DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 19 DEL 2/02/05
 
Determinazione aliquote I.C.I. per l’anno 2005.
 

LA GIUNTA COMUNALE

 
D E L I B E R A
 
1.      Di applicare in questo Comune per l'anno 2005 le sottoindicate aliquote dell'Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.):
 
-         ALIQUOTA del 4,4 per mille per abitazione principale di cui all’art. 7 del Regolamento Comunale per l’applicazione dell’I.C.I.
-         ALIQUOTA ordinaria del 4,8 per mille per gli altri immobili, ivi compresi terreni agricoli ed aree fabbricabili
-         ALIQUOTA del 6,8 per mille per le unità immobiliari ad uso abitativo per le quali non risultano registrati contratti di locazione. La stessa aliquota si applica anche alle pertinenze di suddette unità immobiliari.
 
 
2.      Di dare atto del rispetto dell’equilibrio di Bilancio.
 
3.      Di dare altresì atto che nel rispetto della condizione stabilita dall'art. 4 del D.L. 8.8.1996, n. 437 convertito in legge 24.10.1996, n. 556, il gettito complessivo dell'I.C.I. previsto per il 2005 con l'applicazione dell'aliquota ridotta non è inferiore al gettito annuale realizzato nell'esercizio 2004.
 
4.      Di demandare la disciplina per la fruizione delle aliquote I.C.I. sopraindicate a disposizioni regolamentari adottate o da adottarsi ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 15.12.1997 n. 446.
 
5.      Di dichiarare, ad unanimità e con propria votazione, il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000.-
 
 
 
DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 6 DEL 25/02/05
 
Determinazione detrazioni per imposta comunale sugli immobili per l'anno 2005.
 
IL CONSIGLIO COMUNALE
 
DELIBERA
 
1.      Di stabilire per l’anno 2005 le detrazioni spettanti per l'applicazione dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) e il limite reddituale come segue:
 
PER LE ABITAZIONI PRINCIPALI:
 
a)      Detrazione minima di Euro 103, 29= prevista dalla legge;
-         tale detrazione è elevata a Euro 206,58=, escluse le abitazioni classificate A1 - A8 -A9, relativamente alla seguente categoria sociale:
a1) nuclei familiari di cui fa parte una persona handicappata che usufruisce dell'indennità di accompagnamento, qualunque sia il reddito del nucleo;
 
-         tale detrazione è confermata a Euro 154,93 per la seguente categoria sociale:
a2) nuclei familiari che hanno un reddito complessivo annuo sino ad Euro 14.460,79 composto da redditi di pensione anche congiuntamente ad altri redditi.
 
Per i casi descritti ai punti a1) e a2) la maggiore detrazione si applica nel caso in cui l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale sia l'unica di proprietà o goduta a titolo di usufrutto, uso o abitazione dal soggetto dichiarante e dai componenti il nucleo familiare
 
b)      Detrazione di Euro 258,22 solo per le abitazioni date in locazione al Comune che le utilizzerà per scopi sociali.
 
-         Gli interessati che ritengono di avere i suddetti requisiti devono presentare entro il 31 dicembre 2005 apposita documentazione (o autocertificazione) da redigere su moduli disponibili presso l'Ufficio Tributi del Comune che sarà a disposizione degli interessati per eventuali chiarimenti.
 
2.      Di dare atto del rispetto dell'equilibrio di Bilancio.
 
Successivamente il Consiglio Comunale, con voti unanimi espressi nei modi e forme di legge, dichiara il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134, 4° comma D.lgs. 267/2000.