OGGETTO:  I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2011.

 

Il Sindaco introduce l’argomento ed illustra il punto all’ordine del giorno rispondendo ad alcuni quesiti del Consigliere Gallo.

 

Alle ore 21,10 entra il Consigliere Nicola Martinelli.

 

 

IL CONSIGLIO COMUNALE

 

 

VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;

 

VISTI in particolare gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 504/92, relativamente alla “Determinazione delle aliquote e dell’imposta” e alle “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”;

 

VISTO l’art. 27 – comma 8 – della Legge 448/2001;

 

VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 17 dicembre 2010, che proroga al 31 marzo 2011 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2011;

 

VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, relativo al termine per la deliberazione delle tariffe e aliquote inerenti i tributi di competenza comunale;

 

VISTO l’art. 1, comma 156 della legge n. 296/2006, sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare l’aliquota Imposta Comunale Immobili (I.C.I.);

 

VISTO l’art. 77/bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e DATO ATTO che con il presente atto non vengono aumentate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, già fissate con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28 marzo 2008;

 

RAVVISATA la necessità di assicurare al Bilancio del corrente esercizio  un adeguato volume  di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune anche nell’ambito socio-assistenziale, nonché di assicurare l’equilibrio di bilancio;

 

RITENUTO di confermare, in relazione alle esigenze di bilancio, l’aliquota ICI applicabile in questo Comune per l’anno 2011:

Ø      nella misura del 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni non escluse dal prelievo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/2008;

Ø      nella misura del 7 per mille (sette per mille) per le aree fabbricabili;

 

VISTO il D.Lvo n. 446/1997 e successive modificazioni;

 

VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;

 

VISTO il D.Lvo n. 267/2000

 

VISTO l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo n. 267/2000, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile;

 

AD UNANIMITA’ DI VOTI palesemente espressi;

 

 

D E L I B E R A

 

 

Ø      SONO ESCLUSE, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con Legge n. 126/2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soggetti passivi, specificando che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lvo n. 504/1992;

 

Ø      CHE per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2011:

 

·        l’aliquota per le abitazioni è fissata al 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni non escluse dal prelievo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/2008;

·        l’aliquota per le aree fabbricabili è fissata al 7 per mille (sette per mille);

 

Ø      DI FISSARE, altresì, la detrazione in € 103,29.= per gli immobili non esenti, ovvero per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie.

 

A/1 – Abitazioni di tipo signorile; A/8 – Abitazioni in ville; A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;

 

fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;

 

Ø      DI DARE ATTO che non viene aumentata l’Imposta Comunale sugli Immobili fissata con Deliberazione di C.C. n. 4/2008;

 

Ø      DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997 per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;

 

Ø      DI DICHIARARE con successiva votazione unanime degli aventi diritto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lvo n. 267/2000.