OGGETTO: I.C.I. – DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI – ANNO 2010.
Il Sindaco introduce il punto all’ordine del giorno.
VISTO il D.Lgs. n. 504 del 30.12.1992 e successive modificazioni che istituisce l’imposta comunale sugli immobili;
VISTI in particolare gli artt. 6, 7 e 8 del D.Lgs. 504/92, relativamente alla “Determinazione delle aliquote e dell’imposta” e alle “Riduzioni e detrazioni dall’imposta”;
VISTO l’art. 27 – comma 8 – della Legge 448/2001;
VISTO il Decreto del Ministro dell’Interno in data 17 dicembre 2009, che proroga al 30 aprile 2010 il termine per l’approvazione del Bilancio di Previsione dell’esercizio 2010;
VISTO l’art. 1, comma 169, della legge n. 296/2006, relativo al termine per la deliberazione delle tariffe e aliquote inerenti i tributi di competenza comunale;
VISTO l’art. 1, comma 156 della legge n. 296/2006, sulla competenza del Consiglio Comunale a deliberare l’aliquota Imposta Comunale Immobili (I.C.I.);
VISTO l’art. 77/bis, comma 30 del D.L. n. 112/2008, convertito nella Legge n. 133/2008 e DATO ATTO che con il presente atto non vengono aumentate le aliquote dell’Imposta Comunale sugli Immobili, già fissate con Deliberazione di C.C. n. 4 del 28 marzo 2008;
RAVVISATA la necessità di assicurare al Bilancio del corrente esercizio un adeguato volume di entrate in relazione ai servizi resi dal Comune anche nell’ambito socio-assistenziale, nonché di assicurare l’equilibrio di bilancio;
RITENUTO di confermare, in relazione alle esigenze di bilancio, l’aliquota ICI applicabile in questo Comune per l’anno 2010:
Ø nella misura del 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni non escluse dal prelievo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/2008;
Ø nella misura del 7 per mille (sette per mille) per le aree fabbricabili;
VISTO il D.Lvo n. 446/1997 e successive modificazioni;
VISTO l’art. 42 del D.Lvo n. 267/2000;
VISTO il D.Lvo n. 267/2000
VISTO l’unito parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 – 1° comma – del D.Lvo n. 267/2000, dal responsabile del servizio in ordine alla regolarità tecnico-contabile;
AD UNANIMITA’ DI VOTI palesemente espressi;
Ø SONO ESCLUSE, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008, convertito con Legge n. 126/2008, dall’Imposta Comunale sugli Immobili le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e le relative pertinenze dei soggetti passivi, specificando che per unità immobiliare adibita ad abitazione principale si intende quella considerata tale ai sensi del D.Lvo n. 504/1992;
Ø CHE per l’applicazione dell’Imposta Comunale sugli Immobili (I.C.I.) per l’anno 2010:
· l’aliquota per le abitazioni è fissata al 6,5 per mille (sei virgola cinque per mille) per le abitazioni non escluse dal prelievo dell’Imposta Comunale sugli Immobili, ai sensi dell’art. 1 del D.L. n. 93/2008 convertito con Legge n. 126/2008;
· l’aliquota per le aree fabbricabili è fissata al 7 per mille (sette per mille);
Ø DI FISSARE, altresì, la detrazione in € 103,29.= per gli immobili non esenti, ovvero per le unità immobiliari adibite ad abitazione principale e relative pertinenze, appartenenti alle categorie.
A/1 – Abitazioni di tipo signorile; A/8 – Abitazioni in ville; A/9 – Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici;
fino alla concorrenza dell’ammontare dell’imposta, rapportate al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale destinazione, se la medesima unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota e al periodo per i quali la destinazione medesima si verifica;
Ø DI DARE ATTO che non viene aumentata l’Imposta Comunale sugli Immobili fissata con Deliberazione di C.C. n. 4/2008;
Ø DI DARE ATTO, altresì, che la presente deliberazione verrà inviata al Ministero dell’Economia, ai sensi dell’art. 52, comma 2, del D.Lvo n. 446/1997 per la successiva pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale;
Ø DI DICHIARARE con successiva votazione unanime degli aventi diritto la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – 4° comma – del D.Lvo n. 267/2000.