, nonché l'attestazione della copertura finanziaria;
Con voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e forme di legge, essendo DODICI i presenti e votanti
DELIBERA
1. di confermare per l’anno 2006 le detrazioni spettanti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e di aumentare il limite reddituale come segue:
PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:
c) detrazione minima di €uro 103, 29= prevista dalla legge;
- tale detrazione è elevata ad Euro 206,58== relativamente alla seguente categoria sociale, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9:
a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;
- tale detrazione è elevata ad Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:
a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 15.500,00 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi;
Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare
d) detrazione di €uro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.
Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti, devono presentare entro il 31 dicembre 2006 apposita documentazione (o autocertificazione), da redigere su moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune che sarà a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.
2. Di dare atto del rispetto dell'equilibrio di Bilancio.
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti UNANIMI favorevoli espressi nei modi e forme di legge, essendo DODICI i presenti e votanti, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D. Lgs. 267/2000.